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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.2008 52.2008.42

8. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,669 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica (cornacchie)

Volltext

Incarto n. 52.2008.42  

Lugano 8 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2008 della

RI 1 patr. dall’ PA 1  

contro  

la decisione 23 gennaio 2008 (n. 325) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato dall’insorgente avverso la decisione 28 novembre 2007 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca, che le nega un indennizzo per i danni alle colture agricole da reddito causati dalla fauna selvatica per l’anno 2007;

viste le risposte:

-    19 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;

-    5 marzo 2008 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La RI 1 gestisce il laboratorio denominato __________ a __________, azienda agricola che esercita un’attività ortofrutticola a titolo principale.

                                         Il 23 agosto 2007 il perito dell’Ufficio della caccia e della pesca ha accertato che le coltivazioni di “verdure varie” (broccoli, cavolfiori, finocchi e zucchette) esistenti al mapp. 168 di __________, avevano subito un danno, ammontante a fr. 10'925.-, causato dalle cornacchie.

Il 28 novembre 2007 la RI 1 si è quindi rivolta all’Ufficio della caccia e della pesca per chiedere l’indennizzo di tale pregiudizio. Con risoluzione 28 novembre 2007 quest’ultima autorità ha respinto l’istanza, in quanto la specie che aveva causato il danno alle colture rientrava tra quelle contro le quali, in base alla legislazione in vigore, era possibile ottenere un permesso di autodifesa.

B.     Mediante decisione 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia, respingendo il gravame contro di essa inoltrato dalla RI 1. Il Governo ha in sostanza ribadito gli argomenti addotti dall’autorità di prime cure: i danni subiti dalla __________ non possono essere risarciti, essendo stati causati da uccelli contro i quali il cantone autorizza l’autodifesa. Autodifesa, di cui la ricorrente poteva peraltro beneficiare, facendo capo a cacciatori autorizzati.

C.    Avverso tale giudizio la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. La ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi la legge federale, in quanto i danni sarebbero rilevanti e sarebbero state adottate tutte le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenirli. Le misure di autodifesa ordinate dall’autorità, con l’incarico dell’abbattimento dato ad alcuni cacciatori, sarebbero state però inefficaci e quindi “(…) non sufficientemente ragionevoli per far fronte al problema”. In particolare, essa ha evidenziato come il __________ di __________ sia oggi denso di abitazioni, stalle e colture, ciò che impedirebbe ai coltivatori di adottare provvedimenti efficaci di autodifesa: “(…) i poveri cacciatori non si sentono certo di sparare in mezzo a situazioni simili, senza misure di sicurezza”.

D.    Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare osservazioni. Medesima proposta di giudizio è stata espressa dall’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ha rilevato che benché la ricorrente avesse notificato anche negli anni precedenti i danni causati dalle cornacchie alle colture agricole, non le fosse mai stato accordato un risarcimento, rientrando questi volatili nella lista degli animali selvatici contro i quali era possibile, con un’autorizzazione, adottare misure di autodifesa.

Eventuali ulteriori argomentazioni saranno riprese, se necessario, in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in virtù dell'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1). Essendo destinataria della decisione impugnata la ricorrente dispone senz'altro della legittimazione ad agire in giudizio (art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPamm).

2.2.1. L'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0), sancisce il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LCP. Questa norma è stata profondamente modificata durante l’iter di adozione della legge. Nella versione iniziale, l’art. 13 cpv. 1 LCP (corrispondente all’art. 12 cpv. 1 del progetto allegato al messaggio 27 aprile 1983 del Consiglio federale concernente la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici) non prevedeva infatti eccezioni all’obbligo di corresponsione di un adeguato risarcimento in caso di danni provocati dalla selvaggina. La riserva riferita ai danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa presente nell’odierna formulazione dell’art. 13 cpv. 1 LCP è stata inserita durante i lavori parlamentari per ragioni che non occorre approfondire. Sta di fatto che, contrariamente a quanto assevera l’insorgente, fondandosi su contenuti del predetto messaggio privi di pertinenza con le prescrizioni effettivamente entrate in vigore, il diritto di applicazione cantonale (cfr. consid. 2.2. che segue) non si pone in contrasto con la legge di rango superiore, segnatamente con l’art. 13 cpv. 1 LCP.

I Cantoni sono tenuti a stabilire le misure di autodifesa ammesse contro la selvaggina onde garantire la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole, mentre dal canto suo il Consiglio federale provvede a designare le specie protette contro le quali queste misure possono essere adottate (art. 12 cpv. 3 LCP). I Cantoni, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 13 LCP, disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

2.2. Il legislatore ticinese ha integrato tali principi nella LCC, agli art. 34 seg. In particolare l'art. 35 cpv. 1 LCC ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che non sono risarciti i danni insignificanti o non sufficientemente documentati (a), favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato (b) oppure causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

Dal canto suo l’Esecutivo cantonale ha disciplinato agli art. 60 e seguenti del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 (RLCC; RL 8.5.1.1.1) gli aspetti di sua competenza inerenti la problematica in discussione. L'art. 60 cpv. 1 RLCC elenca le specie animali contro le quali, previo accordo dell'Ufficio della caccia e della pesca, possono essere adottate misure di autodifesa. Tra le specie contemplate da questa norma figurano anche le cornacchie grigie e nere (lett. f).

3.Come esposto in narrativa, l'Ufficio della caccia e della pesca, dapprima, e il Consiglio di Stato, in seguito, hanno motivato le loro rispettive decisioni, adducendo in sostanza che, nella misura in cui il danno patito dall’insorgente era stato causato da una specie di animali contro la quale, giusta l'art. 60 cpv. 1 RLCC, potevano essere autorizzati provvedimenti di autodifesa, non erano date le condizioni per accordare loro il risarcimento richiesto.

                                         Tale argomentazione deve essere condivisa. Gli art. 13 cpv. 1 ultimo periodo LCP e 35 cpv. 2 lett. c LCC fanno, tra l'altro, dipendere l'esistenza del diritto all'ottenimento di un simile risarcimento dal fatto che il danno non sia stato provocato da animali suscettibili di essere oggetto di provvedimenti di autodifesa. L'art. 60 cpv. 1 RLCC prevede la possibilità di adottare delle misure di questo genere nei confronti delle cornacchie nere e grigie. I danni subiti dalla ricorrente sono proprio riconducibili a questi animali, come è stato accertato dal perito dell’Ufficio della caccia e della pesca. La RI 1 aveva dunque il diritto e la possibilità, di adottare delle misure di autodifesa, come sembrerebbe abbia effettivamente fatto. In effetti, da quanto emerge dagli atti, oltre agli usuali metodi dissuasivi e preventivi utilizzabili dai coltivatori (protezioni, cannoni a gas, gabbie), l’Ufficio della caccia e della pesca ha concesso, per l’anno 2007, autorizzazioni nominali ad alcuni cacciatori di fiducia aventi come scopo proprio quello di catturare, in zona __________ gli uccelli in questione.

                                         Ne discende dunque che il danno di cui l’insorgente ha chiesto il risarcimento è stato provocato da animali nei confronti dei quali essa ha potuto adottare delle misure di autodifesa, il cui esito rientra nei rischi aziendali dell’attività agricola in questione. Stando così le cose, si deve dunque ammettere che risulta in concreto adempiuta la condizione prevista dall'art. 35 cpv. 2 lett. c LCC. Un risarcimento non può dunque essere accordato.

4.Visto quanto precede, si deve dunque concludere che la decisione governativa impugnata non presta fianco a critiche. Il ricorso va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12 e 13 LCP; 34 e 35 LCC; 60 e segg. RLCC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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