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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2010 52.2008.422

31. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,715 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Posa di due contenitori interrati per i rifiuti secondo la procedura del progetto stradale

Volltext

Incarti n. 52.2008.422 52.2008.427  

Lugano 31 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi

a.           b.

20 novembre 2008 di RI 1 ,   e   23 novembre 2008 di D__________ e M__________,  

contro

la risoluzione 13 ottobre 2008 (n. 492), con la quale il municipio di CO 1 ha approvato i piani e il progetto-concetto di posa di contenitori interrati per i rifiuti nel comprensorio residenziale;

viste le risposte 24 dicembre 2008 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Nel corso del 2006 il comune di CO 1 ha dato avvio alla procedura di approvazione di un progetto di moderazione del traffico lungo via La Munda, via San Mamete e Ponte Gesora, nell'ambito del quale, per quanto qui interessa, all'incrocio tra via San Mamete e via la Roggia, in corrispondenza con i mapp. 604 e 605, era previsto l'allargamento del marciapiede per una fermata dell'autobus e per la posa di quattro contenitori interrati per la raccolta separata dei rifiuti (rifiuti solidi urbani, vetro e carta). In accoglimento dell'opposizione interposta da alcuni proprietari, tra i quali anche i resistenti citati in ingresso, il Tribunale di espropriazione, con decisione dell'8 giugno 2007, non ha approvato il progetto.

B.     Realizzate nel frattempo le opere di moderazione del traffico previste in quel luogo, lo slargo del marciapiede come pure la fermata dell'autobus, il municipio di CO 1 ha quindi pubblicato, dal 23 maggio al 21 giugno 2008 (FU n. 42 del 23 maggio 2008, pag. 3951), un nuovo progetto per la posa di contenitori interrati per rifiuti nel comprensorio residenziale. Con questo progetto, che interessa tutta la zona residenziale di CO 1, si intendono realizzare complessivamente sei aree di raccolta (quattro centri e due punti). Come secondo il precedente progetto, un punto di raccolta sarebbe ubicato, sulla via San Mamete, nei pressi dell'incrocio con via la Roggia (punto di raccolta E2 "Palazzina"), per il quale sarebbe prevista unicamente la posa di due contenitori interrati per soli rifiuti solidi urbani.

C.    A__________ RI 1 e F__________ RI 2 e D__________ e M__________ P__________, rispettivamente proprietari dei mapp. 605 e 604 che confinano con la strada comunale di via San Mamete, in corrispondenza del punto di raccolta E2, hanno contestato anche il nuovo progetto di raccolta rifiuti, limitatamente alle opere previste in quel punto. Ottenuto l'avviso cantonale della Divisione delle costruzioni, con risoluzione 13 ottobre 2006 il municipio ha approvato i nuovi piani e il nuovo progetto, disattendendo nel contempo le opposizioni inoltrate.

D.    Con rispettivi ricorsi 20 e 23 novembre 2008, i già opponenti RI 2 e P__________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della menzionata risoluzione municipale. Essi domandano inoltre di far ordine al municipio di eliminare la fermata del bus esistente su via San Mamete all'angolo con via la Roggia, ritenuta contraria alla sentenza definitiva del Tribunale d'espropriazione dell'8 giugno 2007. In breve, essi ritengono che il progetto approvato non sia rispettoso della sentenza del Tribunale di espropriazione che aveva negato l'approvazione del precedente progetto, sostanzialmente identico a quello ripresentato dall'autorità comunale. Ritengono inoltre i ricorrenti che le opere previste porterebbero gli utilizzatori e gli addetti alla vuotatura dei contenitori a violare le norme sulla circolazione stradale, mancando adeguati spazi di sosta delle vetture, mettendo così ulteriormente in pericolo la sicurezza del traffico in un punto già attualmente assai sensibile per l'esistenza della fermata del bus e per i restringimenti della carreggiata, nonché per la presenza nelle sue vicinanze di diversi servizi comunali e della casa anziani, in fase di ampliamento.

E.     Nelle risposte del 24 dicembre 2008, l'esecutivo comunale si limita a rinviare alla decisione di approvazione contestata, osservando però che il concetto di eliminazione dei rifiuti tramite la posa di contenitori interrati non è qui contestato, mentre le opere di moderazione del traffico che non sono più oggetto della presente procedura - non sono state contestate e sono state approvate. Postula quindi la reiezione del ricorso e chiede di "procedere con la posa degli altri contenitori interrati secondo il piano-concetto approvato".  

F.L'11 settembre 2009 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. Secondo l'art. 35 cpv. 1 della legge sulle strade in vigore al momento della pubblicazione del progetto e dell'introduzione dei presenti ricorsi (cfr. BU n. 47 del 20 ottobre 2006, pag. 436 e segg.; vLstr), la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni del municipio possono essere impugnate nel termine di 30 giorni in prima istanza direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, che decide con piena cognizione. La competenza di questo Tribunale è quindi data sulla base dell'ordinamento giuridico in vigore a quel momento, i ricorsi sono tempestivi e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). I ricorsi possono dunque essere esaminati nel merito. Fa eccezione la domanda formulata dai ricorrenti di far ordine al municipio di eliminare la fermata dell'autobus esistente. In effetti, la decisione impugnata non contempla più né il progetto di moderazione del traffico, né la creazione della fermata dell'autobus, opere che i ricorrenti non hanno più contestato nelle opportune sedi e che nel frattempo sono già state realizzate. La richiesta ricorsuale deve quindi essere dichiarata inammissibile.

1.2. Nella risposta ai ricorsi il municipio ha chiesto - invero in modo non propriamente chiaro - di "procedere con la posa degli altri contenitori interrati dei rifiuti previsti nel piano-concetto". Nella misura in cui in tale domanda sia ravvisabile una richiesta di provvedimenti provvisionali ai sensi dell'art. 21 LPamm, la stessa è divenuta priva di oggetto a seguito dell'emanazione del presente giudizio.

1.3. I ricorsi, il cui fondamento di fatto è il medesimo, sono stati istruiti congiuntamente e vengono decisi con un unico giudizio, in applicazione dell'art. 51 LPamm.

1.4. Rispetto alle norme precedentemente in vigore, la legge sulle strade nella sua versione attuale si limita a conferire al Consiglio di Stato la competenza di dirimere i ricorsi di prima istanza, deferibili in seguito al Tribunale amministrativo (cfr. nuovo art. 35 della legge sulle strade, del 23 marzo 1983 nel suo tenore in vigore dal 27 gennaio 2009; RL 7.2.1.2). Da un punto di vista materiale, invece, è rimasta invariata rispetto alla legge in vigore al momento dell'introduzione dei presenti gravami.

2.La legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814), conferisce la competenza della gestione e dello smaltimento dei rifiuti ai Cantoni (cfr. art. 31 e segg. LPAmb). Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 9.2.1.1) affida ai comuni, in particolare, il compito di a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. I comuni, soggiunge il secondo capoverso di tale norma, possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Essi disciplinano inoltre i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

              Il comune di CO 1 ha dato seguito a questo mandato con il progetto di smaltimento dei rifiuti nel suo comprensorio residenziale, prevedendo sei aree di raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro e della carta, dislocate in modo tale da poter servire omogeneamente il territorio comunale. Un punto è situato, come già accennato in narrativa, sulla via San Mamete, nei pressi dell'incrocio con via la Roggia, dinanzi al mapp. 605 dei ricorrenti RI 1, alla fine dello slargo del marciapiede che ospita anche una fermata dell'autobus (punto di raccolta E2 "Palazzina"). Secondo il progetto, lì verrebbero interrati due contenitori per rifiuti solidi urbani, con una capienza complessiva di 9000 litri, sporgenti al di fuori del terreno all'incirca un metro.

3.Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), non soggiacciono a licenza secondo la legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), gli edifici o gli impianti la cui approvazione è disciplinata dalla legge sulle strade. Il permesso per la costruzione di strade comunali pubbliche o aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 Lstr), ossia di opere destinate alla circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 Lstr), è rilasciato dal municipio, che decide simultaneamente sulle opposizioni al diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani (art. 34 Lstr). Tale competenza non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte le opere edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo stradale. Soggiacciono quindi a tale procedura tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola oppure ostacolandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull'area della strada definita dal piano regolatore (RDAT I-2003 n. 42, consid. 2), come in concreto. Rettamente il municipio ha quindi approvato il progetto in questione sulla base della legislazione sulle strade.

4.I ricorrenti sostengono innanzitutto che il progetto qui in esame non avrebbe potuto essere ammesso per il fatto che il Tribunale di espropriazione, come accennato in narrativa, aveva in precedenza negato l'approvazione di un progetto sostanzialmente uguale a quello ora oggetto di disamina. Tale tesi dev'essere disattesa. In effetti, il precedente progetto, pur essendo previsto nello stesso luogo, contemplava la posa di ben quattro contenitori interrati, di cui due destinati ai rifiuti solidi urbani, uno al vetro e un altro alla carta. In quel medesimo progetto, inoltre, erano contemplate anche opere di moderazione del traffico e la creazione di una nuova fermata per gli autobus. La contestazione che qui ci occupa, invece, risulta circoscritta alla posa di due contenitori interrati per soli rifiuti urbani. La situazione fattuale è poi nel frattempo mutata con l'introduzione della zona di limitazione della velocità a 30km/h, il restringimento del campo stradale con la posa di alberature, l'allargamento del marciapiede e realizzazione della fermata dell'autobus, opere che, come già ribadito, non possono più essere messe in discussione in questa procedura. Il nuovo, diverso e limitato progetto può dunque nuovamente essere sottoposto ad approvazione.

5.Giusta l'art. 35 vLstr qui applicabile (cfr. sopra consid. 1.1.), il Tribunale cantonale amministrativo decide con piena cognizione i ricorsi contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e contro le altre decisioni del municipio. In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o con connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa.

6.I ricorrenti criticano l'ubicazione prevista per i due contenitori, che ritengono essere in contrasto con le norme della circolazione stradale come pure con le opere di moderazione del traffico realizzate in loco di recente. Essi sottolineano come il contesto dove verrebbero collocati i contenitori sia parecchio trafficato e via la Roggia costituisca l'accesso a diversi servizi comunali. Inoltre, a seguito della realizzazione in quel medesimo luogo della fermata dell'autobus, quando questo automezzo è presente, la carreggiata risulterebbe completamente ostruita. La posa dei nuovi contenitori costituirebbe quindi un ulteriore elemento di disturbo, che genererebbe ulteriore traffico e comprometterebbe la sicurezza degli altri utenti della strada. In assenza di un'adeguata area di sosta nei dintorni, gli utenti automobilisti per scaricare i rifiuti si vedrebbero costretti a fermarsi sulla strada, in violazione dell'art. 37 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), dell'art. 18 cpv. 3 e dell'art. 19 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Anche l'automezzo addetto alla vuotatura dei contenitori non disporrebbe del necessario spazio di manovra e sarebbe così obbligato a sostare pure esso sul campo stradale, in violazione dell'art. 18 cpv. 3 ONC.

7.7.1. Giusta l'art. 37 cpv. 2 LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; se è possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. L'art. 18 cpv. 3 ONC vieta in particolare la sosta a meno di dieci metri dalle fermate delle aziende pubbliche di trasporto, salvo per lasciare salire o scendere passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici, soggiunge la norma, non devono essere ostacolati. In ogni caso, conclude il citato disposto, alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo. L'art. 19 cpv. 2 lett. g ONC vieta, infine, il parcheggio davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

7.2. Secondo il progetto approvato dal municipio, i contenitori per i rifiuti qui contestati verrebbero posati sul marciapiede di via San Mamete, all'incrocio con via la Roggia e sarebbero posizionati immediatamente dopo la pensilina del bus, all'altezza del mapp. 605 di proprietà dei ricorrenti RI 2. Via San Mamete ha un calibro complessivo di otto metri, due dei quali sono riservati al marciapiede che, in corrispondenza con la fermata del bus, si allarga fino a quattro metri. Sul campo stradale sono inoltre già state messe a dimora delle piante, a distanza regolare, a mo' di moderazione del traffico. Il campo stradale a disposizione dei veicoli su via San Mamete varia dunque da un massimo di circa sei metri a un minimo di circa quattro metri.

I ricorrenti partono dalla presunzione - non propriamente corretta - secondo cui tutti gli utenti dei contenitori nel punto di raccolta E2 si recheranno con le autovetture al punto di raccolta per scaricare i rifiuti nei contenitori. A questo proposito si rileva che il progetto prevede la disseminazione sul territorio residenziale comunale di diverse postazioni di raccolta, concepite in modo da poter essere raggiungibili comodamente anche a piedi, per cui, in tale evenienza, i timori espressi dai ricorrenti non si verificano. Certo, il fatto di poter raggiungere a piedi i previsti punti di raccolta non esclude ancora, ovviamente, l'utilizzo dell'automobile da parte degli utenti per raggiungere queste strutture. In tal caso, occorre subito chiarire che la problematica del traffico e della sicurezza sollevata nei ricorsi non è tanto da ricondurre all'art. 19 ONC (parcheggio dei veicoli), quanto all'art. 18 ONC, che disciplina la fermata dei veicoli a motore. Il parcheggio, infatti, è per definizione la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere passeggeri oppure a caricare o scaricare merce, evenienza quest'ultima che si verificherebbe appunto allorquando l'utente ferma il proprio veicolo sulla carreggiata per le operazioni di scarico dei sacchi nei contenitori. L'esame degli atti e il sopralluogo hanno comunque permesso di appurare che è possibile fermarsi nei pressi dei citati contenitori interrati rispettando le norme della circolazione stradale. Se da un lato è fuor di dubbio che l'arresto immediatamente dinanzi ai contenitori non è realizzabile a causa del ristretto campo stradale e della fermata del bus, da un altro lato i veicoli possono sostare là dove il campo stradale è di nuovo sufficientemente largo per permettere di accostare senza violare le norme della circolazione stradale e senza ostacolare gli altri utenti della strada. In quel punto, va ancora osservato, la strada è diritta e presenta una buona visuale in tutte le direzioni. L'eventuale sosta dei veicoli nei pressi dei contenitori dovrà in ogni caso essere rispettosa pure dell'art. 18 cpv. 3 ONC, che vieta l'arresto a meno di dieci metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto durante gli orari di servizio (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, IIIa ed., Losanna 1996, n. 4.11 ad art. 18 ONC). Ad ogni modo, l'autorità comunale avrà cura di far rispettare, se necessario con misure di polizia e controlli, il corretto fruire degli utenti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale. Da questo punto di vista, dunque, la scelta comunale resiste alle critiche ricorsuali. L'ubicazione del punto di raccolta E2 sostenuta dal municipio risulta coerente con l'intero concetto comunale di contenitori per rifiuti, distribuiti sul territorio residenziale in modo da essere interessanti in primis per l'utenza pedonale, ma pure accessibili con l'auto senza grosse difficoltà.

7.3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la soluzione approvata dall'autorità comunale non inibisce il traffico su via San Mamete nemmeno durante le operazioni di vuotatura dei contenitori. Anche durante tale operazione l'incrocio dei veicoli è in effetti garantito, visto che i contenitori sono ubicati alla fine dello slargo del marciapiede, là dove la strada si fa nuovamente più ampia (sei metri circa), per cui la vuotatura potrà avvenire, anche per una comodità degli addetti al servizio, in quel punto. Si consideri inoltre che l'operazione di vuotatura è prevista una sola volta alla settimana, di lunedì mattina, come sostenuto nella decisione impugnata e confermato dall'autorità comunale in occasione dell'udienza svolta dinanzi a questo Tribunale. La stessa richiederà tre o quattro minuti per contenitore per cui, se mai vi potranno essere degli inconvenienti, questi  saranno limitati e senz'altro sopportabili, per intensità e durata, da parte dei ricorrenti e da parte degli altri utenti della strada. Anche queste critiche ricorsuali vanno dunque disattese.

7.4. I ricorrenti ritengono poi che l'incrocio in questione sia molto trafficato e che questo ulteriore intervento finirebbe per aggravarne la situazione e compromettere la sicurezza del traffico. Tali preoccupazioni sono eccessive e le critiche ricorsuali vanno disattese. Innanzitutto, non si può ammettere che questa nuova struttura genererà ulteriore traffico, quanto meno in maniera rilevante. I contenitori sono infatti ubicati in modo tale da sfruttare un percorso abituale già esistente (cfr. decisione impugnata, lett. g pag. 3), come peraltro confermano - indirettamente - i ricorrenti stessi nei loro gravami. In secondo luogo e come sopra già rilevato, la disseminazione di diversi punti di raccolta sul territorio favorisce senz'altro il raggiungimento di tali strutture a piedi, per cui non sarà indispensabile utilizzare l'automobile. Si consideri infine che la postazione E2 contestata dai ricorrenti è stata limitata con il nuovo progetto a soli due contenitori per rifiuti solidi urbani, mentre in altri punti si raccolgono pure vetro e carta, cosicché quel punto di raccolta di fronte alle proprietà dei ricorrenti non necessariamente risulterà così attrattivo per gli utenti che non risiedono nelle sue immediate vicinanze. Infine, nemmeno l'ampliamento della casa anziani o ulteriori edificazioni in loco lasciano presupporre che il traffico locale risulterà congestionato al punto da rendere inadeguata la scelta comunale. 7.5. In conclusione, visto quanto precede è da escludere che l'intervento criticato possa intralciare la circolazione così da renderlo incompatibile con gli scopi della moderazione del traffico o con la sicurezza stradale. In definitiva, il contestato intervento appare rispettoso della legalità e resiste anche da un punto di vista dell'opportunità all'esame del Tribunale.

8.Da ultimo, i ricorrenti RI 2  propongono alcune possibili ubicazioni in alternativa al punto di raccolta E2. A questo proposito va ricordato che all'autorità comunale viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento e, malgrado la piena cognizione con cui questo Tribunale decide i ricorsi in questa materia (cfr. sopra, consid. 5), la proposta dell'autorità inferiore può essere annullata solo quando la stessa si rivelerà inadeguata e inopportuna, mentre l'esistenza di altre soluzioni, finanche migliori non porterà all'annullamento della decisione comunale. Già si è visto in precedenza che la proposta del comune di ubicare il punto di raccolta su via San Mamete (E2) regge da un punto di vista della sicurezza stradale ed è adeguata e opportuna al suo scopo. Anche se si volessero considerare altrettanto adeguate sotto questo punto di vista le alternative indicate dai ricorrenti, non si vede per quale motivo esse sarebbero talmente preferibili in quanto a ubicazione, raggiungibilità, accessi, sicurezza ecc., da giustificare un annullamento della scelta operata dall'autorità locale. In ogni caso, l'alternativa in via la Roggia - che per qualità  più si avvicinerebbe a quella qui contestata - se da un lato potrebbe essere interessante perché più discosta dall'incrocio stradale, in un punto dove la carreggiata è più ampia e permette la sosta dei veicoli, da un altro lato comporta uno sbocco sulla cantonale ritenuto molto pericoloso. Per quanto riguarda le altre proposte formulate dai ricorrenti, queste risultano troppo decentralizzate rispetto alla zona che si intende servire e non reggono il confronto con quella prevista dal comune al punto E2. La scelta comunale va dunque confermata, con reiezione del ricorso degli insorgenti RI 1 anche su questo punto.

9.Per tutti i motivi che precedono i ricorsi, nella misura della loro ammissibilità, devono essere respinti. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm), mentre non si giustifica l'assegnazione di ripetibili, non essendo il comune patrocinato da un legale (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli 31 e segg. LPAmb,  17 LALPAmb, 37 LCStr, 18, 19 ONC, 3 RLE, 35 vLstr, 1, 2, 34 Lstr, 21, 28, 43, 51 LPamm,

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in ragione di fr. 1'300.- a carico di RI 1, in solido, e in ragione di fr. 1'200.- a carico di D__________ e M__________, sempre con vincolo di solidarietà. 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2008.422 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2010 52.2008.422 — Swissrulings