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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2009 52.2008.408

10. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,303 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rinnovo di un permesso di dimora

Volltext

Incarto n. 52.2008.408  

Lugano 10 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina e Damiano Bozzini;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione 21 ottobre 2008 (n. 5419) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 agosto 2008 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    17 novembre 2008 del Dipartimento delle istituzioni;

-    19 novembre 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 (1982), cittadino argentino, ha beneficiato dall'ottobre del 2002 al giugno 2003 di alcuni permessi di soggiorno di breve durata per motivi di studio. Il 12 settembre successivo è quindi rientrato in Svizzera dove gli è stato rilasciato un permesso di dimora temporaneo per poter frequentare il __________. Nel luglio del 2004 ha poi ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato sino al 10 luglio 2006, per esercitare la professione di calciatore. Cessata il 18 gennaio 2006 questa attività, il 10 febbraio successivo egli si è sposato a __________ con la cittadina svizzera __________ (1984). Per questo motivo gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale valido sino all'8 agosto 2007, in seguito rinnovato.

                                  B.   Nel mese di agosto del 2007 __________ ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ e si è trasferita a __________. Dal canto suo RI 1 è andato a vivere presso gli zii a __________. Interrogato il 6 agosto 2008 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, quest'ultimo ha ammesso di essersi separato dalla moglie a causa dei dissidi sorti tra di loro e di non ritenere possibile una riconciliazione con la medesima la quale nel frattempo aveva avviato le pratiche per il divorzio.

Preso atto di queste risultanze, con decisione 27 agosto 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora e gli ha fissato un termine sino al 31 ottobre 2008 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie.

                                  C.   Con giudizio 21 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e per il fatto che egli invocava il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese. Infine dopo avere accertato l'esigibilità del suo rientro in Argentina, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che nell'emanare il provvedimento impugnato l'autorità di prime cure non avesse abusato dell'ampio margine d'apprezzamento riservatole dalla legge.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Riassunti i fatti, ammette di non vivere più da tempo con la moglie e di avere allacciato da circa un anno una relazione sentimentale con un altra donna, che intende sposare non appena ottenuto il divorzio. Rileva di essere in Svizzera da diversi anni, di essersi ben integrato e di disporre di un lavoro.

All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo tribunale è data giusta il nuovo tenore dell'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 23 gennaio 2009, il quale prevede che tutte le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri sono ora impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo, a prescindere dall'esistenza o meno per l'insorgente di un diritto all'ottenimento del permesso richiesto. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Giusta l'art. 33 legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che puo essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr). L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Si considera che l'integrazione è avvenuta con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr se lo straniero rispetta i principi dello stato di diritto e i valori della Costituzione federale, nonché manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 77 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007; OASA; RS 142.201). Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 42 e 50 LStr si estingue se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno oppure se sussistono motivi di revoca secondo gli art. 62 e 63 LStr. Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 10 febbraio 2006 con la cittadina svizzera __________. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ -__________ si sono separati di fatto già a partire dall'agosto del 2007, allorquando la moglie si è stabilmente trasferita a __________, città nella quale già in precedenza soggiornava durante la settimana per frequentarvi l'università. Dopo di che essi non hanno più ripreso a convivere. Poco tempo dopo la separazione, il ricorrente ha allacciato una relazione sentimentale con un'altra donna, che, come ancora ribadito in questa sede, intende sposare non appena possibile. Dal canto suo __________ ha avviato a __________ le pratiche per il divorzio, che, per quanto è dato a sapere, non è ancora stato pronunciato.RI 1

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 42, 50, 51 e 96 LStr; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato il ricorso in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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