Incarto/i n. 52.2009.1
Lugano 6 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2008 di
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 dicembre 2008 (n. 6375) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° ottobre 2008 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rinnovo del permesso di dimora alla medesima e alla figlia __________ (1995);
viste le risposte:
- 13 gennaio 2009 del Consiglio di Stato;
- 22 gennaio 2009 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata in Svizzera il 5 giugno 2004 insieme alla figlia terzogenita __________ (1995) per rendere visita alla sorella, residente a __________. Il 6 agosto 2004, la ricorrente si è sposata a __________ con il cittadino elvetico A__________ (1964). Per questo motivo, le è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 4 giugno 2008. Anche sua figlia __________ ha ottenuto, nell'ambito del ricongiungimento famigliare, un identico permesso e della medesima durata di quello della madre.
B. a. Il 1° aprile 2006, RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale insieme a __________, per poi ritornarvi il 10 giugno successivo. Il 3 agosto 2006, la ricorrente e sua figlia hanno cessato definitivamente la comunione domestica con A__________. Con sentenza 6 luglio 2007, il giudice della Pretura penale ha condannato A__________ alla pena pecuniaria di fr. 800.– corrispondente a 8 aliquote da fr. 100.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 500.–, per minaccia nei confronti di RI 1.
Interrogata il 7 febbraio 2008 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato - tra l'altro - di avere lasciato l'abitazione coniugale il 3 agosto 2006, in quanto era stata minacciata dal marito e di non essere intenzionata a tornare a vivere con il medesimo, temendo per la propria incolumità. Analogamente interrogato, il 9 febbraio 2008 A__________ ha confermato la separazione avvenuta nell'agosto 2006 e ha manifestato l'intenzione di divorziare.
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° ottobre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, a sua figlia __________, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre 2008 per lasciare il territorio svizzero. In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con la marito.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 42, 50, 62, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 9 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso alle interessate per i motivi addotti dal dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, escludendo che vi fossero gravi motivi personali che rendessero necessario il prosieguo del loro soggiorno in Svizzera e ritenendo esigibile il loro rientro nella Repubblica Dominicana.
Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora per sé e per sua figlia __________.
Riassunti i fatti, ribadisce di non vivere più con il marito dall'agosto 2006 per preservare la propria incolumità e che in siffatte condizioni non si può pretendere che ricomponga la comunione coniugale.
Rileva di essere in Svizzera da diversi anni, di essersi ben integrata e di disporre di un lavoro. La sua reintegrazione sociale nel paese d'origine sarebbe invece fortemente compromessa, non avendovi più parenti, in quanto i due figli di primo letto e i genitori vivono, rispettivamente, a Portorico e negli Stati Uniti. Afferma inoltre di avere avuto recentemente gravi problemi di salute tanto da essere stata sottoposta a un intervento chirurgico.
Anche in questa sede postula la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre il dipartimento propone di accoglierlo.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data giusta il nuovo tenore dell'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 27 gennaio 2009, il quale prevede che tutte le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri sono ora impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo, a prescindere dall'esistenza per l'insorgente di un diritto all'ottenimento del permesso richiesto.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr).
L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale, precisa l'art. 50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.
Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 42 e 50 LStr si estingue se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno oppure se sussistono motivi di revoca secondo gli art. 62 (per il permesso di dimora) e 63 LStr (per il permesso di domicilio).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 6 agosto 2004 con il cittadino elvetico A__________. È incontestato che i coniugi __________ si sono separati di fatto nell'agosto del 2006, quando la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale insieme a sua figlia __________. Da allora, ciascuno dei coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente e non vi sono elementi atti a ritenere che essi intendano ricomporre entro breve tempo la comunione domestica. Ne discende che la condizione per cui era stata concessa l'autorizzazione di soggiorno all'insorgente è venuta a mancare.
3.2. Ritenuto che la vita in comune con il marito è durata meno di tre anni, a ragione la ricorrente non pretende di poter conservare il proprio permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. L'insorgente invoca per contro gravi motivi personali ai sensi della lett. b della medesima norma, che renderebbero a suo dire necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.
RI 1 è stata senza ombra di dubbio vittima di violenza da parte del marito. Come esposto in narrativa, il 6 luglio 2007 A__________ è infatti stato condannato dal giudice della Pretura penale alla pena pecuniaria di fr. 800.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 500.–, per avere minacciato la moglie. Il 3 agosto 2006, egli le aveva incusso grande spavento, usando un pugnale tipo baionetta, e vibrando l'arma all'indirizzo della stessa. La prima condizione per l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LStr è pertanto soddisfatta.
Il Consiglio di Stato ha comunque considerato esigibile il rientro delle interessate in patria, perché la loro reintegrazione sociale nel Paese d’origine non appare compromessa. A questo proposito ha tenuto conto del breve soggiorno in Svizzera di RI 1 e del fatto che nella Repubblica Dominicana, dove era rientrata per vacanza durante il Natale 2006, vivono i suoi famigliari, in particolare i suoi primi due figli __________ __________ (1986) e __________ (1988). Per quanto riguarda invece __________ (1995), il Governo ha posto in evidenza la sua grande adattabilità a inserirsi nel sistema scolastico ticinese, motivo per cui avrebbe potuto integrarsi nuovamente in quello dominicano.
La ricorrente sostiene per contro di non avere più alcun legame famigliare nella Repubblica Dominicana e che pertanto la sua reintegrazione è compromessa, ponendo in evidenza che i suoi figli di primo letto si sono da tempo trasferiti a Porto Rico e i suoi genitori vivono a Nuova York. A questo proposito l'insorgente ha reso senz'altro verosimile i propri argomenti attraverso la documentazione da lei prodotta (doc. D e E), ciò che permette di affermare che la prognosi del Consiglio di Stato per quanto attiene all'assenza di ostacoli alla sua reintegrazione nel paese d'origine, sia fondata su di un accertamento errato dei fatti determinanti.
3.3. Date queste circostanze, visto pure che in sede di risposta il dipartimento ha proposto di accogliere il gravame, segnatamente a seguito della particolare situazione famigliare delle interessate in patria e dell'ottima integrazione scolastica di __________ in Svizzera, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti di causa al Consiglio di Stato affinché provveda ad accertare in maniera più approfondita la situazione famigliare dell'insorgente al fine di determinare se, in caso di rinvio, la sua reintegrazione sociale nel paese d’origine e quella di sua figlia risulterà fortemente compromessa.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto senza che necessiti di ulteriore disamina. Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), cosicché la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede diviene priva di oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 42, 50, 51, 62, e 96 LStr; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 9 dicembre 2008 (n. 6375) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede diviene priva di oggetto.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
6. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario