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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.11.2012 52.2008.323

14. November 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,767 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica - Calcolo dell'indennizzo - Diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 52.2008.323  

Lugano 14 novembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 settembre 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 febbraio 2008 con cui l'Ufficio della caccia e della pesca gli ha accordato un indennizzo di fr. 176.- per i danni causati alle sue colture agricole dalla fauna selvatica relativamente all'anno 2007;

viste le risposte:

-    17 settembre 2008 del Consiglio di Stato;

-    23 settembre 2008 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca (UCP);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha segnalato all'UCP che la fauna selvatica aveva provocato danni ai fondi agricoli della sua azienda situata ad __________ /__________.

L'UCP ha incaricato un perito di valutare il pregiudizio subito. Il 10 maggio 2007 quest'ultimo ha stilato il suo referto, giungendo alla conclusione che i danni alle colture agricole da reddito di __________, __________ e __________ ammontavano a fr. 1'320.-.

Con risoluzione 19 febbraio 2008 l'UCP ha comunicato a RI 1 che in base alle norme vigenti gli sarebbe stato riconosciuto un risarcimento di fr. 176.-. Tale somma è stata accreditata all'interessato il 7 marzo seguente.

B.     Mediante giudizio 19 agosto 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il gravame contro di essa inoltrato da RI 1.

Accertato che la violazione del diritto di essere sentito in cui era incorso l'UCP omettendo di notificare al richiedente la perizia ed il calcolo di dettaglio dell'indennità era stata sanata pendente causa, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la legislazione vigente in materia, a partire dalla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0) sino al regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1), era stata applicata correttamente, rispettando appieno il principio dell'equo risarcimento sancito all'art. 13 cpv. 1 LCP. Disattesa l'accusa del ricorrente riferita alla mancata adozione di misure di prevenzione da parte dello Stato e lasciato aperto il quesito di sapere - in assenza di prove circa la sussistenza di danni a pascoli e superfici di compensazione ecologica - se simili pregiudizi avrebbero dovuto essere indennizzati, per finire il Governo ha tutelato integralmente il calcolo del risarcimento elaborato dall'UCP sulla scorta dei parametri fissati all'art. 65 cpv. 2 RALCC.

C.    Avverso tale giudicato governativo RI 1 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto in sostanza tutte le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza, ribadendo innanzi tutto di non esser stato presente al momento dell'allesti-mento della perizia e di non aver potuto tempestivamente pronunciarsi a riguardo. In seguito ha riproposto la tesi secondo cui l'autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione tutta la superficie agricola utile (SAU) danneggiata, compresi i pascoli e le superfici di compensazione ecologica che egli cura costantemente (sfalcio, concimazione ecc.). Il danno lamentato, consistente nell'ammanco di foraggio, sarebbe valutabile in fr. 5'000.-/6'000.-, corrispondenti a circa cento quintali di materiale secco. RI 1 si è lamentato inoltre della mancata messa in opera di interventi di prevenzione per poi contestare le modalità di calcolo dell'indennizzo così come previste dalla legge, che conducono a risultati iniqui e penalizzanti per tutta la categoria degli agricoltori.

D.    Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata.

Medesima proposta di giudizio è stata espressa dall'UCP, il quale ha rilevato che il risarcimento di fr. 176.-, peraltro già versato, è stato calcolato nel pieno rispetto delle disposizioni legali vigenti a livello federale e cantonale. La SAU presa in considerazione per il calcolo dell'indennizzo è quella corrispondente ai dati forniti verbalmente dallo stesso ricorrente al perito. D'altra parte, in casi analoghi i danni ai pascoli e alle superfici di compensazione ecologica non sono mai stati risarciti. Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà - ove occorresse - in appresso.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Il ricorrente osteggia le decisioni sin qui adottate adducendo anche argomentazioni d'ordine socio-economico, etico-morale e politico. A tal proposito mette conto di puntualizzare fin d'ora che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile unicamente contro violazioni del diritto (cfr. art. 61 LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.

                                         Il Tribunale cantonale amministrativo, quale organo giudiziario chiamato a verificare la corretta applicazione del diritto, non si pronuncerà quindi su nessuna delle contestazioni extra giuridiche sollevate dall'insorgente. Si asterrà peraltro volutamente dal prendere posizione sulle svariate questioni di opportunità sottopostegli e sulle critiche estranee all'oggetto del contendere contenute nell'impugnativa (politica agricola e venatoria perseguita dal cantone, maggioranza di domande di risarcimento provenienti dalla Leventina, ecc.). A quest'ultimo proposito, è opportuno ricordare che la controversia si concentra esclusivamente sull'am-montare dell'indennizzo accordato al ricorrente in relazione al danno causato dalla selvaggina che nel 2007 ha invaso i suoi fondi.

                                   3.   Anche in questa sede il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito. A torto.

È vero che l'UCP avrebbe dovuto trasmettere al ricorrente la perizia di accertamento e valutazione dei danni, dandogli modo di pronunciarsi in merito. È altrettanto vero però, come sottolineato dal Consiglio di Stato, che al vizio è stato posto rimedio pendente causa. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata dello stesso potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità decidente.

                                         Ne segue che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa del ricorrente atta a giustificare l'annullamento in ordine della risoluzione impugnata. D'altra parte, il ricorrente era al corrente del mandato peritale commissionato all'esperto __________, dal quale è stato contattato per ottenere ragguagli circa la SAU interessata dal danno (vedi risposta 23 settembre 2008 presentata in questa sede dall'UCP). Avrebbe quindi anche potuto attivarsi personalmente per conoscere subito le conclusioni alle quali era giunto il perito.

                                         In via abbondanziale occorre osservare che il RALCC vigente, contrariamente a quello applicabile sino al maggio 2008, prevede chiaramente che il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'UCP nel termine di 5 giorni (art. 66 cpv. 2 RALCC). Nel frattempo la legislazione è stata dunque adeguata alle garanzie processuali generali sancite dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

                                   4.   4.1. L'art. 13 cpv. 1 LCP instaura il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LCP.

Giusta l'art. 13 cpv. 2 LCP i Cantoni disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità. Tali norme sono volte a soddisfare uno degli scopi della LCP, ovvero quello di ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica (art. 1 cpv. 1 lett. c LCP), fermo restando che l'uomo e gli animali si sono divisi da sempre lo spazio vitale e un certo danneggiamento deve essere preso in conto e tollerato dai contadini (cfr. messaggio concernente la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 27 aprile 1983, FF 1983 II pag. 1183).

4.2. Il legislatore ticinese ha ripreso tali concetti inserendoli all'art. 35 LCC, normativa che ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture agricole e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che non sono risarciti i danni insignificanti o non sufficientemente documentati (a), favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato (b) oppure causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

Dal canto suo l'Esecutivo cantonale, sulla base della delega legislativa sopracitata (art. 35 cpv. 1, seconda frase, LCC), ha adottato il RALCC, il cui art. 65 cpv. 1 limita il diritto al risarcimento a coloro che dichiarano un reddito agricolo e subiscono un danno alle colture agricole o agli animali da reddito. In particolare, l'art. 65 cpv. 2 RALCC nella versione in vigore sino al 26 maggio 2008 disponeva che lo Stato accorda un risarcimento fino all'80% del danno e che quest'ultimo è calcolato deducendo il 2% del reddito agricolo netto, ritenuta una deduzione minima di fr. 500.-. Attualmente la deduzione ammonta invece all'1% del reddito netto imponibile, ma al minimo a fr. 300.-.

La procedura di risarcimento è disciplinata all'art. 66 RALCC (norma ampiamente rimaneggiata nel 2008 e nel 2011). Le richieste di risarcimento vanno indirizzate all'UCP, che previo esperimento dei necessari accertamenti decide in merito, con facoltà di concedere indennità sino a fr. 10'000.-. L'erogazione di importi superiori è invece di competenza della Divisione, rispettivamente del Consiglio di Stato (cfr. art. 66 cpv. 3 RALCC).

                                   5.   In concreto, RI 1 non indica minimamente in quali violazioni del diritto sarebbero incorse le autorità inferiori. Comprensibilmente, poiché in realtà l'UCP si è limitato ad applicare alla lettera l'art. 65 cpv. 2 RALCC previo accertamento peritale dell'ammontare del danno. A riguardo, non si può fare a meno di annotare in via preliminare che la legge, a cominciare da quella federale, non garantisce un indennizzo pieno (come avviene per esempio in ambito espropriativo), ma assicura unicamente un risarcimento "equo", partendo dall'idea che i contadini un certo danno da selvatici lo devono sopportare (vedi consid. 4.1 in fine). Orbene, il fatto che il danno venga calcolato deducendo da quello accertato una percentuale del reddito non conferisce al risarcimento un carattere ingiusto, come sembra pretendere il ricorrente. Permette unicamente di escludere dal risarcimento danni di poco conto e, a parità di pregiudizio, di farne sopportare una parte maggiore a coloro che hanno introiti significativi, rispettivamente di concedere indennizzi più consistenti a contadini con redditi agricoli medio-bassi. Lo stesso dicasi per la quantificazione del risarcimento nella misura dell'80% del danno computabile, regola che rientra anch'essa nel concetto di fondo secondo cui gli agricoltori devono sobbarcarsi una parte del danno e non hanno diritto alla compensazione integrale del pregiudizio patito. Sotto questo aspetto, a prescindere dall'appunto che i contadini non pagano nulla per la particolare copertura assicurativa di cui in sostanza beneficiano grazie all'intervento dello Stato, nulla permette di dedurre che le suddette modalità di calcolo dell'indennità avversate dal ricorrente disattendano i principi costituzionali della parità di trattamento e dell'adeguatezza.

                                         Per legge, oggetto di risarcimento sono poi i danni alle sole "colture agricole" (art. 13 cpv. 1 LCP, 35 cpv. 1 LCC), nozione non contemplata dall'Ordinanza sulla terminologia agricola del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91) che non comprende necessariamente i pascoli e le superfici di compensazione ecologica di cui RI 1 pretende invece la presa in considerazione. Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruisce in materia, estrapolando di principio tali aree da quelle suscettibili di risarcimento in caso di danneggiamento l'UCP non ha preso una decisione arbitraria e come tale censurabile da parte di questo Tribunale.

                                         Quanto all'ammontare effettivo del danno, che secondo l'insor-gente sarebbe di ben 6'000.fr., vale quanto appena detto circa le "colture" risarcibili. D'altro canto, manca qualsiasi accertamento in merito. Per tornare alla questione della perizia, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere stato perfettamente al corrente del giorno in cui il perito avrebbe eseguito i suoi accertamenti, omettendo di assistervi per propria libera scelta, senza peraltro al riguardo fornire ulteriori chiarimenti né spiegare il motivo per cui non ne ha chiesto il rinvio ad una data più confacente. Proprio in funzione del tipo di danno lamentato, descritto (e stimato) però solo in sede ricorsuale, consistente nell'ammanco di foraggio registrato a fine periodo invernale, sarebbe spettato a RI 1 prendere contatto con l'UCP per fornire ulteriori dati, nonché per richiedere - quantomeno entro la fine dell'autunno 2007 - un'ulteriore valutazione o, in alternativa, produrre una perizia di parte.

                                   6.   Notoriamente, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il Consiglio di Stato ha emanato la propria decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61). Allorquando il Governo si è pronunciato sul ricorso inoltratogli da RI 1 (19 agosto 2008), erano già entrate in vigore le modifiche apportate all'art. 65 cpv. 2 RALCC, compresa quella volta a ridurre all'1% del reddito agricolo imponibile la franchigia imposta sul danno accertato. In quanto favorevole al ricorrente, la nuova percentuale di deduzione va dunque applicata al suo caso derogando al divieto di retroattività delle leggi (principio della lex mitior; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 288 segg.), in modo da porre rimedio all'errore nel quale è incorso sotto questo aspetto il Consiglio di Stato. Ne risulta un risarcimento dell'ordine di fr. 616.-, così definito:

·        danno accertato: fr. 1'320.-

·        franchigia: fr. 550.- (1% di fr. 55'000.-)

·        danno computabile: fr. 770.-

·        risarcimento accordato: fr. 616.- (80% di fr. 770.-)

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, riformando sia la decisione impugnata che quella dell'UCP nel senso esposto al considerando 6 e riducendo di conseguenza gli oneri processuali addossati all'insorgente in primo grado di giudizio.

La tassa di giustizia di questa sede, commisurata per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione del gravame, è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo consistente grado di soccombenza per rapporto all'ingente risarcimento rivendicato (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §. Di conseguenza:

1.1.    la decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato e la risoluzione 19 febbraio 2008 dell'Ufficio della caccia e della pesca sono riformate nel senso che a RI 1 è accordato un indennizzo di fr. 616.- per i danni causati alle sue colture agricole dalla fauna selvatica relativamente all'anno 2007.

1.2.    la tassa di giustizia esposta a carico di RI 1 nella decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato è ridotta a fr. 200.-.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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