Incarto n. 52.2008.245
Lugano 17 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 luglio 2008 di
RI 1 patrocinato da:
contro
la decisione 11 giugno 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 24 gennaio 2008 rilasciata dal municipio di Locarno a CO 1 per la formazione di due posteggi supplementari per il condominio __________;
viste le risposte:
- 30 luglio 2008 del municipio di Locarno;
- 13 agosto 2008 di CO 1;
- 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 novembre 2007 CO 1 ha chiesto al municipio di Locarno il permesso di realizzare due posteggi supplementari (n. 17 e 18) a ridosso della facciata nord del condominio __________ (edificio B; part. __________, che aveva recentemente costruito in via __________. Gli stalli, posti a lato dell'entrata del palazzo, sono larghi 2.00 m e lunghi 5.70 m (n. 18), rispettivamente 6.70 (n. 17).
Alla domanda si è opposto RI 1, proprietario di un appartamento del vicino condominio (residenza __________, part. __________) e beneficiario di un diritto d'uso riservato su un posteggio esterno (contrassegnato con le lettere VV) situato di fronte all'entrata dell'immobile, ad una distanza variabile di 6.60-6.70 m dalla rampa d'accesso per i disabili. Secondo l'opponente, i posteggi non sarebbero stati conformi alle norme dell'Associazione dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) richiamate dalle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), poiché avrebbero ostacolato l'accesso al suo posteggio ed il transito dei veicoli sul passaggio che collega l'autorimessa sotterranea del suo condominio.
Il 24 gennaio 2008 il municipio ha rilasciato la licenza, respingendo la suddetta opposizione.
B. Con giudizio 11 giugno 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza negato che i due nuovi posteggi disattendessero le norme VSS. La larghezza del passaggio (m 3.20 - 3.40) che collega l'autorimessa a via __________ e lo spazio di manovra a disposizione dei posteggi esterni, situati di fronte al condominio __________, sarebbero conformi alle prescrizioni.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla conformità dei posteggi per rapporto alle prescrizioni VSS, rimproverando al Consiglio di Stato di aver prestato fede alle conclusioni di un referto tecnico prodotto dal resistente con la risposta di causa. Per dimostrare il buon fondamento delle sue tesi sollecita tra l'altro l'allestimento di una perizia.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dall'insorgente (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dall'insorgente. Una visita in luogo non apporterebbe nuovi elementi di giudizio. Né si giustifica l'allestimento di una perizia. La verifica dell'applicazione delle prescrizioni VSS non richiede conoscenze specialistiche. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, non spetta inoltre al perito, ma all'autorità, rispettivamente al giudice, stabilire quale norma sia applicabile. Neppure le altre prove genericamente sollecitate dall'insorgente (testi, interrogatorio formale e ogni altra ammessa) appaiono atte a procurare elementi rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Secondo l’art. 32 NAPR di Locarno, per costruzioni, ricostruzioni e riattamenti con cambiamento di destinazione è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse su area privata, secondo le norme VSS 640 601-607. La norma di piano regolatore stabilisce poi in dettaglio il numero di posti auto che deve essere approntato a seconda della destinazione della costruzione.
La norma regola unicamente i posteggi che devono essere obbligatoriamente messi a disposizione per coprire il fabbisogno di posti auto indotto dall'utilizzazione delle diverse costruzioni. Non disciplina in modo generale la costruzione di posteggi, fissando i parametri che questi impianti del traffico sono tenuti a rispettare.
2.2. Le norme VSS 640 601-607 richiamate dall’art. 32 NAPR sono quelle che erano in vigore al momento dell'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato (cfr. risoluzione n. 6244 del 7 luglio 1978). In quanto esattamente definite, applicabili sono esclusivamente tali norme e non quelle che sono subentrate nel corso degli anni in seguito a modifiche adottate dall'Associazione dei professionisti della strada e dei trasporti. Ammettere il contrario significherebbe peraltro consentire la delega di competenze del consiglio comunale, segnatamente quella di adottare e modificare il piano regolatore, ad un'associazione privata, ciò che però il nostro ordinamento esclude (cfr. in tal senso art. 9 cpv. 2 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n. 349).
3. 3.1. Nel caso concreto, il municipio ed il Consiglio di Stato hanno fatto riferimento alle norme VSS attualmente vigenti. La deduzione non può essere accreditata, poiché, come detto poc'anzi, richiamandosi alle norme VSS esattamente definite ed individuabili anche dal profilo temporale, l'art. 32 NAPR esclude che il diritto comunale recepisca automaticamente gli aggiornamenti adottati dall'Associazione dei professionisti della strada e dei trasporti. Alla fattispecie non torna dunque applicabile la norma VSS SNV 640 291a (edizione 2006), ma la norma VSS SNV 640 603, in vigore fino all'aprile 1982, quando le è subentrata la VSS SNV 640 291.
3.2. La norma SNV 640 603 stabilisce dal canto suo che i posteggi perpendicolari alla carreggiata devono essere lunghi almeno m 5.00 e disporre sul retro di uno spazio di manovra di m 6.75 (cfr. Tabella 2, figure 2 e 4a).
In concreto, il posteggio n. 18, previsto a ridosso della facciata nord dell'edificio B, dista in media m 6.75 (valore dedotto per misurazione dalla planimetria 1:100, Piano generale con quote, sistemazione esterna) dai posteggi esterni situati di fronte al condominio __________ rispettivamente disposti perpendicolarmente all'accesso all'autorimessa sotterranea. È dunque sostanzialmente conforme alla prescrizione VSS in oggetto.
3.3. In base all'art. 5 della norma SNV anzidetta, i posteggi longitudinali posti al servizio di edifici ad uso residenziale devono essere lunghi m 6.30 e larghi almeno m 1.90. Se sono posti a lato di un ostacolo fisso, la larghezza deve essere aumentata (cfr. tabella 1). La lunghezza dei posteggi situati alle estremità può invece essere ridotta sino a m 1.00 se nessun ostacolo intralcia le manovre d'accesso o di uscita.
Il posteggio n. 18 è lungo m 5.70 e largo m 2.00. Anche se di m 0.60 inferiore a quella minima prescritta, la lunghezza può comunque essere ritenuta conforme alla norma applicabile, poiché nessun ostacolo intralcia le manovre d'accesso e di uscita.
Discutibile è invece la larghezza (m 2.00) del posteggio, posto a ridosso della facciata dell'immobile e largo appena m 0.10 più del minimo prescritto (m 1.90). La vecchia norma, a differenza della nuova (SNV 640 291a, art. 11), che prescrive un supplemento di m 0.30 per l'apertura delle portiere, non stabilisce tuttavia l'entità dell'aumento. Considerato il margine d'apprezzamento che la vecchia norma riserva all'autorità decidente, la decisione del municipio di considerare sufficiente un supplemento di appena m 0.10 non appare comunque insostenibile.
3.4. Parimenti discutibile è la larghezza (m 2.00) del posteggio n. 17 pure addossato alla facciata nord dell'edificio B, che restringe in quel punto l'accesso all'autorimessa sotterranea da una larghezza variabile di m 3.80-3.40 ad una di m 3.20-3.40. Anche per questo posteggio, valgono comunque le considerazioni appena esposte per il posteggio n. 18. Parimenti rispettata è infine la larghezza dello spazio di manovra prescritta dall'art. 5 SNV 640 603 (m 3.10) come pure quella per le strade private (m 3.00) fissata dall'art. 37 cpv. 1 lett. a del regolamento edilizio del comune di Locarno (RE).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32 NAPR di Locarno; 37 RE; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria