Incarto n. 52.2009.137
Lugano 7 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 aprile 2009 di
RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da:
contro
la decisione 24 marzo 2009 (n. 1360) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa contro la licenza edilizia 20 ottobre 2008 rilasciata dal municipio di Melide a CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (mapp. 555);
viste le risposte:
- 5 maggio 2009 del Consiglio di Stato;
- 12 maggio 2009 di CO 1
- 20 maggio 2009 del municipio di Melide;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 maggio 2007 il municipio di Melide ha rilasciato al resistente CO 1 il permesso di costruire uno stabile di tre appartamenti su un terreno in leggero pendio (mapp. 555), in località alla Cappella. Con giudizio 4 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dai vicini RI 1 (mapp. 615), RI 2 (mapp. 250) e RI 3 (mapp. 567) contro la suddetta licenza, che ha annullato. La decisione è stata confermata da questo Tribunale (STA 52.2007.321 del 2 novembre 2007), che ha ravvisato nel progetto un superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.) massimo consentito.
B. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, nel mese di luglio 2008 CO 1, qui ricorrente, ha inoltrato al municipio una nuova domanda per realizzare, sullo stesso terreno, uno stabile di tre appartamenti che riprende le caratteristiche architettoniche del precedente progetto, correggendone i difetti emersi. Alla domanda si sono, tra l'altro, nuovamente opposti RI 1, RI 2 e RI 3, qui resistenti, contestando il progetto dal profilo dell'indice di sfruttamento e delle altezze e sollevando aspetti riferiti ad altre opere secondarie (autorimessa, muro).
Raccolto l'avviso dell'autorità cantonale, il 20 ottobre 2008 il municipio ha rilasciato ad CO 1 la licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni e respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini.
C. Con decisione 24 marzo 2009 (n. 1360) il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini. Il Governo ha in sostanza rilevato che il progetto rispetta sia l'indice di sfruttamento, essendo esclusi dal computo della superficie utile lorda (SUL) il locale tecnico e la lavanderia, sia le altezze previste dalle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). Disattese le eccezioni riferite all'autorimessa, che rispetta i parametri applicabili alle opere accessorie, e al muro a confine (mapp. 615), l'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto che la licenza edilizia non dovesse essere subordinata alle ulteriori condizioni richieste dai resistenti.
D. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, assieme alla controversa licenza edilizia. In via subordinata, chiedono che il permesso sia assoggettato ad ulteriori condizioni.
Gli insorgenti ribadiscono innanzi tutto che la lavanderia e il locale tecnico elettrico H2O andrebbero conteggiati nella SUL. Il manufatto previsto sul tetto, aggiungono, non sarebbe assimilabile a un corpo tecnico e comporterebbe un superamento dell'altezza massima (13.00 m). L'autorimessa non potrebbe beneficiare delle facilitazioni previste per le costruzioni accessorie. Il muro a confine con il fondo dell'opponente RI 1 (mapp. 615) non sarebbe sufficientemente stabile. La licenza, concludono, andrebbe subordinata a condizioni aggiuntive (prova a futura memoria, verifica dei tracciamenti e delle altezze durante l'esecuzione dei lavori).
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, come pure il municipio e il beneficiario della licenza CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi vicini e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani. Le prove genericamente sollecitate dai ricorrenti (sopralluogo, testi, richiamo atti delle pregresse procedure edilizie) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Secondo l'art. 14 NAPR, quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago delle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e simili, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi, cioè che non servono per accedere agli appartamenti. La norma, che rimanda alla vecchia legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (BU 1974, 49 segg.), ricalca essenzialmente quanto previsto dall'attuale art. 38 LE. Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (STA 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126). La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (Scolari, op. cit., ad art. 38 LE, n. 1129). 2.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare al piano seminterrato un locale tecnico elettrico H2O (14.94 mq), privo di finestre, dal quale si accede al locale termopompa (12.06 mq) e al primo piano un locale lavanderia-stireria-stenditoio (23.10 mq). Il calcolo allegato alla domanda di costruzione, che prevede una SUL complessiva di 357.60 mq, con un disavanzo di 1.2 mq rispetto a quanto consentito nella zona mista (i.s. 0.6; art. 64 NAPR), non prende in considerazione questi due locali. Al fine di escludere che gli stessi vani possano essere utilizzati per scopi abitativi o lavorativi, il municipio ha imposto nella licenza, a titolo di condizione, che il locale tecnico fosse privo di riscaldamento e che nella lavanderia vi fosse il contenimento dell'installazione elettrica al minimo indispensabile (prese elettriche unicamente a servizio della lavatrice e dell'asciugatrice), illuminazione e pavimenti diversi da quanto previsto negli appartamenti, libero accesso tramite ascensore al primo piano (senza tasto riservato), e la possibilità di entrare in lavanderia anche dall'esterno (in caso di blocco dell'ascensore). Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, la destinazione che il progetto attribuisce ai due vani, corroborata dalle ulteriori condizioni poste dal municipio, risulta sufficientemente garantita. Il piccolo locale tecnico al piano seminterrato, privo di finestre e riscaldamento e adiacente al vano destinato alla termopompa, non si presta in ogni caso a fini abitativi o lavorativi. Dal canto suo, la lavanderia al primo piano, comune per i 3 appartamenti dello stabile, non presenta dimensioni straordinarie. La circostanza che essa sia dotata di una porta finestra che si affaccia sul giardino – che peraltro ne permetterebbe l'accesso in caso di guasto all'ascensore – non è sufficiente per computare la sua superficie nella SUL. Né tanto meno la mera ipotesi che essa potrebbe essere trasferita nel citato locale tecnico al piano seminterrato. Una volta arredate con le macchine da lavare e da asciugare, le lavanderie non si prestano in effetti ad essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere utilizzate per il soggiorno di persone devono essere trasformate con interventi di una certa importanza, che non passano inosservati (STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003, consid. 5.2).
3. 3.1. Secondo l'art. 23 NAPR, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Nelle zone R5, RCO5, R3, R2 e ZM per gli edifici a tetto piano, soggiunge la norma, all'altezza massima del fabbricato non potrà essere aggiunto alcun tipo di parapetto o simile, quali pergolati, piantagioni, muri, pilastri, ecc. ad eccezione solo di torrini da camino e dei corpi tecnici. Nel caso di realizzazione di queste aggiunte le stesse saranno computate nell'altezza del fabbricato. Il numero e la superficie dei torrini da camino o dei corpi tecnici devono essere ridotti al minimo indispensabile e la loro altezza non può superare quella stabilita dall'art. 25. Per corpi tecnici, l'art. 25 NAPR precisa inoltre che s'intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Ad esempio, sono considerati tali i vani per le scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità. Per i camini e i corpi tecnici è concesso un supplemento massimo d'altezza di 2 m alla condizione che il loro numero e la superficie sia ridotta al minimo.
3.2. Il progetto in discussione prevede di realizzare sul lato sud dell'edificio un corpo scale a forma di torre che permette di accedere ai singoli appartamenti e al tetto dell'edificio, situato ad una altezza di 12.69 m. Il manufatto, a base m 3.39 x 4.98, è alto m 14.71 e ha una copertura piana con una sporgenza di m 1.61 x 4.98 (nella variante ridotta approvata dal municipio) che funge da riparo alle unità esterne dei condizionatori sistemati sul tetto (cfr. pianta piano tetto). Il Governo, tutelando l'assunto del municipio, ha in sostanza ritenuto che al manufatto dovesse essere riconosciuta integralmente la qualifica di corpo tecnico e che la sua altezza, considerato l'abbuono di 2 m concesso dall'art. 25 NAPR, rientrasse nel limite d'altezza (m 13.00 + 2.00) fissato dall'art. 64 NAPR. La deduzione può essere condivisa solo parzialmente. Nella misura in cui è funzionale all'uso del corpo scale, al manufatto, che presenta dimensioni tutto sommato contenute, può in effetti essere riconosciuta la qualifica di corpo tecnico. L'indispensabilità dell'estensione della copertura (m 1.61 x 4.98) ai due condizionatori sistemati sul tetto, che per le sue dimensioni rappresenta un ingombro percettibile, non è invece per nulla dimostrata. Il ricorrente non spiega in effetti per quale motivo le unità esterne dei non meglio identificati climatizzatori, di regola già dotate di appositi involucri di protezione, necessitino di una copertura. Nella misura in cui non serve per chiudere le rampe e la tromba delle scale, la copertura (sporgenza) non può dunque beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 25 NAPR.
3.3. Notoriamente il principio di proporzionalità vieta di respingere una domanda di costruzione non conforme alle prescrizioni quando il difetto può essere facilmente emendato rilasciando una licenza subordinata a clausole accessorie (Scolari, op. cit., n. 684). In concreto, il difetto può essere corretto rilasciando la licenza alla condizione che la copertura del corpo scale sia limitata alle dimensioni necessarie per chiudere la tromba e le rampe delle scale (m 4.98 x 3.39), eliminando la sporgenza.
4. 4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 NAPR, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che: non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale o commerciale; non siano alte più di 3.00 m al colmo e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18 m sarà autorizzata l'edificazione su 7 m. La norma stabilisce inoltre che le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 m se con aperture (cpv. 3). Per principio, si considerano accessorie le costruzioni al servizio di un edificio principale, che non sono utilizzate per l'abitazione o per il lavoro. Per beneficiare delle minori distanze prescritte dalla norma, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale (RDAT II-1994 n. 51, consid. 3; II-1994 n. 52, consid. 2; 1986 n. 39; Scolari, op. cit., ad art. 11 LE, n. 849 seg.).
4.2. In concreto, il progetto prevede di addossare all'edificio principale (lato nord) un'autorimessa (m 9.55 x 5.88) con tre posti auto, alta 3 m, che si estende fino al confine con il fondo n. 549. Il manufatto è chiaramente subordinato per funzione all'edificio principale e rispetta le dimensioni fissate dall'art. 26 cpv. 1 NAPR. Neppure i ricorrenti lo contestano. Anche dal profilo architettonico l'autorimessa, che si presenta come un corpo a sé stante, coperto da un giardino terrazzato, si distingue sufficientemente dall'edificio principale, non direttamente accessibile. La contiguità con l'edificio principale non costituisce d'altra parte un ostacolo alla natura accessoria di un'opera (RDAT 1985 n. 61). Priva di fondamento è dunque la relativa censura mossa dagli insorgenti.
5. La licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori progettati (Scolari, op. cit., ad art. 1 LE, n. 627). Nell'evenienza concreta, nessun impedimento di diritto pubblico impedisce di realizzare l'accesso all'autorimessa a ridosso del muro di sostegno che lo separa dal fondo sottostante (mapp. 615), così come previsto dai piani. I problemi di instabilità di questo muro, lamentati in modo generico dai ricorrenti, esulano dalla presente procedura di esame della domanda di costruzione. La definizione di aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza dell'opera rientra in effetti nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37). Al municipio resta semmai riservata la facoltà, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle persone e delle cose (cfr. art. 35 LE). Da questo profilo, non si giustifica quindi subordinare la licenza edilizia alla condizione di realizzare un nuovo muro in beton, così come richiesto dai ricorrenti. Né porta ad altra conclusione il fatto che le parti abbiano trovato un'intesa diversa nell'ambito di una precedente procedura edilizia.
6. Da respingere è infine la generica richiesta degli insorgenti di assoggettare il permesso edilizio all'allestimento di una prova a futura memoria e alla verifica dei tracciamenti e delle altezze. Tali aspetti esulano con evidenza dal quadro della presente procedura. Si tratta di questioni di diritto civile, rispettivamente di questioni che attengono alla fase esecutiva dell'opera. In particolare, la verifica dei tracciamenti, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, serve a prevenire la realizzazione di costruzioni in contrasto con i piani già approvati (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 49 LE, n. 1388).
7. Sulla base di quanto precede il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato è annullata, mentre che la licenza edilizia impugnata dev'essere confermata alla condizione che la copertura del corpo scale sia limitata alle dimensioni necessarie per chiudere la tromba e le rampe delle scale (m 4.98 x 3.39). La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti e del resistente, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere ad CO 1 delle ripetibili commisurate all'esito della presente vertenza, a valere per entrambe le istanze di ricorso (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 49 LE; 14, 23, 25, 26, 64 NAPR; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 24 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1360) è annullata;
1.2. la licenza edilizia rilasciata il 20 ottobre 2008 dal muni-cipio di Melide a CO 1 è confermata alla condizione che la copertura del corpo scale sia limitata alle dimensioni necessarie per chiudere la tromba e le rampe delle scale (m 4.98 x 3.39).
2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.-, è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di 3/4 e per la rimanenza (1/4) del resistente. I ricorrenti sono inoltre tenuti a versare a CO 1
fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria