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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2009 52.2008.417

9. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,592 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza di rinvio

Volltext

Incarto n. 52.2008.417  

Lugano 9 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 29 novembre 2005 (n. 5704) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 9 agosto 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato la licenza edilizia per la realizzazione di un vigneto al mapp. 1426 di __________;

viste le risposte:

-    10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

-    19 gennaio 2006 del CO 1;

richiamata la sentenza 23 ottobre 2008 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è titolare dell'azienda __________, nel comune di __________, attiva nella produzione vitivinicola. Il ricorrente coltiva nella campagna della frazione di __________ una superficie viticola di circa 1.5 ettari. È inoltre proprietario della part. 1426 di __________, di 2118 mq, attribuita dal piano regolatore alla zona agricola, tra le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).

                                  B.   Il 28 febbraio 2005  ha chiesto il permesso edilizio per realizzare sulla part. 1426 un nuovo vigneto su di una su-perficie di 1800 mq. Il progetto prevedeva la messa a dimora di 1100 ceppi di vite sostenuti da pali in legno alti 1.40 m.

                                         I Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti all'intervento, sostenendo che l'impianto di un vigneto non sarebbe stato conforme con la funzione delle SAC.

Preso atto del preavviso dipartimentale negativo, il 5 ottobre 2005 il municipio __________ ha quindi negato RI 1 la licenza edilizia.

                                  C.   Con giudizio 29 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso di RI 1. Richiamandosi ad un parere espresso dall'Ufficio federale della pianificazione del territorio nel 1999, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'intervento fosse incompatibile con le SAC, poiché i prodotti fitosanitari (in particolare quelli rameici) impiegati nella coltivazione della vite non avrebbero consentito a medio termine di riconvertire il fondo alla produzione agricola di generi alimentari di base. Il fatto che il ricorrente utilizzasse tecniche di coltivazione biologica non permetteva di giungere ad una conclusione diversa.

                                  D.   Con sentenza 2 marzo 2007, questo Tribunale ha disatteso il ricorso inoltratogli il 23 dicembre 2005 da RI 1 avverso il giudicato governativo. In limine, il Tribunale ha accertato che il fondo non avrebbe invero potuto essere assegnato alle SAC in sede di piano regolatore, poiché incluso nel catasto viticolo. La circostanza non poteva tuttavia influire sull'esito della contestazione, siccome il proprietario non era insorto, in quella procedura, contro l'errata classificazione della particella. Il Tribunale ha, in seguito, rilevato che nel documento Piano settoriale "Superfici per l'avvicendamento delle colture" (SAC), Guida 2000" (pag. 10) l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) aveva concesso un'apertura all'impianto di nuovi vigneti nelle SAC, alla severa condizione che l'attività viticola non comportasse alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli pesanti). Ora, l'insorgente impiegava prodotti fitosanitari a base di rame nella coltura della vite. L'impianto del vigneto in questione non appariva pertanto conforme alla funzione delle SAC. Non poteva quindi essere autorizzato in via ordinaria. L'intervento non poteva nemmeno beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, già perché non risultava ad ubicazione vincolata.

                                  E.   Con sentenza 23 ottobre 2008 il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena citata, in accoglimento del ricorso in materia di diritto pubblico inoltratogli da RI 1. Secondo l'alta Corte federale (cfr. consid. 3.3. della sentenza citata)

                                         "… la generica circostanza secondo cui la coltivazione della vite implica l'utilizzo di prodotti fitosanitari rameici non basta ad escludere la compatibilità con l'area SAC. Nemmeno l'agricoltura esercitata in modo prevalentemente intensivo su una grande parte delle superfici per l'avvicendamento delle colture è del resto esente dall'impiego di prodotti fitosanitari (cfr. rapporto USTE del 2003 "Dix ans de plan sectoriel d'assolement", pag. 5 seg.). In concreto, trattandosi dell'impianto di un nuovo vigneto su un fondo incolto, è per contro determinante sapere se la gestione prevista consenta di mantenere a lungo termine la fertilità del suolo. Il giudizio impugnato non contiene accertamenti al riguardo e nemmeno le autorità cantonali inferiori hanno delucidato le modalità di coltivazione del vigneto, la qualità dei prodotti fitosanitari effettivamente utilizzati e le conseguenze sulla fertilità del terreno. Sia in questa sede sia dinanzi alle istanze inferiori, segnatamente dinanzi al Governo, il ricorrente ha addotto di gestire la propria azienda secondo i principi dell'agricoltura biologica, effettuando, sulla base del metodo biodinamico conforme alle direttive Demeter, trattamenti cuprici che comportano l'utilizzo in media di al massimo 3 kg di rame per ettaro all'anno su cinque anni. Tale quantitativo è inferiore al limite massimo di 4 kg per ettaro all'anno, che l'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia sull'agricoltura biologica, del 22 settembre 1997 (RS 910.181), ammette generalmente nell'ambito dell'agricoltura biologica (cfr. art. 1 in relazione con l'allegato 1). Questi aspetti, riguardo ai quali non sono stati eseguiti accertamenti e valutazioni in sede cantonale, sono rilevanti per determinare se l'impianto e la gestione del vigneto previsti dal ricorrente permettano di mantenere durevolmente la fertilità del suolo e la qualità della superficie SAC. Negando d'acchito la conformità del progetto alla zona agricola SAC perché verrebbero generalmente eseguiti trattamenti cuprici, la Corte cantonale ha quindi disatteso l'art. 16 LPT, posto in relazione con l'art. 26 OPT."

                                         Il Tribunale federale ha quindi retrocesso la causa a questo Tribunale per accertare gli effetti del progetto sulla qualità del suolo e per effettuare un nuovo esame in merito alla tutela delle SAC. Riservata - beninteso - una modifica del piano regolatore volta ad escludere il fondo dalle SAC. L'alta Corte federale ha inoltre rilevato la necessità, per l'impianto di un nuovo vigneto, di conseguire un'autorizzazione da parte della Sezione dell'agricoltura fondata sull'art. 60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e che le rispettive procedure devono essere coordinate.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43 LPamm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito (art. 65 cpv. 1 LPamm). Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (art. 65 cpv. 2 LPamm).

                                         2.2. Nel caso in esame, come da disposizioni vincolanti del Tribunale federale, bisogna accertare gli effetti del progetto sulla qualità del suolo ed effettuare un nuovo esame in merito alla tutela delle SAC. Non essendo compito del Tribunale di rimediare alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere dalle autorità di rilascio del permesso di costruzione, che possono far capo direttamente ai servizi specialistici dello Stato per affrontare e risolvere adeguatamente i quesiti posti, questa Corte non può che annullare le decisioni impugnate di diniego, rispettivamente di conferma del diniego della licenza edilizia, e retrocedere gli atti al Dipartimento del territorio, affinché:

(1) affronti, com'è di sua competenza, il problema del coordinamento della domanda in oggetto con quella di autorizzazione ex art. 60 LAgr (art. 7 cpv. 3, 9 cpv. 1 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005, Lcoord; RL 7.1.2.3; art. 7 lett. a regolamento sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti del 27 febbraio 2007; RsDT; RL 7.1.1.1.3);

(2) emetta un nuovo avviso cantonale all'indirizzo del municipio, ossequioso delle richieste del Tribunale federale riassunte al consid. E di questa sentenza, in vista di una nuova decisione sulla domanda di licenza edilizia.

                                         2.3. Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.

                                   3.   Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili di entrambe le istanze a favore dell'insorgente, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16 LPT; 26 OPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 29 novembre 2005 (n. 5704) del Consiglio di Stato e la risoluzione 9 agosto 2005 con cui il CO 1 ha negato al ricorrente la licenza edilizia per la realizzazione di un vigneto al mapp. 1426 di quel comune sono annullate.

1.2.   Gli atti sono retrocessi al dipartimento del territorio, servizi generali e ufficio domande di costruzione, affinché procedano come indicato al consid. 2.2.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Lo Stato è tenuto al versamento, a favore del ricorrente, di fr. 1'000.-- per ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                     4.   Intimazione a:

    ;   ;    per sé e per i servizi generali;         

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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