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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2010 52.2009.261

11. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,890 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Licenza edilizia. Pericolo di scoscendimenti sul terreno

Volltext

Incarto n. 52.2009.261  

Lugano 11 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 giugno 2009 di

RI 1, patrocinata da: PA 2, ,  

contro  

la decisione 9 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. 2840) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 11 febbraio 2009 rilasciata dal municipio di Carona a CO 1 per ristrutturare ed ampliare la sua casa d'abitazione (part. 675);

viste le risposte:

-      8 luglio 2009 del Consiglio di Stato;

-    21 luglio 2009 del municipio di Carona;

-    18 agosto 2009 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 novembre 2008 CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Carona il permesso di ristrutturare ed ampliare la sua casa d'abitazione, situata nella zona residenziale, su un terreno in pendio (part. 675), della quale è comproprietaria assieme al marito.

Il progetto prevede essenzialmente di innalzare di un piano l'edificio, attualmente strutturato su un unico livello abitabile, sostituendo il tetto ad una sola falda con un tetto a due spioventi. Sul terreno antistante l'immobile verrebbe inoltre realizzata una tettoia adibita a posteggio per due veicoli in sostituzione del garage esistente nel seminterrato, che verrebbe trasformato in cantina.

Alla domanda si è opposta RI 1, qui ricorrente, proprietaria del terreno confinante verso sudovest (part. 875), obiettando che la tettoia adibita a posteggio avrebbe ostacolato l'esercizio del diritto di passo iscritto a registro fondiario a favore del suo fondo su quello dedotto in edificazione.

Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, l'11 febbraio 2009 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.

                                  B.   Con giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Dopo aver disatteso le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimazione della resistente a chiedere il permesso di costruzione, il Governo ha in sostanza ritenuto che le contestazioni volte a salvaguardare l'esercizio del diritto di passo fossero improponibili in quanto fondate sul diritto privato.

                                  C.   Con ricorso 30 giugno 2009, la soccombente impugna il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento al pericolo di scoscendimenti del pendio retrostante la casa della resistente. La costruzione della tettoia, soggiunge, pregiudicherebbe inoltre l'esercizio del diritto di passo, di cui beneficia il suo fondo, poiché renderebbe impossibili le manovre di inversione del senso di marcia e costringerebbe i veicoli ad uscire in retromarcia dalla strada privata (part. 877) che collega le due proprietà alla sottostante strada comunale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e la beneficiaria della licenza, contestando le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte da entrambe le parti. Le prove chieste dalla ricorrente (sopralluogo, perizia geologica) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.

I terreni esposti a pericoli naturali sono per principio esclusi dalla zona edificabile già in sede di allestimento del piano regolatore (art. 28 cpv. 2 lett. l della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). L'inclusione di un fondo nella zona edificabile crea dunque la presunzione dell'assenza di pericoli naturali. Tale presunzione non è comunque irrefutabile. Per motivi particolari e contingenti, un fondo può in effetti risultare esposto a simili pericoli anche se appartiene alla zona edificabile.

2.2. Secondo l'art. 11 cpv. 3 del regolamento d'applicazione della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; 7.1.2.1.1), l'autorità può, all'occorrenza, chiedere l'elaborazione di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, che dimostrino l'inesistenza di pericoli. Deve però renderne plausibile la necessità, dimostrando, sulla base di accertamenti sommari o di elementi di giudizio tratti dalla comune esperienza, che il terreno da edificare può essere esposto a rischi particolari (RDAT I-1991 n. 38; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 24 LE, n. 1009).

Ove l'autorità dà seguito alla domanda di costruzione perché non ha motivo di dubitare della sicurezza del fondo dedotto in edificazione, gli opponenti possono contestare questa deduzione. Per esigere che venga allestita una perizia sulla sicurezza del fondo, devono però rendere quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo non può essere ragionevolmente esclusa.

2.3. Nel caso concreto, il fondo della resistente è incluso nella zona edificabile (residenziale) del piano regolatore di Carona. Beneficia dunque della presunzione di assenza di pericoli naturali derivante dall'azzonamento.

Non avendo motivo di dubitare della sicurezza del fondo, il municipio non ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 11 cpv. 3 RLE, chiedendo all'istante in licenza di integrare la domanda di costruzione con studi geologici, che dimostrassero la stabilità del pendio posto immediatamente a monte dell'edificio da ristrutturare.

L'opponente, la cui casa d'abitazione è situata accanto a quella della resistente, contesta questa deduzione. A sostegno della sua tesi non apporta tuttavia alcun elemento che permetta, anche solo lontanamente, di dubitare della bontà delle conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità comunale. Essa si limita in effetti ad affermare di aver dovuto consolidare il terreno retrostante la sua abitazione mediante muri di sostegno, ma non produce nemmeno un referto del tecnico di cui si sarebbe avvalsa, che renda plausibile la sua tesi, attestando che l'intervento si era reso necessario per eliminare i pericoli ai quali il suo terreno sarebbe risultato esposto e che sarebbero presenti anche sul fondo della resistente. Non sussistono dunque motivi sufficienti per scostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il municipio e ritenere che la legittimità della controversa licenza debba essere ulteriormente verificata alla luce dell'art. 24 cpv. 1 LE. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l'intervento in contestazione non intacca minimamente il pendio a monte della casa esistente, limitandosi a sopraelevarla e ad aggiungervi una tettoia sul terreno antistante verso valle.

Giova peraltro aggiungere, che anche se il pericolo prospettato dall'insorgente sussistesse effettivamente, non sarebbe comunque tale da escludere che la licenza possa essere confermata, subordinandola a condizioni volte a consolidare il pendio.

                                   3.   3.1. La licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE n. 627). Per principio, impedimenti dedotti dal diritto privato non ostano dunque al rilascio del permesso di costruzione. Vanno semmai fatti valere davanti al giudice civile.

3.2. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid. 4a), il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3). La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 121 I 65 consid. 3a; Peter Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, 4. ed., Berna 2002, pag. 255). L'autorità decidente fruisce in proposito di un certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 61 LPamm).

3.3. Nel caso concreto, la ricorrente si oppone al rilascio della licenza edilizia, obiettando che l'intervento si porrebbe in contrasto con il diritto di passo iscritto a registro fondiario a favore del suo fondo ed a carico di quello della resistente, rendendo difficoltoso l'accesso alla sua proprietà. La tettoia che verrebbe eretta sul terreno antistante l'immobile dedotto in edificazione e la soppressione del garage esistente specifica - ostacolerebbe in particolare l'inversione del senso di marcia, costringendo i veicoli a ripercorrere in retromarcia la strada d'accesso con conseguente compromissione della sicurezza degli altri utenti.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'obiezione è ricevibile nella misura in cui è volta a contestare la sufficienza dell'accesso. Essa va comunque disattesa.

È possibile che la soppressione del garage esistente renda più difficile l'inversione del senso di marcia ai veicoli, che non possono più usufruirne come spazio di manovra. Nel fatto che almeno i veicoli di maggiori dimensioni possano essere costretti a percorrere in retromarcia la strada privata, che collega le proprietà delle parti in lite alla sottostante strada comunale non è tuttavia ravvisabile una circostanza tale da rendere insostenibile, in quanto viziata da violazione del diritto, la valutazione operata dall'autorità comunale circa la sufficienza dell'accesso.

La strada a fondo cieco, larga circa 2 m nel punto più stretto e lunga una quarantina di metri, serve in pratica soltanto alle parti in causa. Il traffico è dunque assai limitato, per cui anche eventuali manovre in retromarcia non sono atte a pregiudicare la sicurezza della circolazione.

Non appare pertanto fuori luogo concludere che l'accesso, quantunque non ottimale, malgrado la costruzione della tettoia destinata ad autorimessa, rimanga sufficiente.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 19 LPT; 21, 24 LE; 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente RI 1, che rifonderà fr. 1'800.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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