Incarto n. 52.2008.322
Lugano 5 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 settembre 2008 di
RI 1
contro
la decisione 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato (n. 4162) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 4 aprile 2008 del municipio di Semione che le nega il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un servizio igienico, annesso ad una stalla (part. 536, 538, 600) situata in zona agricola;
viste le risposte:
- 16 settembre 2008 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 17 settembre 2008 del Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2008 del municipio di Semione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. La ricorrente RI 1 è proprietaria di un'azienda agricola situata in località Al Dragon (part. 536, 538, 600) nella zona agricola del comune di Semione. L'azienda, ampliatasi nel corso degli anni, dispone di una stalla con fienile per la tenuta di ovini, di un caseificio e di un locale contadino.
b. Con domanda di costruzione inoltrata il 5 luglio 2007, l'insorgente ha chiesto al municipio il permesso di costruire un servizio igienico (m 2.25 x 1.45) all'interno di un locale, a suo tempo autorizzato per la mungitura e per il ricovero di macchinari agricoli. Con la lavorazione dei prodotti lattiferi, specificava un commento annesso al progetto, il tempo di permanenza è maggiore e quindi ritengo questo servizio igienico indispensabile.
B. Al progetto si sono opposti i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che hanno ritenuto l'intervento non conforme alla zona agricola poiché l'istante al mappale n. 224 di Semione in località Campagna Vecchia, a poche centinaia di ml di distanza dal fondo 600, è proprietaria di un edificio agricolo, adibito a mulino, nel quale è stato autorizzato con avviso cantonale n. 23913 del 21.10.1999 [..] un locale per la lavorazione ed annesso WC. Fatto proprio tale avviso, con risoluzione 4 aprile 2008 il municipio ha rifiutato il permesso richiesto.
C. Con decisione 19 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso il suddetto provvedimento. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non fosse conforme alla zona di situazione né ad ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo oggettivamente necessario. Tanto più che la ricorrente disporrebbe già di uno spazio analogo nell'edificio agricolo (part. 224) situato ad alcune centinaia di metri di distanza.
D. Con ricorso 4 settembre 2008, RI 1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che le sia rilasciato il permesso richiesto. La ricorrente ripercorre in sostanza lo sviluppo della sua azienda agricola: iniziata nella struttura (part. 224) di cui s'è detto – più piccola, obsoleta, sprovvista del servizio calla neve nei periodi invernali e distante ca. 800 m –, col tempo il centro aziendale si sarebbe spostato negli attuali spazi (part. 536, 538, 600). Al servizio igienico situato nel vecchio edificio agricolo, aggiunge, sarebbe comunque disposta a rinunciare.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione rileva invece che dinnanzi al Governo, i Servizi generali del Dipartimento del territorio, sulla base del nuovo preavviso emesso dalla Sezione dell'agricoltura, sarebbero stati propensi ad accordare il nullaosta. Dal canto suo, il municipio postula esplicitamente l'accoglimento del ricorso, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e proprietaria del fondo, è certa (art. 21 cpv. 2 LE).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Dalla documentazione agli atti emerge con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Ad eventuali carenze istruttorie potrà essere semmai posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore, per ulteriori accertamenti (cfr. art. 65 cpv. 2 LPamm).
2. 2.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Per l'art. 16a cpv. 1 LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. Questo concetto è precisato dall'art. 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Secondo l'art. 34 cpv. 2 OPT, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (lett. a), la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale (lett. b), e il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato (lett. c). La norma tende a favorire la produzione di beni agricoli o orticoli nell'azienda in cui s'intende costruire l'edificio o l'impianto, evitando nel contempo quelli provenienti da altre aziende, trasportati su lunghe distanze (Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Hand-kommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16a, n. 13). La norma mira inoltre a evitare che l'azienda assuma un carattere industriale-commerciale, escludendo in particolare quei processi di lavorazione meccanici e che richiedono investimenti onerosi o un elevato dispendio in termini di personale (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del territorio, Berna 2000, pag. 30).
2.2. Affinché sia data la conformità di zona, devono inoltre essere adempiuti i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 4 OPT: l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c). La costruzione deve in ogni caso trovarsi in un nesso funzionale diretto con l'azienda agricola di riferimento. Affinché sia dato il requisito della necessità, deve essere comprovato che la costruzione, per rapporto a dimensione e ubicazione, sia necessaria e non sovradimensionata, secondo criteri oggettivi. Concezioni o desideri particolari del richiedente non sono dunque sufficienti (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 16a, n. 13 e 20 segg.; cfr. anche Lukas Bühlmann, Conditions strictes pour l'octroi d'un permis de construire dans une zone agricole, in: VLP-ASPAN, INFORUM n. 5/09, pag. 3 e segg.). Al proposito, avuto riguardo ad una visione d'insieme, ci si può orientare ai criteri di una gestione razionale dell'azienda e alle usanze locali di un determinato settore aziendale (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 16a, n. 23).
3. 3.1. Nel caso concreto, la ricorrente gestisce un'azienda agricola che, stando agli atti (cfr. inc. municipio, doc. 22, constatazioni lavori del 31 gennaio 2007), avrebbe beneficiato nel corso degli ultimi anni di diverse autorizzazioni, segnatamente per la formazione di un locale mungitura e ripostiglio, per l'ampliamento di una stalla per capre con fienile e per la formazione di un locale contadino e caseificio. Fatta astrazione dal calcolo delle unità standard di manodopera prodotto in questa sede dalla ricorrente, dagli atti non emergono tuttavia riscontri oggettivi in merito alle peculiarità di tale azienda (strutture, colture, capi di bestiame allevato, processi di lavorazione, prodotti, ecc). Stando all'insorgente, essa alleverebbe una sessantina di capre da latte e trasformerebbe tutta una serie di prodotti che comprendono naturalmente il settore caseario, della carne ma anche delle marmellate, dei cereali trasformati e delle castagne (cfr. ricorso pag. 1).
3.2. Con la domanda di costruzione inoltrata il 5 luglio 2007, RI 1 ha chiesto il permesso di costruire un piccolo servizio igienico dotato di WC e lavandino; servizio, questo, che sarebbe indispensabile per la lavorazione dei prodotti lattiferi. Senza richiedere o procedere ad ulteriori accertamenti, la Sezione dell'agricoltura ha innanzi tutto ritenuto che il progetto non potesse essere autorizzato poiché la ricorrente disponeva già di un servizio igienico in un altro edificio agricolo, situato ad oltre mezzo chilometro di distanza. Posizione, questa, sulla quale la stessa Sezione è tuttavia rinvenuta dinnanzi al Governo (cfr. risposta 24 giugno 2008 dell'Ufficio delle domande di costruzione), senza tuttavia addurre le ragioni che l'avevano indotta a rivedere il proprio preavviso negativo. Dal canto suo, il Governo si è limitato a sostenere che il progetto non sarebbe conforme alla zona agricola né che sarebbe indispensabile, sposando senza ulteriori verifiche la tesi che aveva sostenuto in prima battuta l'autorità dipartimentale. Questo modo di procedere non può essere condiviso.
3.3. Come visto, la nuova LPT assieme alla relativa ordinanza (in vigore dal 1. settembre 2000), ammette la possibilità di insediare degli edifici e impianti destinati alla lavorazione di prodotti agricoli o orticoli (cfr. art. 34 cpv. 2 OPT). I prodotti agricoli sono invero anche delle derrate alimentari, spesso di origine animale (latte, carne, ecc.), che come tali ricadono nel campo di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 (LDerr; 817.0; cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 LDerr) e delle relative ordinanze (cfr. in particolare ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale del 23 novembre 2005, RS 817.022.108). Nella misura in cui un'azienda agricola tratta e trasforma derrate alimentari, essa è quindi nel contempo un'azienda alimentare (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 23 novembre 2005; ODerr; RS 817.02) che deve rispettare determinate prescrizioni di igiene (cfr. art. 15 cpv. 3 LDerr, art. 48 Oderr). Ora, tra le disposizioni igieniche generali per il trattamento delle derrate alimentari vi è anche quella che impone di disporre di un numero sufficienti di servizi igienici e lavandini (cfr. art. 10 dell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici del 23 novembre 2005; ORI; 817.024.1 a cui rinvia l'art. 1 cpv. 4 della citata ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale).
Da queste considerazioni emerge quindi che, di per sè, un servizio igienico può essere considerato un impianto che sta in un nesso funzionale diretto con l'azienda agricola attiva nella lavorazione di prodotti, rispettivamente che una tale azienda può avere la necessità di disporre, nelle immediate vicinanze – e non ad oltre mezzo chilometro di distanza –, di un impianto sanitario. Di principio, dandosi tutti i requisiti posti dall'art. 34 OPT, un servizio igienico può dunque essere conforme alla zona agricola.
3.4. In concreto, gli atti non permettono tuttavia di pronunciarsi con cognizione di causa sulla conformità di zona del piccolo servizio igienico con lavabo (m 2.25 x 1.45) che la ricorrente vorrebbe annettere alla sua azienda. In particolare, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo in merito alle strutture e peculiarità dell'azienda, ai processi di lavorazione al suo interno (modi, tempi, ecc.) e ai prodotti (tipi, quantitativi, origine, ecc.), non è possibile pronunciarsi sui requisiti posti dall'art. 34 cpv. 2 lett. a-c OPT. Né è possibile verificare se sia adempiuto il requisito della necessità ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 lett. a OPT, come le altre condizioni poste da tale norma. È ben vero che spetta al richiedente dimostrare che un determinato edificio o impianto sia oggettivamente necessario per l'azienda; ciò non toglie che, in concreto, invece di preavvisare superficialmente (prima in modo negativo, poi positivo) l'installazione dell'impianto sanitario, senza confrontarsi con le peculiarità dell'azienda agricola e le sue necessità, tanto la Sezione dell'agricoltura quanto il Governo, avrebbero perlomeno dovuto procedere ad un minimo di ulteriori accertamenti, in particolare chiedendo alla ricorrente di fornire le informazioni mancanti, suffragate da riscontri oggettivi. Ritenuto che non spetta a questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze inferiori, gli atti vanno dunque rinviati direttamente ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché, raccolti gli elementi mancanti, rilasci un nuovo avviso motivato all'attenzione del municipio.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Dato l'esito non si preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21; 16a, 22, 24 segg. LPT; 34 OPT; 3, 18, 28, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato (n. 4162) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché, raccolti gli elementi mancanti, rilasci all'attenzione del municipio un nuovo avviso motivato ai sensi del consid. 3.3.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria