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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.11.2009 52.2009.387

12. November 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,560 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione commessa

Volltext

Incarto n. 52.2009.387  

Lugano 12 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

  Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2009 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 settembre 2009 (n. 4755) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 agosto 2009 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi;

viste le risposte:

-    13 ottobre 2009 della Sezione della circolazione;

-    14 ottobre 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il 17 luglio 1980 ed ha conseguito la licenza di condurre nel maggio del 2001. Autista di professione, nel 2006 gli è stata revocata la patente per la durata di cinque mesi (dal 21.4.2006 al 20.9.2006) per aver guidato in stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente della circolazione.

                                  B.   Il 16 luglio 2009, verso le ore 03.00, RI 1 50 km/h.

                                  C.   Informata dell'accaduto, il 20 agosto 2009 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi, autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

                                  D.   Con giudizio 22 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la misura, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

                                         Preso atto del grave reato commesso dal ricorrente e del suo precedente, l'autorità di ricorso di prime cure non ha potuto che confermare la sanzione disposta dalla Sezione della circolazione, corrispondente al minimo fissato dalla legge.

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta in considerazione della sua necessità professionale di condurre veicoli a motore.

                                  F.   Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle proprie decisioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Nel corso del 2006 RI 1 ha commesso una grave infrazione alle norme del traffico (incidente in stato di ebrietà) per la quale gli è stata revocata la patente durante 5 mesi in applicazione dell'art. 16c LCStr. Il 16 luglio 2009 egli ha circolato a velocità eccessiva, dando luogo all'adozione della misura oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente che il gravame verte su una revoca di ammonimento della licenza di condurre. In questa materia il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 LPamm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 LPamm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno 12 mesi se l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni precedenti (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2).

Nel commisurare esattamente il periodo di revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, tenendo presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggior severità di una nuova infrazione commessa al limite del cosiddetto periodo di prova (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2435 e 2461; Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, pag. 21).

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli __________ e di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

                                         Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Ne segue che il ricorrente non può ottenere una riduzione del periodo di revoca nemmeno per le fondate ragioni d'ordine professionale invocate nel gravame.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

        .  

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale amministrativo                                       Il segretario

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