Incarto n. 52.2008.18
Lugano 1 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6521) che annulla la licenza edilizia in sanatoria rilasciatale dal municipio di Minusio per sostituire i serramenti di una veranda al pianterreno della sua abitazione (part. 1494);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 4 febbraio 2008 di CO 2;
- 4 febbraio 2008 di CO 1;
- 25 febbraio 2008 del municipio di Minusio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Analogamente sollecitata, il 16 maggio 2006 la ricorrente RI 1 ha chiesto in via di notifica al municipio di rilasciarle a posteriori il permesso di sostituire i serramenti della veranda (giardino d'inverno), situata a pianterreno dello stabile d'appartamenti (part. 1496), di cui è proprietaria in località __________, ad una distanza di m 0.85 dal confine verso il fondo (part. 1500) del resistente. Lavori, che la ricorrente aveva eseguito nell'autunno del 2005 senza chiedere alcuna autorizzazione.
Alla domanda erano allegate due dichiarazioni, rilasciate all'insorgente dal vicino CO 2:
(a) una manoscritta, datata 9 luglio 2005, nella quale, dopo aver attestato di aver dato il suo consenso nel 1994 alla costruzione della veranda, confermava l'accordo, ritenuto che la signora RI 1, in caso di bisogno, gli sarebbe venuta incontro per qualsiasi situazione;
(b) l'altra, dattiloscritta, di due giorni posteriore, nella quale precisava che in caso di futura edificazione del suo fondo non si sarebbe assunto alcuna maggior distanza dal confine e che l'opera della signora RI 1 avrebbe dovuto eventualmente essere rimossa.
Al rilascio della licenza di sono opposti i due vicini qui resistenti, obiettando che la ricorrente non aveva semplicemente sostituito i serramenti, ma realizzato una nuova costruzione ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta (m 5.00) senza che il vicino si fosse dichiarato disposto a prendere a carico del suo fondo la distanza dal confine mancante (m 4.15).
Con decisione 11 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini, ritenendo che il resistente CO 2 non si fosse opposto all'opera, ma si fosse limitato ad esigere che non gliene derivasse alcun aggravio.
B. Con giudizio 11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Dopo aver rilevato che la veranda preesistente non poteva beneficiare della tutela delle situazioni acquisite, poiché non era mai stata autorizzata, il Governo ha ritenuto che, in assenza del consenso del vicino ad assumersi la distanza dal confine mancante, la licenza accordata si ponesse in contrasto con la distanza minima dal confine (m 3.00) prescritta dall'art. 12 cpv. 1 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza rilasciatale in sanatoria.
L'insorgente rileva anzitutto che l'opponente CO 2 aveva revocato il consenso dato inizialmente alla sostituzione dei serramenti. Il giudizio impugnato andrebbe annullato già perché la revoca del consenso costituirebbe un esempio scolastico di abuso di diritto.
La licenza andrebbe comunque confermata poiché la sostituzione dei serramenti dell'opera preesistente rientra nel novero delle trasformazioni non sostanziali, ammesse dall'art. 39 RLE. La licenza potrebbe comunque essere confermata alla condizione che la ricorrente acconsenta a ridurre la distanza minima tra edifici in caso di futura edificazione del fondo del resistente CO 2.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. Il sopralluogo, chiesto dall'insorgente per prendere visione delle scarse possibilità edificatorie del fondo del resistente CO 2, appare del tutto superfluo, poiché le distanze dal confine non dipendono dalle effettive possibilità edificatorie dei fondi contermini.
2. Per definizione, la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE).
I limiti del permesso sono definiti dai piani e dall'ulteriore documentazione allegati alla domanda di costruzione (cfr. art. 11 cpv. 1 RLE). La configurazione giuridica della natura dell'intervento previsto dalla domanda di costruzione non spetta comunque all'istante in licenza, ma all'autorità. È in particolare compito dell'autorità stabilire se i lavori prospettati dalla domanda prefigurino una nuova costruzione, una trasformazione, un riattamento o un intervento di altro genere.
3. 3.1. Con domanda del 16 maggio 2006, l'insorgente ha in concreto chiesto al municipio di rilasciarle in sanatoria il permesso per la sostituzione dei serramenti di una veranda vetrata, esistente a ridosso della facciata est del suo stabile d'appartamenti (part. 1496); intervento, che aveva eseguito nell'autunno del 2005 senza chiedere alcuna autorizzazione al municipio.
I resistenti sostengono che il manufatto preesistente, costruito senza permesso in epoca imprecisata e nemmeno rilevato dalla mappa catastale, sarebbe comunque stato privo di serramenti. I lavori eseguiti senza permesso sarebbero dunque consistiti nella realizzazione di una nuova costruzione. A suffragio della loro tesi producono una dichiarazione di altri due vicini, attestante che in precedenza non v'era alcuna veranda.
Contro la tesi dei resistenti depone la fattura 14 ottobre 2005 della ditta di costruzioni metalliche, dalla quale risulta che sono state smontate le finestre a libro esistenti della veranda e posate finestre nuove del tipo scorrevole. A favore della preesistenza della veranda sta pure la dichiarazione 9 luglio 2005 del resistente CO 2, dalla quale sembra potersi dedurre con sufficiente attendibilità che nel 1994 aveva dato il suo consenso alla costruzione di una veranda. Opera realizzata dall'insorgente senza preventivamente chiedere al municipio il permesso necessario.
3.2. Anche ammettendo la preesistenza di una piccola veranda (m 3.00 x 4.65), chiusa da serramenti in vetro, i lavori eseguiti nel 2005 vanno considerati alla stregua di una nuova costruzione. Nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, della vecchia veranda è stato infatti mantenuto soltanto il tetto. Tutto il resto, persino i tubolari zincati perimetrali atti alla posa delle finestre nuove (cfr. fattura 14 ottobre 2005), è nuovo. Sia dal profilo meramente quantitativo (superficie del tetto: ca. 14 mq < superficie delle pareti: ca. 21 mq; Δ+: 50%), sia dal profilo dei valori contrapposti (fr. 16'640.40 di opere nuove contro il valore residuo del tetto), le parti nuove prevalgono nettamente su quelle vecchie.
Anche dal profilo dell'art. 39 RLE, sulla cui applicabilità non occorre statuire, i lavori eseguiti prefigurano una trasformazione sostanziale. Anche se preesisteva con le attuali dimensioni e caratteristiche, la veranda è stata in pratica ricostruita.
4. Ferme queste premesse, la licenza non poteva essere accordata, poiché la veranda, il cui angolo est si avvicina a m 0.85 dal confine verso il fondo del resistente CO 2, non rispetta la distanza minima dal confine (m 3.00), prescritta dall'art. 12 cpv. 1 NAPR per edifici alti sino a m 4.50. In assenza di un valido ed incontestabile consenso del vicino ad assumere a carico del suo fondo la distanza mancante (m 2.15), l'opera non poteva essere autorizzata.
Invano si richiama l'insorgente alla dichiarazione 9 luglio 2005 sottoscritta dal vicino, dalla quale si evince un generico consenso alla realizzazione dell'opera, confermativo di quello dato nel 1994 per la costruzione della vecchia veranda. Determinante è il rifiuto del vicino di prendere a suo carico la distanza mancante, manifestato appena due giorni dopo. Non spetta all'autorità amministrativa, ma al giudice civile statuire sulla legittimità di questa precisazione. Il municipio deve limitarsi a prendere atto che il consenso non è pacifico ed incondizionato.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 12, 15 NAPR Minusio; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al resistente CO 2 e fr. 1'000.- ai resistenti CO 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario