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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2009 52.2009.348

2. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,530 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone)

Volltext

Incarto n. 52.2009.348  

Lugano 2 ottobre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 agosto 2009 di

 RI 1   patrocinato dall'  PA 1    

contro  

la risoluzione 8 luglio 2009 (n. 3610) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone);

viste le risposte:

-      8 settembre 2009 del Consiglio di Stato,

-    15 settembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 2 dicembre 2005 RI 1 (1973), cittadino macedone e bulgaro, si è sposato a __________ (GR) con __________ (1962), di nazionalità elvetica. A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto nel cantone dei Grigioni un permesso di dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 1° dicembre 2009.

                                  B.   a. Il 6 febbraio 2009, RI 1 ha iniziato a lavorare come aiuto cucina in un esercizio pubblico di __________ e una settimana più tardi ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di essere posto al beneficio di un permesso di dimora nel nostro cantone. Il 1° aprile 2009, egli ha iniziato l'attività di autista professionista alle dipendenze di una società di taxi di __________.

Con sentenza 14 aprile 2009, il Presidente del Tribunale distrettuale __________ ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________, i quali vivevano separati di fatto dal 31 agosto 2007.

b. Fondandosi su queste risultanze, il 19 maggio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di cambiamento di cantone di RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico. Il dipartimento ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa (ricongiungimento familiare) era venuto a mancare a seguito della cessazione della vita in comune con la moglie. La decisione è stata resa sulla base degli art. 42, 50 cpv. 1 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

                                  C.   Con giudizio 8 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non autorizzare l'interessato a cambiare cantone per i motivi addotti dal dipartimento. Per quanto riguarda invece il rilascio di un permesso di lavoro l'Esecutivo cantonale ha indicato che il ricorrente doveva depositare una domanda a tale scopo tramite il suo datore di lavoro e raccogliere la relativa autorizzazione. Infine, ha considerato la decisione conforme al principio della proporzionalità.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo (recte: rilascio) del suo permesso di dimora per lavorare in Ticino.

Sostiene che i cittadini comunitari bulgari prestatori di servizio che lavorano come autisti in Svizzera non necessitano di un'autorizzazione prima di iniziare a lavorare. Secondo l'insorgente, basterebbe soltanto notificarsi.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Occorre innanzitutto osservare che, giusta l'art. 37 cpv. 1 LStr, il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha diritto di cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate alla decisione.

In concreto, a ragione il ricorrente non invoca più, in questa sede, il vincolo matrimoniale per poter beneficiare di un permesso di dimora nel nostro cantone. Egli non dispone infatti di un diritto a siffatto permesso, perché non adempie le premesse dell'art. 50 cpv. 1 LStr. La vita in comune con sua moglie è durata infatti meno di tre anni da quando egli aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno per vivere insieme alla medesima. Ritenuto che lo svolgimento di un'attività lucrativa poteva essere autorizzata unicamente quale conseguenza dell'unione coniugale, l'insorgente non può trasferirsi nel nostro cantone nemmeno a tale scopo.

                                   3.   Oltre a essere cittadino macedone, l'insorgente possiede pure la nazionalità bulgara. Per questo motivo, egli invoca l'applicazione dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

3.1. La Repubblica di Bulgaria ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, di questo paese balcanico all'ALC (RS 0.142.112.681.1), è entrato in vigore il 1° giugno 2009. Ne discende che, in linea di principio, il ricorrente può ora prevalersi di tale trattato per ottenere un permesso di soggiorno nel nostro paese.

Benché sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato "self-executing"), l'ALC non pregiudica comunque eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per i cittadini delle parti contraenti e i membri della loro famiglia (art. 12 ALC). Ritenuto però che, come visto in precedenza (consid. 2), la normativa interna non conferisce un diritto a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'Accordo settoriale in parola.

3.2. Secondo l'art. 4 ALC, è garantito il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera di soggiornare e di accedere a un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC. Ora, l'art. 10 n. 2b primo periodo ALC dispone che la Svizzera e la Repubblica di Bulgaria possono mantenere nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Le disposizioni relative a tali controlli si applicano durante i primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo (art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza 22 maggio 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone; OLCP; RS 142.203).

3.3. In concreto, il ricorrente non può essere posto, nell'ambito della presente procedura ricorsuale, al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa a seguito dell'estensione dell'ALC ai cittadini bulgari. Egli deve deporre una nuova domanda in tal senso all'autorità di prime cure. L'art. 27 OLCP dispone infatti che, prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro.

L'insorgente evidenzia che i prestatori di servizi non connessi con l'agricoltura, l'edilizia, i servizi di pulizia in aziende o di vigilanza non sottostanno a un permesso, motivo per cui per la sua attività di autista alle dipendenze di una ditta di taxi __________ sarebbe sufficiente una semplice notifica, come dispone l'art. 10 n. 2b secondo periodo ALC. A torto, in quanto tale disposizione concerne i prestatori di servizi che svolgono un'attività in ambito transfrontaliero, ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente (v. art. 5 ALC; 13 a 15 OLCP). Egli non può prevalersi nemmeno della mobilità geografica e professionale garantita dall'art. 10 n. 5b ALC in quanto, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo in parola, egli non era stato autorizzato ad esercitare un'attività economica sul nostro territorio.

Esigere pertanto dall'insorgente l'inoltro di una nuova domanda presso l'autorità di prime cure, non risulta lesivo nemmeno dal profilo del principio della proporzionalità.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 10, 12, 15 ALC e il suo Allegato I; 27, 38 OLCP; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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