Incarto n. 52.2009.194
Lugano 10 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione 20 maggio 2009 (n. __________) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 maggio 2009 con cui il dr. __________ ne ha ordinato il ricovero coattivo urgente presso la Clinica psichiatrica cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente RI 1, nata nel 1941, soffre da anni di schizofrenia paranoide.
Il 10 dicembre 2008 è stata privata della libertà a scopo d’assi-stenza e ricoverata, coattivamente e d’urgenza, presso la Clinica __________ di __________, dopo che era stata casualmente rinvenuta a vagare in stato confusionale, al freddo e sotto la neve in Val __________. Non risulta che il provvedimento d’urgenza sia stato seguito da una decisione formale sull’ulteriore trattenimento della ricorrente. Dagli atti medici emerge che l'ulteriore degenza sarebbe stata di natura volontaria, ma nessun documento attesta il consenso dell'insorgente.
B. Il 13 gennaio 2009, RI 1 ha chiesto ai medici della Clinica __________ di riesaminare la sua situazione. La domanda, configurata come ricorso contro il mantenimento del ricovero, è stata respinta con decisione 23 gennaio 2009 dalla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), alla quale era stata trasmessa.
Con giudizio 16 febbraio 2009, il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l’impugnativa inoltrata da RI 1 contro la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti alla Clinica __________ affinché si pronunciasse con decisione formale sulla domanda di riesame.
Dagli atti non risulta quale seguito sia stato dato al giudizio di questo Tribunale.
C. Con decisione 5 maggio 2009, il dr. __________, medico assistente presso la Clinica __________, ha disposto il ricovero coattivo urgente della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) di __________. Il provvedimento è stato giustificato con il grave rischio a cui sarebbe stata esposta la vita della paziente in relazione alla sintomatologia delirante di tipo persecutorio, assenza di critica della malattia e mancanza di acquiescenza (compliance) farmacologica.
Contro questa decisione, redatta compilando a mano il formulario ufficiale utilizzato per i ricoveri coatti urgenti, RI 1 è insorta il giorno stesso davanti alla CGASP, proclamando il suo dissenso, che ha mantenuto in occasione dell'udienza conciliativa preliminare.
D. Con decisione 20 maggio 2009, la CGASP ha respinto il ricorso, ritenendo la decisione impugnata immune da violazioni del diritto. Riprodotto integralmente il referto del dr. med. __________, specialista in psichiatria FMH e membro della CGASP, che aveva esaminato la ricorrente, la commissione ha ritenuto dati i presupposti per una misura privativa della libertà a scopo d'assistenza previsti dall'art. 397a cpv. 1 Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'esistenza e l'ampiezza delle problematiche psichiche giustificherebbero il ricovero coatto presso la CPC e il proseguimento della degenza per la continuazione della terapia, in vista del collocamento della paziente in una struttura protetta di sua scelta.
E. Contro la predetta decisione della CGASP, RI 1 si è ulteriormente aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua opposizione al ricovero coatto ordinato e al proseguimento della degenza nella struttura. Ricordati alcuni dettagli dei più recenti ricoveri coatti di cui è stata oggetto, sottolineata la sua indipendenza finanziaria e la conseguente inutilità delle misure di curatela amministrativa ordinate nei suoi confronti, la ricorrente lamenta anzitutto gli effetti collaterali dei medicamenti assunti, che desidera sostituire con una cura omeopatica o perlomeno ridurre nel dosaggio. Contestata la misura di internamento e lamentati determinati disagi subiti all'interno della clinica, chiede che venga trovata una soluzione alternativa presso una struttura residenziale esterna (Residenza __________ di __________).
F. La CGASP si è limitata a trasmettere l'incarto, mentre la direzione medica della Clinica __________ è rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Le persone bisognose d'assistenza ai sensi dell'art. 2 LASP sono collocate in un'unità terapeutica riabilitativa (UTR) adeguata alla sua situazione, in particolare alle sue necessità. Il collocamento può essere volontario o coattivo. Esso può, in altri termini, aver luogo in seguito a domanda di ricovero della persona bisognosa di assistenza (ammissione volontaria; art. 16 LASP), oppure, in mancanza di consenso di tale persona, a seguito di decisione dell'autorità competente secondo l’art. 20 LASP (art. 19 LASP; collocamento coattivo ordinario).
In entrambi i casi, lo statuto della persona ricoverata (utente) deve essere chiaramente definito mediante decisione dell'autorità competente. Anche in caso di collocamento volontario, il responsabile dell'UTR deve in particolare pronunciarsi formalmente sulla richiesta dell'utente, con atto che documenti la volontà di quest'ultimo di farsi ricoverare (cfr. art. 17 LASP).
2.2. Accanto all'ammissione volontaria ed al collocamento coattivo ordinario, l’art. 23 LASP disciplina il ricovero coattivo urgente, permettendo alle istanze competenti di collocare una persona - senza o contro la sua volontà - in un'UTR. Il collocamento coattivo urgente è dato nei casi in cui una persona bisognosa d'assistenza costituisce con grande probabilità un pericolo grave e imminente per la propria o altrui vita e salute, evitabile solo con la privazione della libertà volta a favorire l’adozione di interventi terapeutici o riabilitativi.
La decisione di ricovero coattivo urgente spetta alle autorità designate dall'art. 20 LASP, alla delegazione tutoria del luogo di residenza della persona da ricoverare oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 LASP). Essa si configura alla stregua di un provvedimento cautelare, soggetto a ratifica da parte del responsabile dell'UTR presso la quale la persona bisognosa d'assistenza è collocata, che deve immediatamente verificare la sussistenza dei requisiti su cui si fonda, sentendo la persona collocata, informandola dei suoi diritti e rendendola attenta sulla facoltà di ricorso (art. 25 LASP).
Il provvedimento d'urgenza giustifica la privazione della libertà della persona bisognosa d'assistenza soltanto nella misura necessaria per scongiurare una situazione di pericolo concreto ed immediato per la salute o l'incolumità della stessa o di terzi. Per il trattenimento susseguente, dispone in tal senso l’art. l’art. 22 cpv. 3 LASP, fa stato l’art. 20 LASP. Cessata l'urgenza, il provvedimento cautelare deve essere seguito da un'ulteriore decisione, adottata dall'autorità competente secondo l’art. 20 LASP, che definisca chiaramente la situazione dell'utente (dimissione, trattamento ambulatoriale, collocamento volontaria, trattenimento coattivo ordinario o, ecc.).
Il ricovero coattivo d'urgenza, anche se confermato dal responsabile dell'UTR, non si traduce automaticamente in un collocamento ordinario. In caso di malattia psichica, ove lo situazione che l'ha determinato perduri, spetta in particolare al direttore del settore del luogo di domicilio il compito di decidere sul mantenimento della misura privativa della libertà disposta a titolo di misura cautelare (lett. b). In caso di persistenza delle cause che hanno richiesto il collocamento coattivo d'urgenza, l'ulteriore degenza presuppone, in altri termini, l'adozione di una decisione formale di collocamento coattivo ordinario, debitamente motivata, corredata dal piano terapeutico prescritto dagli art. 29 seg. LASP e munita dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Resta ovviamente riservata l'ulteriore degenza volontaria (art. 17 cpv. 3 LASP), che, per i motivi sopra esposti, deve comunque essere assistita da una decisione del responsabile dell'UTR attestante la volontà dell'utente di continuare il ricovero.
3. 3.1. Nel caso concreto, stando a quanto emerge dagli atti, RI 1 è stata ricoverata il 10 dicembre 2008 in forma urgente e coatta presso la Clinica __________, dove è rimasta degente sino all’inizio di maggio di quest’anno. L’ulteriore ricovero non appare sorretto né da un consenso, debitamente certificato, della ricorrente, né da una decisione formale sul mantenimento del ricovero coattivo (collocamento ordinario), adottata dal direttore del settore del luogo di domicilio, in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LASP, al quale rinvia l’art. 22 cpv. 3 della stessa legge.
Non risulta, d'altro canto, che sia stato dato seguito al giudizio 16 febbraio 2009 con cui questo Tribunale ha rinviato gli atti alla Clinica __________ affinché fosse riesaminata la situazione della ricorrente. A tutt'oggi, non è dunque dato di stabilire con la necessaria certezza se la degenza della ricorrente presso la Clinica __________ fosse volontaria o meno.
3.2. Con repentina decisione del 5 maggio 2009, il dr. med. __________, medico assistente presso la Clinica __________, ha disposto il ricovero coattivo urgente di RI 1 presso la CPC. Il provvedimento è stato giustificato con il rischio elevato per la incolumità della paziente, in assenza di critica di malattia. Con riferimento alla diagnosi di schizofrenia paranoide, il medico ha indicato di ritenere necessario il ricovero con modalità coattiva in quanto la paziente presenta tuttora sintomatologia delirante di tipo persecutorio, assenza di critica di malattia, nessuna compliance farmacologica, sottolineando come tale disturbo la espone a grave rischio per la propria vita.
Benché stilata sul formulario previsto per i ricoveri coatti urgenti, nella sostanza la decisione qui in esame non presenta le connotazioni di un provvedimento di questa natura. Essa si limita in effetti a disporre il trasferimento della ricorrente dall'UTR, presso la quale era ricoverata, ad un'altra UTR. Dalla Clinica __________, nella quale era stata collocata coattivamente e d'urgenza sei mesi prima, RI 1 è stata semplicemente ricoverata presso la CPC. Se nel dicembre del 2008 il collocamento urgente e coatto appariva giustificato, perché la ricorrente costituiva un pericolo grave e imminente e non altrimenti evitabile per la propria vita e salute, non è dato di vedere quale impellente ragione d'ordine valetudinario o di sicurezza, all'inizio di maggio del 2009, possa aver giustificato la necessità di trasferirla, d'urgenza e contro la sua volontà, da una struttura sanitaria specializzata per la cura di malattie psichiatriche, presso la quale era degente, ad un'altra, sostanzialmente analoga struttura.
Se la persona è già collocata in un'UTR, il pericolo grave ed imminente per la propria o altrui vita e salute, richiesto dall'art. 23 LASP per suffragare l'adozione di una misura cautelare che ne dispone il ricovero coattivo d'urgenza in un'altra analoga struttura, non può essere costituito dalle medesime ragioni, che già ne giustificano la degenza. Il trasferimento, disposto in via d'urgenza ed a titolo di misura cautelare, deve, in altri termini, essere sorretto da motivi diversi, che ne rendano plausibile la necessità, al fine di scongiurare un pericolo, che non può essere evitato mediante l'adozione di misure meno incisive nell'ambito della struttura presso la quale la persona da trasferire è già degente. Motivi, questi, che - nel caso concreto - non sono stati resi verosimili e che non sono altrimenti reperibili.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione 5 maggio 2009 con cui il dr. __________ della Clinica __________ ha disposto il ricovero coatto urgente della ricorrente presso la CPC, nonché la decisione 20 maggio 2009 della CGASP, che - a torto - conferma il provvedimento.
Gli atti sono trasmessi al direttore del settore del __________, affinché chiarisca lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'UTR o adottando eventualmente una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo (art. 20 lett. b LASP).
Dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia (art. 50 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 397a segg. CC, 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50 e 52 LASP, 18, 43, 46, 18, 26, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 20 maggio 2009 (n. __________) della Commissione giuridica in materia di assistenza socio-psichiatrica (CGASP);
1.2. la decisione 5 maggio 2009 del dr. __________ che ha ordinato il collocamento coattivo d’urgenza della ricorrente presso la CPC.
2. Gli atti sono trasmessi al direttore del settore del __________, affinché definisca lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'UTR o adottando una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo (art. 20 lett. b LASP).
3. Non si preleva tassa di giudizio.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario