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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2008 52.2008.168

16. Juni 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,973 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Permesso di dimora per motivi di lavoro a un cittadino di uno dei nuovi Stati membri della CE

Volltext

Incarto n. 52.2008.168  

Lugano 16 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 maggio 2008 di

RI 1 , __________ patrocinato dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 16 aprile 2008 (n. 1988) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 febbraio 2008 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa presso l'Albergo;

viste le risposte:

-    13 maggio 2008 del Consiglio di Stato,

-    15 maggio 2008 dell'Ufficio della manodopera estera (ora: Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 5 febbraio 2008, l'Ufficio della manodopera estera (UMOE) ha respinto la richiesta 11 ottobre 2007 dell'Albergo __________, volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS a favore del dipendente RI 1 (1962), cittadino polacco, per lavorare, con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili, come operaio manutentore.

L'autorità ha rilevato che per occupare il posto vacante era possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera indigena alle condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione. La decisione è stata resa sulla base dell'ALC e del relativo Protocollo, degli art. 11 e 38 cpv. 3 OLCP, della LALPS e degli art. 4a, 8, 12, 19a e 34 RLALPS CE/AELS.

                                  B.   Con giudizio 16 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'Albergo __________ e da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse dimostrato di avere fatto gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare, come prevede l'ALC, il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Ha quindi considerato legittimo negare, sulla base dell'art. 27 OLCP e per analogia con l'art. 7 OLS, il permesso richiesto in favore del cittadino polacco che il datore di lavoro intendeva assumere.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora al fine di svolgere l'attività di operaio manutentore presso l'Albergo __________.

Il ricorrente ritiene che il suo datore di lavoro abbia profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto, notificando il posto vacante agli Uffici regionali di collocamento di Locarno, Bellinzona e Biasca.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'UMOE con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La domanda di rilascio di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa, da cui trae origine la causa in esame, è stata presentata all'autorità dipartimentale prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Ne discende che qualora il diritto interno fosse applicabile alla presente fattispecie, conformemente alla disposizione transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, la stessa andrebbe esaminata sotto il profilo della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e delle relative ordinanze, segnatamente l'ODDS e l'OLS.

1.2. Ferma questa premessa, in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora, di domicilio o di lavoro, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.4. Va rilevato che non esiste alcun trattato tra la Confederazione Elvetica e la Repubblica di Polonia che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro.

1.5. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS). Tale Accordo è stato esteso ai cittadini della Repubblica di Polonia a partire dal 1° aprile 2006 (v. Protocollo 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo in parola ai nuovi Stati membri della CE; RU 2006 995).

RI 1 (1962), in quanto cittadino polacco e titolare di un passaporto valido, dispone in linea di principio di un diritto originario per chiedere di poter lavorare nel nostro Paese in virtù delle disposizioni dell'ALC. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, ne discende che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa è data (DTF 131 II 339 consid. 1.2, con rinvii).

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 LPamm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 4 ALC, è garantito il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera di soggiornare e di accedere a un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’art. 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

La Svizzera e - tra le altre - la Repubblica di Polonia possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata (art. 10 n. 2a primo periodo ALC). Le disposizioni relative a tali controlli sono state prorogate fino al 30 aprile 2011 (art. 38 cpv. 3 OLCP).

Secondo l'art. 15 prima frase ALC, gli allegati e i protocolli dell'Accordo ne costituiscono parte integrante.

2.2. Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP).

2.3. Va osservato che, benché l'accordo in parola sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato "self-executing"), l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

Ritenuto che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, l'11 ottobre 2007 l'Albergo __________ ha chiesto all'UMOE di rilasciare un permesso di dimora CE/AELS in favore a RI 1, affinché quest'ultimo potesse lavorare alle sue dipendenze come operaio manutentore con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili.

Il 5 febbraio 2008 l'UMOE ha respinto la domanda, in quanto sarebbe stato possibile far capo alla manodopera indigena per occupare il posto vacante per tale genere di attività, alle condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione.

Anche perché il datore di lavoro, nonostante l'obbligo di collaborare cui è tenuto, non aveva dimostrato gli sforzi intrapresi per trovare una persona col profilo richiesto.

In siffatte circostanze, l'autorità dipartimentale non poteva quindi fare altro che negare il permesso richiesto.

3.2. Dinnanzi al Tribunale, il ricorrente sostiene di avere sufficientemente dimostrato gli sforzi intrapresi nella ricerca di persone idonee sul mercato interno. A sostegno della sua tesi, versa agli atti tre scritti, recanti la data del 29 febbraio 2008 e indirizzati agli Uffici regionali di collocamento di Bellinzona, Locarno e Biasca, con i quali il suo patrocinatore chiedeva invano se vi erano persone iscritte alla disoccupazione con il seguente profilo:

"uomo in grado di lavorare autonomamente quale elettricista, idraulico, muratore con esperienza professionale nei diversi rami in grado di svolgere tutti i lavori di manutenzione corrente e migliorie di un fabbricato complesso e vetusto (ad es. ricerca e riparazioni perdite di acqua dal sistema del riscaldamento; insolazione muri ove vi sono infiltrazione di umidità; allacciamenti elettrici che non richiedono interventi sulla distribuzione centrale; ripristino pavimenti in cotto; monocottura e pacchetto; riparazione utensileria diversa di albergo; riparazione serramenteria, mobili, sia quale falegname che fabbro ferraio, ecc.). L'attività è a tempo pieno sull'arco dell'intero anno nella zona del Locarnese".

Ora, lo sforzo profuso dal datore di lavoro, peraltro dimostrato solo in questa sede, non è certamente sufficiente per ritenere che egli abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto e che rispetti il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico.

Giova ricordare che i datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA (PLAcement et STAtistique du marché du travail), i posti vacanti che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini dei dieci nuovi Stati membri della CE, tra i quali quelli della Repubblica di Polonia. Ora, nel caso concreto la notifica del posto vacante è invece stata fatta soltanto dopo la decisione negativa del dipartimento. Per di più la richiesta riporta mansioni estremamente dettagliate e vincolanti, allorquando l'istanza di rilascio del permesso si limitava a indicare l'attività generica di "operaio manutentore".

Inoltre il datore di lavoro ha limitato la propria ricerca alle persone iscritte alla disoccupazione. Egli non ha dimostrato per contro di avere intrapreso le ricerche necessarie anche all'infuori di tale settore, tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata come prevedono le Istruzioni relative all'OLCP emanate dall'Ufficio federale della migrazione (v. n. 5.6.2, stato al 1° giugno 2007).

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto e confermata la decisione dell'UMOE, senza che sia necessario verificare se il salario previsto, di fr. 4'500.– lordi mensili, per l'attività di operaio manutentore che RI 1 avrebbe dovuto svolgere presso l'Albergo __________, sia conforme a quello in uso nella professione.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC e il suo Allegato I; 27, 38 OLCP; 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

  , ,        

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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