Incarto n. 52.2008.420
Lugano 31 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Claudio Cereghetti, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17/21 novembre 2008 dell'
RI 1
contro
la risoluzione 27 ottobre 2008 (n. 1469), con la quale il municipio di CO 1 ha approvato il progetto di moderazione del traffico per alcune strade comunali;
viste:
la risposta 28 gennaio 2009 del municipio di CO 1,
la replica 21 maggio 2009 dell'ing. RI 1,
la duplica 2 giugno 2009 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il municipio di CO 1 ha pubblicato, dal 30 maggio al 28 giugno 2007, un progetto di moderazione del traffico riguardante diverse strade del comune, tra le quali e per quanto qui interessa via delle Scuole definita quale strada di raccolta dal piano regolatore. L'obiettivo era di favorire la convivenza tra traffico veicolare e traffico pedonale, da un lato, e di garantire la sicurezza dei pedoni in prossimità dei maggiori punti di interesse del comune, con particolare riferimento ai percorsi utilizzati per il tragitto casa-scuola, dall'altro (Concetto generale di moderazione del traffico, luglio 2006, pag. 3). Gli interventi dovevano essere semplici e poco costosi, in modo da essere applicati in vasta scala e tempestivamente (Concetto citato, pag. 15).
Per via delle Scuole il municipio ha optato per una sezione "tipo 1", che prevede la creazione di una fascia sicura per i pedoni tramite la posa di una serie di paletti o paracarri a una distanza di 20-30 m. Essa prevede poi che le vetture possono incrociare senza invadere la fascia laterale, mentre l'incrocio fra un'auto e un mezzo pesante o auto postale obbliga a invaderla, ma forzatamente ad andatura molto lenta, grazie ai paletti (Concetto citato, pag. 19 e 28).
B. L'ing. RI 1 ha interposto opposizione al progetto di moderazione del traffico in via delle Scuole. L'opposizione, insieme a quella di altri, era stata respinta dal municipio l'11 settembre 2007. In accoglimento di tre ricorsi, tra cui uno dell'ing. RI 1, il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato tale decisione per motivi procedurali che qui non importa ricordare (STA 52.2007.354 del 27 novembre 2007). Ottenuto l'avviso cantonale della Divisione delle costruzioni, con risoluzione 27 ottobre 2008 (n. 1469) il municipio ha approvato il progetto e, nel contempo, ha nuovamente respinto l'opposizione dell'ing. RI 1.
C. Con ricorso 17 novembre 2008, cui ha fatto seguito un complemento inoltrato il 21 novembre 2008, l'ing. RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Egli ha contestato il progetto per due aspetti. Per quanto attiene al tratto compreso tra gli incroci con via Cantonale e via Prati dei mulini, il ricorrente ritiene che il progetto sia basato su un errore di misurazione del calibro della strada che s'intende moderare, per cui la delimitazione della fascia pedonale di 1.50 m - comunque insufficiente per un percorso casa scuola - lascerebbe un campo veicolare rettilineo sempre superiore ai 4.50 m, ciò che non permetterebbe di moderare la velocità, anche in considerazione dei tipi di traffico che la percorrono.
Per quanto concerne, invece, il tratto compreso tra gli incroci con via Prati dei mulini e via alla Chiesa, egli ritiene che la posa dei paletti, uno prima e uno dopo il passaggio a livello dell'ex Ferrovia Retica, renderebbe impossibile l'incrocio tra due autobus, penalizzando così il trasporto pubblico che subirebbe ritardi non indifferenti.
D. Il municipio ha chiesto di respingere il ricorso. Nell'ulteriore scambio di allegati, le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Del contenuto di questi scritti si riferirà se necessario.
E. Il 1° ottobre 2009 ha avuto luogo un'udienza; le parti hanno confermato le loro domande e hanno rinunciato al sopralluogo. Il ricorrente ha precisato di essere domiciliato a CO 1 e di aver inoltrato il ricorso nella sua qualità di cittadino contribuente, di non essere proprietario di terreni lungo quella strada e di non essere personalmente toccato dall'intervento, se non come frequentatore quotidiano di via delle Scuole. Infine ha indicato di abitare a un centinaio di metri dalla strada, in via Prati dei Mulini n. 3. Quanto al merito, le parti hanno concordato che via delle Scuole è più larga di 6 m e che i rilievi effettuati dal ricorrente sono corretti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Secondo l'art. 35 cpv. 1 della legge sulle strade, del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella formulazione in vigore al momento della pubblicazione del progetto e dell'introduzione del presente ricorso (vLstr; BU n. 47 del 20 ottobre 2006, pag. 436 segg.), la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni del municipio possono essere impugnate nel termine di 30 giorni in prima istanza direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, che decide con piena cognizione. La competenza di questo Tribunale è quindi data sulla base dell'ordinamento giuridico in vigore a quel momento. Il ricorso, così come il suo complemento, sono stati inoltrati in tempo utile e sono pertanto tempestivi (cfr. STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010, consid. 1.1). In merito alla legittimazione ricorsuale dell'ing. RI 1 il Tribunale considera quanto segue.
1.2. In virtù dell'art. 31 cpv. 1 Lstr (restato immutato rispetto alla vLstr), oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35 si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2e3e da 18 a 26 Lstr (pure restati immutati). Giusta l'art. 20 Lstr, combinato con l'art. 31 cpv. 2 Lstr, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale presso il municipio nel termine di pubblicazione. Chi non fa opposizione, soggiunge il cpv. 2 del medesimo articolo, è escluso dal seguito della procedura. Infine, l'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile. L'art. 25 Lstr specifica che il Tribunale decide con piena cognizione; per il resto valgono le norme della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). In forza di tale rinvio la legittimazione a ricorrere davanti a questo Tribunale è retta dall'art. 43 LPamm, secondo il quale hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid. 1.2.).
1.3. Come visto, l'ing. RI 1 ha partecipato alla procedura di opposizione. Ciò è necessario ma non sufficiente per legittimarlo a inoltrare ricorso davanti a questo Tribunale: ancora dev'essere verificato se egli adempie i requisiti dell'art. 43 LPamm. In sede d'udienza il ricorrente ha spiegato di aver ricorso nella sua qualità di cittadino attivo e frequentatore quotidiano di via delle Scuole. Può sussistere qualche dubbio che una simile motivazione possa essere ritenuta sufficiente per riconoscergli la legittimazione attiva. Siccome il ricorso deve essere in ogni caso respinto nel merito, il Tribunale si dispensa da un esame più approfondito della questione.
2. Giusta l'art. 35 vLstr qui applicabile (cfr. sopra consid. 1.1.), il Tribunale cantonale amministrativo decide con piena cognizione i ricorsi contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e contro le altre decisioni del municipio. In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi, completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, dev'essere tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o con connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e la rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa.
3. 3.1. Il ricorrente ritiene che il progetto sia basato su un errore di fondo, ossia che la larghezza di via delle Scuole sia di 6 m, mentre in realtà essa oscilla tra un minimo di 6.75 m a un massimo di 6.84. Tale aspetto non è contestato dal municipio, che in sede di udienza ha aderito a questa costatazione. Dalla stessa il ricorrente intende però dedurre che l'impianto, una volta oggetto degli interventi di cui alla sezione tipo 1, presenterà un campo stradale che varierà trai 4.97 m e 5.15 m.
Tale assunto non è condivisibile. Come spiegato dal municipio negli allegati e in udienza, a essere variabile sarà la fascia riservata ai pedoni, non quella destinata al traffico veicolare, che avrà una larghezza costante di metri 4.5. Questa impostazione emerge del resto anche dagli atti del progetto pubblicato. Innanzitutto, la sezione tipo 1 riportata a pag. 19 del progetto prevede una corsia pedonale a misura variabile e un campo veicolare fisso, aspetto che non viene inficiato dalle imprecisioni degli atti rilevate dal ricorrente. Inoltre, la variabilità del tracciato riservato ai pedoni risulta dalla cartografia dell'allegato 2B, anche se la scala ridotta non contribuisce a porre in risalto tale caratteristica.
3.2. Il ricorrente contesta poi l'ampiezza della fascia riservata ai pedoni. Come visto al paragrafo precedente, tale fascia avrà in realtà un calibro compreso tra i 2.25 m e i 2.34 m, quindi assai superiore alla misura indicata dal ricorrente. Il Tribunale ritiene che una fascia pedonale con questa larghezza sia adeguata, anche ammettendo che possa essere parzialmente invasa dai veicoli in caso di incrocio, come previsto nel progetto (cfr. Concetto citato, pag. 19). La dimensione della fascia pedonale rispetta inoltre l'indicazione data dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, che prescrive un minimo di 1.20 m tra il paletto e il bordo della strada (Hervé Ruffieux/ Christian A. Huber/ Walter Bill/ Heinz Leu, Percorso casa-scuola: misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola, documentazione UPI R9511, Berna 2006, pag. 19).
3.3. Anche la censura relativa alla posa dei paletti in corrispondenza del passaggio a livello dev'essere disattesa. Le preoccupazioni del ricorrente appaiono esagerate. La critica riguarda un tratto stradale lungo una decina di metri, nel quale, stando alle affermazioni del ricorrente (un esperto in materia), gli automezzi pubblici non potranno incrociarsi. Non è tuttavia dato di capire perché questi veicoli dovrebbero - con frequenza - incontrarsi proprio in quel punto. Ma anche fosse, non appare verosimile che ciò cagionerebbe particolari problemi o ritardi.
4. Per i motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario