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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2010 52.2008.3

8. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,852 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Diniego licenza edilizia. Cambiamento di destinazione di un appartamento in salone estetico

Volltext

Incarto n. 52.2008.3  

Lugano 8 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 gennaio 2008 della

RI 1 , patrocinata dallo PA 1, ,  

contro  

la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6527) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 giugno 2007 con cui il municipio di Monte Carasso le ha negato la licenza in sanatoria per la trasformazione di un appartamento in un salone estetico (part. 1051);

viste le risposte:

-    15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;

-    25 gennaio 2008 del municipio di Monte Carasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile ad uso abitativo e commerciale (part. 1051), situato a Monte Carasso, a ridosso del complesso monumentale costituito dall’ex-convento delle Agostiniane. Il piano terreno dell'immobile è adibito a ristorante. Al primo piano v’erano invece due appartamenti.

Nel 2002, il più grande dei due appartamenti, situato nel comparto A della zona di protezione del monumento (ZPM), è stato trasformato senza permesso in un salone estetico composto da 11 vani, ricavati in parte mediante suddivisione dei locali esistenti.

                                  B.   Dando seguito alle sollecitazioni in tal senso rivoltele dall'autorità comunale, il 22 febbraio 2007 la RI 1 ha chiesto al municipio di rilasciarle il permesso in sanatoria per la trasformazione attuata senza permesso cinque anni prima.

Raccolto l’avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 5 giugno 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che il cambiamento di destinazione non potesse essere autorizzato poiché contrario all’art. 17 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore, che vieta qualsiasi trasformazione degli edifici esistenti nel comparto A della ZPM.

                                  C.   Con giudizio 11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Configurato l’intervento alla stregua di un cambiamento di destinazione, ovvero di una trasformazione, il Governo ha in sostanza condiviso le tesi del municipio.

                                  D.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si è aggravata davanti a questo Tribunale con ricorso del 7 gennaio 2008, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Dopo aver negato che l’insediamento di un salone di bellezza in un appartamento configuri un cambiamento di destinazione, l’insorgente sostiene che il nuovo uso è comunque conforme alla funzione della zona di utilizzazione, nella quale sono ammesse anche attività commerciali o di servizio compatibili con la destinazione residenziale. La RI 1 contesta comunque che i cambiamenti di destinazione soggiacciano al divieto di trasformazioni sancito dall’art. 17 cpv. 2 NAPR. Questa norma, allega, escluderebbe soltanto modifiche costruttive. Non vieterebbe anche cambiamenti di destinazione miranti ad inserire attività compatibili con la funzione assegnata alla ZPM.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è nota a questo Tribunale da precedenti contestazioni riguardanti il medesimo immobile (STA 52.2005.2 del 4 gennaio 2005 e 52.2005.389 del 29 novembre 2005). Le prove chieste dall’insor-gente (testi, sopralluogo, perizia, ecc.) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Cambiamento di destinazione

2.1. Per l'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. L'art. 4 RLE precisa a sua volta che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a).

2.2. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; I-1994 n. 33, consid. 3 e rif. ivi citati; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 n. 647).

Sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata. La questione di sapere se una determinata modifica delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca cambiamento di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione di sapere se tale modifica sia ancora conforme alla funzione attribuita alla zona di situazione (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; STA 52.2002.388 del 9 dicembre 2002, consid. 2; STA 52.1996.116 del 26 giugno 1996, consid. 2).

2.3. Nel caso concreto, non v’è dubbio che la trasformazione di un appartamento in un salone estetico integri gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. L'insediamento del salone, che si estende su una superficie di oltre 100 mq (superficie utile lorda di 146.69 mq secondo il progetto), con 5 sale, docce e lavanderia, ricezione e vani disponibili, comporta una sensibile modifica delle condizioni di utilizzazione dell'appartamento esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Al proposito basti pensare all'andirivieni della clientela ed all'aumento del traffico che la nuova utilizzazione inevitabilmente comporta. Diversi sono inoltre i parametri applicabili per il calcolo del fabbisogno di posteggi. L'esigenza di assoggettare la trasformazione ad una procedura di autorizzazione ai sensi degli art. 1 cpv. 2 LE e 4 RLE è incontestabile.

La stessa ricorrente l’ha peraltro implicitamente ammesso inoltrando una domanda di costruzione e chiedendo ancora in questa sede che le venga rilasciata la licenza edilizia in sanatoria.

                                   3.   Divieto di trasformazione

3.1. La zona di protezione monumentale (ZPM) è riservata agli edifici e attrezzature d’interesse pubblico, all’abitazione ed alle attività connesse con questa destinazione (art. 16 cpv. 1 NAPR).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 NAPR, nel comparto A della ZPM l’edificazione è concentrata nella superficie indicata dal piano particolareggiato. Verso l’ex-convento delle Agostiniane, le nuove costruzioni devono essere allineate sul limite della superficie edificabile. La superficie compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento deve essere sistemata secondo le indicazioni del municipio. Gli edifici esistenti nella superficie non edificabile, soggiunge la norma (cpv. 2), possono essere riparati e mantenuti, escluso qualsiasi ampliamento o trasformazione; in caso di nuova costruzione sulla porzione edificabile, questi edifici devono essere demoliti.

Sugli edifici esistenti all’interno della fascia compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento non sono ammessi interventi eccedenti quelli volti ad assicurarne la conservazione. Qualsiasi intervento volto ad aumentarne le dimensioni (ampliamenti) od a modificarne la destinazione (trasformazione) è espressamente escluso. Nulla permette invero di affermare che il divieto concerna soltanto gli aspetti quantitativi, ovvero gli ampliamenti orizzontali o verticali. L'esclusione di qualsiasi trasformazione e la limitazione degli interventi ammissibili alle riparazioni e alla manutenzione avvalora anzi la tesi secondo cui questi edifici non possano essere oggetto di alcun intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni che modifichi le condizioni di utilizzazione vigenti al momento della sua entrata in vigore. Impedendo qualsiasi intervento eccedente la semplice manutenzione o la riparazione su edifici situati nell’area non edificabile definita attorno al monumento, l’art. 17 cpv. 2 NAPR mira in effetti ad indurre i proprietari a demolirli ed a ricostruirli al di là di tale linea, al fine di conseguire lo scopo ultimo della norma, che è in sostanza quello di promuovere la realizzazione di una fascia libera da qualsiasi costruzione attorno all’ex-convento. Finalità, questa, che si deduce chiaramente dall'obbligo di demolire gli edifici esistenti all'interno di questa fascia in caso di nuova costruzione sulla porzione edificabile.

3.2. Nel caso concreto, il controverso salone estetico è stato insediato in un appartamento ad uso abitativo di uno stabile che insiste su una superficie non edificabile del comparto A della ZPM. Il municipio ha ritenuto che il cambiamento di destinazione, in quanto trasformazione, travalicasse manifestamente i limiti degli interventi ammissibili fissati dall'art. 17 cpv. 2 NAPR. La deduzione regge alla critica dell'insorgente. Anche se si volesse ammettere che un tale intervento possa essere assimilato ad un'attività connessa con l'abitazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 NAPR, e come tale essere conforme alla zona di situazione, è comunque innegabile che esso non sia riconducibile né ad una riparazione, né ad un lavoro di manutenzione. Considerato che l'insediamento del salone nell'appartamento comporta una modifica delle condizioni di utilizzazione, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (cfr. consid. 2.2), non appare per nulla fuori luogo assimilarlo ad una trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR che, come tale, è espressamente vietata dalla stessa norma. Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità decidente nell'individuazione del contenuto normativo delle nozioni giuridiche indeterminate, l'interpretazione data dal municipio al concetto di trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR, non appare per nulla insostenibile. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si tiene conto dei limiti che l'autonomia comunale pone alle istanze di ricorso nel controllo dell'interpretazione data dal municipio alle disposizioni del diritto locale.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico della RI 1 secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 LE; 22 LPT; 16, 17 NAPR di Monte Carasso; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della RI 1, che rifonderà identico importo al comune resistente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).

                                    4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Municipio di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso, 1 rappr. da: dr. Adelio Scolari, 6593 Cadenazzo, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria