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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2008 52.2008.179

16. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,700 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Licenza edilizia: termine di validità

Volltext

Incarto n. 52.2008.179  

Lugano 16 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 maggio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 23 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 2125) che annulla la decisione 14 novembre 2007 con cui il municipio di Melide ha accertato l'inizio dei lavori relativi alla costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. 555;

viste le risposte:

-    27 maggio 2008 del Consiglio di Stato;

-      9 giugno 2008 del municipio di Melide;

-      3 luglio 2008 di CO 2, CO 3 e CO 4;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 ottobre 2005 il municipio di Melide ha notificato al ricorrente RI 1 la licenza edilizia 12 ottobre 2005 per costruire uno stabile d'appartamenti sulla part. 555, dove sorgeva una vecchia villa. Contro il rilascio della licenza non erano state inoltrate opposizioni.

                                  B.   Il 5 marzo 2007 RI 1 ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione per un nuovo progetto da realizzare sullo stesso terreno. Contro questa domanda si sono opposti i vicini qui resistenti.

Il 31 maggio 2007 il municipio l'ha accolta, rilasciando ad RI 1 un nuovo permesso, che tuttavia è stato annullato dal Consiglio di Stato con risoluzione 4 settembre 2007, resa in accoglimento dell'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.

                                  C.   Nelle more del giudizio governativo, peraltro confermato da questo Tribunale con sentenza 2 novembre 2007, il 29 agosto 2007 RI 1 ha notificato al municipio l'inizio dei lavori. Quale ditta esecutrice dello scavo ha indicato la __________. Il 17 novembre 2007 l'autorità comunale ha dato il suo benestare all'avvio dei lavori.

                                  D.   Il 16 ottobre 2007 gli opponenti hanno invitato il municipio ad accertare che la prima licenza edilizia era scaduta per mancata utilizzazione nel termine biennale di validità. Alla domanda hanno allegato una dichiarazione di __________, amministratore unico della __________, che su incarico dell'opponente CO 2, il 17 ottobre 2007 aveva constatato che sul fondo non era in corso, né era stato iniziato alcun lavoro.

Con risoluzione 14 novembre 2007 il municipio ha respinto la richiesta, accertando che i lavori erano tempestivamente iniziati e che potevano dunque proseguire.

                                  E.   Con giudizio 23 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai vicini qui resistenti.

Fondandosi sugli atti il Governo ha in sostanza accertato che il beneficiario della licenza non aveva iniziato i lavori di costruzione entro il 14 ottobre 2007, data di scadenza del termine di validità. La semplice stipulazione dei contratti d'appalto con le ditte incaricate di avviare il cantiere non sarebbe sufficiente.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente conferma della licenza del 12 ottobre 2005.

Con toni polemici e a dir poco sgarbati, l'insorgente contesta le tesi e le deduzioni dell'autorità cantonale, obiettando di aver tagliato prima del 14 ottobre 2007 tutte le piante da frutta ed ornamentali presenti sul fondo, nonché una lunga ed alta siepe. Prima di tale data avrebbe anche iniziato a sgomberare i mobili e smantellare i serramenti interni della vecchia villa da demolire.

Delle ulteriori contestazioni, riferite alla seconda domanda di costruzione si dirà semmai nei seguenti considerandi.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il municipio si limita a richiamare le osservazioni presentate in prima istanza.

I vicini contestano invece in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 LPamm). L'insorgente non sollecita l'assunzione di particolari prove.

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento si oppone all’esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 627).

Per evitare che vengano realizzate a distanza di tempo dal rilascio dell'autorizzazione opere edilizie non più conformi al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione temporale è quello di permettere all'autorità di verificare l'ulteriore validità dell'accertamento di conformità per rapporto ad eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n. 859). Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) o del rilascio di una nuova licenza se nel frattempo il diritto è cambiato.

La durata della licenza non è prorogata dall'inoltro di progetti tecnici, che l'autorità ha concesso di presentare soltanto in un secondo tempo ai sensi dell'art. 17 LE (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n. 861).

Essa non si protrae nemmeno in forza della notifica dell'inizio dei lavori che il beneficiario della licenza è tenuto ad effettuare al municipio a norma dell'art. 23 cpv. 3 RLE. Questa notifica costituisce infatti una semplice prescrizione d'ordine (STA 52.2006. 383 del 22 luglio 2007 consid. 3.1; Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n. 865).

2.2. Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori sono considerati iniziati quando:

a)  sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure

b)  sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure

c)   è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure

d)  sono state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto.

L'inizio dei lavori si identifica, di regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di legge sulla validità temporale del permesso, come ad esempio la rimozione della vegetazione che ricopre il fondo da edificare (RDAT I-1998 n. 43; Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n. 869).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il ricorrente non contesta che la licenza edilizia 12 ottobre 2005, notificatagli due giorni dopo dal municipio, scadesse il 14 ottobre 2007.

Dagli atti non risulta che il 14 ottobre 2007:

(a)   fossero in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; lo stesso ricorrente si limita infatti ad affermare che prima di tale data aveva soltanto tagliato le piante da frutta ed ornamentali, sgombrato i mobili e smantellato i serramenti interni della casa da demolire;

(b)   fossero state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; sul fondo non v'era alcun macchinario, né risulta che fossero stati predisposti i necessari allacciamenti di cantiere (acqua e corrente forte); il fondo non era nemmeno stato recintato;

(c)   fossero state fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; nemmeno l'insorgente lo pretende;

(d)   fossero state gettate le fondamenta dell'edificio; la vecchia villa era ancora presente nella sua integrità.

Non essendo data alcuna delle ipotesi previste dall'art. 23 cpv. 3 RLE, se ne deve dedurre che i lavori non fossero iniziati.

3.2. La deduzione è confermata dalla dichiarazione di __________, amministratore della vicina __________, che pur essendo di parte appare del tutto credibile. La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente non la smentisce. Dalla stessa si può soltanto dedurre che tra il 14 ed il 22 ottobre è stata posata la recinzione di cantiere e che sono stati rimossi i serramenti della vecchia villa. Nulla può essere dedotto a favore delle tesi dell'insorgente dall'ulteriore documentazione prodotta in prima istanza. Le offerte 21 settembre 2007 e 1. ottobre 2007 delle ditte interpellate per la pulizia del terreno non attestano di certo l'inizio dei lavori. Né permettono di accreditare le tesi dello stesso le fatture 22 ottobre 2007 della ditta __________ per la posa della cinta (avvenuta dopo il 14 ottobre 2007) ed altri piccoli lavori a regia, non meglio specificati.

Lo scritto 31 ottobre 2007 della ditta __________, incaricata degli scavi, conferma anzi espressamente che a quella data i lavori non erano ancora iniziati.

Assai significativo è infine il fatto che tra il 14 ottobre 2007 e la decisione 14 novembre 2007 del municipio annullata dal Consiglio di Stato, non sono stati eseguiti ulteriori interventi di un certo respiro, che dimostrassero la reale intenzione del ricorrente di aprire e portare avanti il cantiere. Se ne deve dedurre che quei piccoli lavoretti che ha eseguito sul terreno (recinzione, smantellamento dei serramenti della villa da demolire) servissero soltanto a simulare l'apertura del cantiere in modo da sventare la decadenza della licenza edilizia.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato, va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 21 LE; 23 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente che rifonderà identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

    ; ; , ,   .    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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