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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2009 52.2008.37

26. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,097 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Telefonia mobile: potenziamento di impianto esistente fuori della zona edificabile

Volltext

Incarto n. 52.2008.37  

Lugano 26 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. febbraio 2008 di

RI 1, , RI 2, , RI 3, , RI 4, , RI 5, , RI 6, , tutti patrocinati da: avv. dr. PA 1, ,  

contro  

la decisione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 229) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 7 novembre 2007, rilasciata dal municipio di Capriasca ad CO 2, CO 4 e __________ per trasformare un impianto di telefonia mobile situato in località __________ (part. 976) fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-    13 febbraio 2008 del municipio di Capriasca;

-    19 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;

-    20 febbraio 2008 di CO 2, CO 4 e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 23 agosto 2007, CO 2, CO 4 e __________ hanno chiesto al municipio di Capriasca il permesso di trasformare (aggiornare) un impianto di telefonia mobile, situato in località __________ (part. 976) fuori della zona edificabile. L'attuale impianto è costituito da un palo metallico, alto 35 m, sul quale sono applicate numerose antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo. L'intervento oggetto della domanda di costruzione consiste:

-  per CO 4: nello spostamento di due parabole, nella modifica dell'inclinazione di alcune antenne e dei parametri di potenza (aumento di potenza per le bande di frequenza 900 e UMTS e riduzione della banda di frequenza 1800), nonché nell'aggiunta di una parabola microonda;

-  per __________: nella modifica della direzione di alcune antenne preesistenti, nel loro potenziamento ed implementazione con la tecnologia UMTS;

-  per CO 2: nel potenziamento e implementazione del preesistente impianto con la tecnologia UMTS e nell'aggiunta di una parabola microonde;

Alla domanda si sono opposti diversi proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze, fra cui i ricorrenti, i quali hanno contestato la trasformazione soprattutto dal profilo edilizio ed ambientale.

Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

                                  B.   Con giudizio 15 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.

Disattese le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento all'insufficienza degli accertamenti esperiti e della motivazione, il Governo ha anzitutto escluso che le modifiche previste esigessero una verifica della conformità di zona. L'impianto esistente beneficerebbe della tutela delle situazioni acquisite e non potrebbe essere rimesso in discussione.

Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il potenziamento dell’impianto rispettasse i valori limite fissati dall’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 24 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710).

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

Gli insorgenti lamentano in limine un’insufficiente accertamento dei fatti rilevanti e chiedono che i calcoli prodotti dalle istanti in licenza siano verificati da un perito.

Essi rimproverano poi al Consiglio di Stato di essersi rifiutato di esaminare la conformità dell'intervento per rapporto all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), accertando in particolare che soddisfi il requisito dell'ubicazione vincolata (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b).  

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le società di telefonia mobile beneficiarie del permesso, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, è certa ed incontestata (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.1.1.3). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione. Eccezioni al principio della conformità di zona sono disciplinate dal diritto cantonale all'interno delle zone edificabili (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece regolate dal diritto federale (art. 24-24d LPT). In deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 24 LPT permette di rilasciare autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se, cumulativamente, la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a), e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).

2.2. Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409 consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 del 23 maggio 2003; ZBl 2004, 103 seg.; Heinz Aemisegger, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Ubicazioni di impianti per la telefonia fuori della zona edificabile possono in particolare apparire preferibili quando non comportano alcuno sfruttamento supplementare di terreno, perché possono essere installati su infrastrutture esistenti. Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono in ogni caso essere limitate allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, tesi, Zurigo 2006, pag. 102 seg.).

2.3. In caso di trasformazioni di una certa importanza, segnatamente di potenziamento, di impianti per la telefonia mobile esistenti fuori della zona edificabile occorre in ogni caso verificare se l’impianto risultante è conforme all’art. 24 LPT. L’impianto esistente non è rimesso in discussione, poiché beneficia della tutela delle situazioni acquisite. La forza di giudicato della precedente licenza non dispensa tuttavia l’autorità dall’obbligo di esaminare compiutamente se l’impianto trasformato rientra ancora nei limiti dell’art. 24 LPT (DTF 133 II 417 consid. 4.1).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, la controversa trasformazione ha per oggetto un impianto di telefonia mobile situato in località __________, fuori della zona edificabile. Le modifiche previste, descritte in narrativa, sono state preavvisate favorevolmente dalla Sezione dello sviluppo territoriale, la quale ha rilevato che l'impianto esistente è ubicato in uno dei siti previsti dall'accordo di coordinamento per i siti delle antenne GSM, sottoscritto il 30 marzo 2001 dal Dipartimento del territorio e dalle aziende titolari di una concessione federale per la telefonia mobile. L'aggiornamento con la tecnologia UMTS andrebbe autorizzato in conformità di una disposizione del 27 novembre 2001 del Dipartimento del territorio, secondo la quale le ubicazioni degli impianti GSM già facenti parte della pianificazione cantonale sono integrati nella futura pianificazione per gli impianti UMTS.

3.2. Dal profilo del requisito dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai piani annessi al suddetto ac-cordo ha valore di semplice informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare, rilasciata prescindendo dall'esperimento della procedura ordinaria del permesso (art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di esplicare effetti verso terzi. L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24 lett. a LPT (STA 52.2007.317 del 18 marzo 2008 consid. 3.3.).

In caso di contestazione da parte di terzi, non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve in ogni caso verificare la legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno alla nozione di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere da una verifica tecnica della necessità funzionale del singolo impianto nel luogo previsto dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento e potenza delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio, ai limiti posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti dall'accordo, per quanto consta a questo Tribunale, sono infatti stati individuati soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie, che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta di ogni singolo impianto.

Ciò vale anche per le trasformazioni di impianti esistenti. Per i motivi sopra esposti (consid. 2.3), la verifica esperita per l'impianto esistente non dispensa l'autorità dall'obbligo di esaminare se le trasformazioni previste dalla domanda di costruzione siano o meno conformi all'art. 24 LPT. In particolare, occorre verificare se per aggiornare le reti di trasmissione si renda effettivamente necessario potenziare l'antenna in oggetto e non un'altra.

3.3. Ora, l'autorità cantonale non solo non ha esperito tale verifica, ma ha addirittura omesso di acquisire agli atti le informazioni necessarie per poterla effettuare correttamente. Basti considerare che le tavole processuali non comprendono la documentazione relativa alla precedente domanda di costruzione, ma soltanto la scheda tecnica prescritta dall'art. 11 ORNI. In mancanza di qualsiasi informazione sulle reti di telefonia mobile esistenti, sull'ubicazione degli altri impianti che le compongono e sulla copertura che assicurano, non è dato di vedere come questo Tribunale possa pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sulla giustificazione tecnica della controversa trasformazione. Non spettando ad esso né procurarsi le informazioni mancanti, né esperire le verifiche imposte dall'art. 24 LPT, che le precedenti istanze hanno omesso di effettuare, già dal profilo del requisito dell'ubicazione vincolata, il giudizio censurato non può essere confermato.

3.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 1A. 186/2002 del 23 maggio 2003 consid. 3). Il semplice rinvio alle risultanze dell'accordo per il coordinamento dei siti per le antenne di telefonia mobile non sostituisce l'esame che l'autorità cantonale è tenuta ad esperire in base all'art. 24 lett. b LPT. Anche se l'impianto esistente non può essere messo in discussione, l'autorità cantonale è comunque tenuta ad accertare che alle previste trasformazioni, in particolare all'implementazione della tecnologia UMTS, non si oppongano interessi preponderanti.

Neppure dal profilo dell'art. 24 lett. b LPT, l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale va dunque esente da critiche.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione governativa che la conferma, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli approfondimenti illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso, debitamente motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 229) e la decisione 7 novembre 2007 del municipio di Capriasca sono annullate;

1.2.   gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché, acquisita agli atti la documentazione mancante ed esperite le necessarie verifiche, emani un nuovo avviso come ai considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

    ;   ,       tutte patr.   ;   ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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