Incarto n. 52.2009.37
Lugano 8 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2009 di
RI 2, , RI 1 ,
contro
la decisione 20 gennaio 2009 del Consiglio di Stato (n. 175), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 27 ottobre 2008 rilasciata dal municipio di Maggia a CO 1 per la posa di una pompa termica aria/acqua accanto alla loro casa d'abitazione (mapp. 103 __________);
viste le risposte:
- 13 febbraio 2009 del municipio di Maggia;
- 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato;
- 22 febbraio 2009 di CO 1;
- 30 aprile 2009 dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori;
richiamati gli atti della prima domanda di costruzione e preso atto:
delle osservazioni 13 maggio 2009 di RI 2 e RI 1;
delle verifiche 27 luglio 2009 dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori;
dei preventivi 28 luglio 2009 di CO 1;
delle osservazioni 10 agosto 2009 di RI 2 e RI 1;
delle osservazioni 20 agosto 2009 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 9 maggio 2008 il municipio di Maggia ha autorizzato CO 1, qui resistenti, a riattare una vecchia casa d'abitazione (mapp. 103), situata nel nucleo di __________, installando nel garage sottostante una pompa termica aria-acqua, destinata al riscaldamento dell'edificio ed alla produzione di acqua calda (cfr. formulario caratteristiche dell'edificio). La licenza era assistita dall'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, che si limitava ad imporre di contenere le immissioni foniche derivanti dalla pompa al di sotto dei valori di pianificazione [VP: giorno 55 dB(A); notte: 45 dB(A)], prescritti dall'art. 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41).
b. Il 29 luglio 2008 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di collocare l'impianto (Oertli, Eco 5LCA) sul terreno retrostante l'edificio, ai piedi del muro che sorregge il terreno (mapp. __________) sul quale sorge la casa d'abitazione dei ricorrenti RI 1 e RI 2. I resistenti hanno indicato che la pompa, destinata al riscaldamento dell'edificio ed - in combinazione con una fonte di energia elettrica - anche alla produzione di acqua calda, sarebbe stata in funzione per circa 210 giorni all'anno, con una media di 6 ore di giorno e di 4 ore di notte.
I vicini si sono opposti al rilascio della licenza, contestando l'ubicazione dell'impianto soprattutto dal profilo delle immissioni foniche che ne sarebbero derivate.
Valutate preventivamente le immissioni in base ai dati tecnici del modello proposto, ai tempi di funzionamento indicati ed alla situazione dei luoghi, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda alla condizione che fossero rispettati i dati relativi alla pressione sonora ed ai tempi d'esercizio.
Il 27 ottobre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 20 gennaio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini RI 1 e RI 2.
Verificati i calcoli della Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del suolo (SPAAS), con dettagliata motivazione il Governo ha ritenuto che l'impianto rispettasse il valori di pianificazione (VP) prescritti dall'allegato 6 all'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41) per le zone con grado di sensibilità (GdS) II.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
I ricorrenti contestano anzitutto i valori calcolati dalla SPAAS, obiettando che il rumore, che verrebbe riflesso dall'edificio dei resistenti, sarà percettibile dalla loro abitazione, situata ad una quota superiore di quella della termopompa.
La posizione all'ombra, nella quale verrebbe collocato l'impianto, soggiungono, determinerebbe inoltre tempi di funzionamento più lunghi. L'ubicazione non terrebbe infine conto dell'obbligo di minimizzare le immissioni sancito dall'art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Rivisti i calcoli in base alle contestazioni dei ricorrenti, l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della SPAAS si conferma nelle conclusioni alle quali era pervenuto in precedenza.
Preso atto di questa verifica tecnica, i ricorrenti hanno ribadito le censure sollevate con il ricorso.
E. a. Analogamente interpellato dal Tribunale, il 27 luglio 2009 l'UPR ha indicato che la posa della termopompa all'interno dell'abitazione dei resistenti come previsto dal progetto iniziale avrebbe permesso di ridurre le immissioni foniche di almeno 3.6 dB(A). Una diminuzione di ulteriori 3-5 dB(A) sarebbe possibile grazie ad un adeguato dimensionamento dei pozzi per l'aspirazione e l'espulsione dell'aria. I maggiori costi sono stati valutati in un migliaio di franchi con riserva di approfondimento.
b. I resistenti hanno dal canto loro rilevato che i lavori dell'impresa di costruzioni sarebbero costati 4'165.- fr. per la posa esterna, rispettivamente fr. 15'955.- per la posa interna. Hanno affermato che la casa è stata ben isolata termicamente e che la pompa serve soltanto per il riscaldamento. Hanno inoltre fatto presente che a Maggia è stata autorizzata una trentina di impianti esterni. Si sono infine dichiarati disposti ad isolare la termopompa in modo da ridurre le immissioni foniche sino ai valori di quelle prodotte da un impianto interno.
I ricorrenti si sono sostanzialmente confermati nelle precedenti prese di posizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza emerge chiaramente dalle tavole processuali (piani, fotografie, documenti tecnici). Una visita in luogo non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l’autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA n. 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.
I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
3. Nel caso concreto, il controverso impianto verrebbe installato su un terreno situato nella zona del nucleo di __________, per la quale fanno stato i VP applicabili alle zone residenziali con GdS II [giorno: 55 dB(A); notte: 45 dB(A)].
Le immissioni foniche prodotte dall'impianto sui fondi dei ricorrenti sono state calcolate in base alla potenza sonora [Lw 58 dB(A)] indicata dal fabbricante della termopompa, modello Oertli, PDC Eco 5 LCA, al coefficiente di direttività Q (8), alla distanza (14 m) ed ai fattori di correzione K1 [5, 10 dB(A)], K2 [4 dB(A)] e K3 [0 dB(A)].
3.1. I ricorrenti contestano anzitutto la potenza sonora indicata dal fabbricante, obiettando che supererebbe la soglia di 60 dB(A). I dati relativi ad altri apparecchi non permettono di dubitare dei valori indicati dalla ditta Oertli per il modello qui in discussione. Né giustificano accertamenti specifici al riguardo. Nemmeno i ricorrenti del resto li sollecitano.
3.2RI 1 e RI 2 rimproverano in seguito alla SPAAS di non aver preso in considerazione che il loro fondo è situato ad una quota superiore a quella della termopompa. Circostanza, questa, che li esporrebbe maggiormente al rumore derivante dall'impianto.
In sede di risposta l'UPR ha rilevato che, se si considera la differenza di quota tra i due fondi e quindi la maggior distanza, i livelli di valutazione sonora sono inferiori a quelli calcolati in sede di preavviso sulla domanda di costruzione. I ricorrenti non hanno contestato queste deduzioni, di cui non v'è motivo di dubitare.
3.3. Gli insorgenti hanno poi contestato i tempi di funzionamento previsti dalla domanda di costruzione (giorno: 6 h; notte: 4 h per 210 giorni all'anno), allegando che la zona è situata piuttosto all'ombra, che la casa non sarebbe dotata di isolamento e che l'impianto non servirebbe soltanto per il riscaldamento dell'edificio, ma anche per la produzione di acqua calda.
I tempi di funzionamento di una termopompa aria-acqua per il riscaldamento di edifici dipendono soprattutto dalla temperatura media esterna, dalle dimensioni e dall'isolamento termico dell'immobile, nonché dalla potenza dell'impianto.
Nel caso concreto, i tempi d'esercizio indicati dagli istanti in licenza non sono stati oggetto di un esame di plausibilità da parte dell'UPR. L'autorità cantonale si è limitata ad accertare che in base ai tempi di funzionamento indicati dai resistenti l'impianto rispettasse i VP applicabili. In sede di risposta al ricorso, l'autorità ha ulteriormente osservato che i VP sarebbero comunque rispettati anche se i tempi d'esercizio notturno aumentassero a 8-10 ore; ipotesi, questa, che ha ritenuto inverosimile per questo genere d'impianti.
Nella misura in cui è riferita al solo riscaldamento dell'edificio, la deduzione dell'UPR, fondata su dati d'esperienza, non presta il fianco a critiche. L'isolamento termico del tetto e dei pavimenti previsto dai piani, le porte e le finestre doppie nuove, nonché l'applicazione di un cappotto isolante sulle pareti, risultanti dalla dichiarazione sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia allegata alla prima domanda di costruzione, avvalorano questa deduzione.
Criticabile è invece il fatto che l'UPR non abbia tenuto conto dei tempi di funzionamento dell'impianto in quanto utilizzato per la produzione di acqua calda; utilizzazione, questa, che gli stessi resistenti hanno prospettato in combinazione con una fonte energetica elettrica nel formulario caratteristiche dell'edificio.
A prescindere dal fatto che l'impianto rispetterebbe i VP prescritti anche nel caso di tempi d'esercizio sensibilmente più lunghi, non occorre procedere ad approfondimenti poiché la licenza non può comunque essere confermata per i motivi che seguono.
3.4. Anche in questa sede i ricorrenti sostengono che la decisione violerebbe l'obbligo di minimizzare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’eserci-zio e sopportabile sotto il profilo economico, sancito dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le emissioni potrebbero essere ulteriormente ridotte se l'impianto fosse collocato all'interno o su un altro versante della casa.
Nell'ambito della protezione dalle immissioni foniche occorre rispettare cumulativamente tanto i VP, quanto le esigenze della limitazione preventiva delle emissioni. Non basta che vengano rispettati i VP. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustifichino ulteriori restrizioni (DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C.506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una pompa termica).
Stando alle indicazioni dell'UPR, la collocazione della pompa all'interno della costruzione, come previsto dal primo progetto, permetterebbe di ridurre il livello sonoro (Lr) di almeno 3.6 dB(A). La riduzione, significativa e chiaramente percettibile a livello uditivo, può essere resa ancor più consistente [da 3 a 5 dB(A)] mediante un adeguato dimensionamento dei pozzi per la circolazione dell'aria. Dal profilo tecnico e delle condizioni d'esercizio, la collocazione della pompa all'interno della costruzione è pacificamente attuabile. Controversa è unicamente l'esigibilità di tale ubicazione dal profilo della sopportabilità economica, ovvero della proporzionalità; aspetto, questo, che va valutato tenendo presente che sopportabili dal profilo economico sono per principio considerati soltanto quei provvedimento che permettono di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso.
Ora, i maggiori costi del collocamento all'interno dell'edificio vengono indicati dai resistenti in circa 10'000.fr., importo di gran lunga superiore a quello ipotizzato dall'UPR. I preventivi dell'impresa di costruzione, prodotti in questa sede dai resistenti, che non hanno fornito i dati risultanti dai preventivi allestiti prima di iniziare i lavori e non hanno nemmeno tenuto conto del minor costo di una pompa per l'interno, suscitano qualche perplessità.
Una verifica della loro attendibilità non appare tuttavia necessaria, poiché i maggiori costi che la soluzione inizialmente prevista comporta appaiono ancora ragionevolmente esigibili per rapporto all'importanza della riduzione delle immissioni foniche [almeno 6 dB(A)], ragguagliata ai costi totali dell'intervento di riattamento (fr. 450'000.-), che tale ubicazione permette di conseguire.
La proposta di subordinare la licenza alla condizione di applicare alla pompa termica collocata all'esterno un isolamento fonico che riduca le immissioni in misura altrettanto consistente non entra in considerazione, poiché non è sorretta da adeguati studi che comprovino la sua fattibilità tecnica e la conformità con le prescrizioni dell'OIF. Per lo stesso motivo non potrebbe essere avallata nemmeno una proposta che trasferisse l'impianto nell'attiguo locale lavanderia, già dotato di sbocchi verso l'esterno, che potrebbe ridurre sensibilmente i costi della posa all'interno dell'edificio, avvicinando lo sbocco delle condotte alla casa dei ricorrenti soltanto di pochi metri. Simili alternative travalicano i limiti delle modifiche che possono essere facilmente imposte mediante condizioni accessorie allo scopo di rendere il permesso conforme al diritto.
Le autorizzazioni che sarebbero state rilasciate a Maggia per altri impianti, alle quali i resistenti genericamente si richiamano, non permettono dal canto loro di giungere a diversa conclusione, poiché non sono comunque atte a suffragare l'esistenza di una prassi invocabile per parità di trattamento.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 20 gennaio 2009 del Consiglio di Stato (n. 175);
1.2. la licenza edilizia 27 ottobre 2008 rilasciata dal municipio di Maggia ai resistenti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria