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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.08.2007 52.2007.62

19. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,863 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Riduzione lineare del contributo di livellamento della potenzialità fiscale per l'esercizio 2006. Garanzia del raggiungimento del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite in relazione al prelievo massimo del 15% del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti

Volltext

Incarto n. 52.2007.62  

Lugano 19 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Cinzia Luzzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 febbraio 2007 del

Comune di RI 1,  

contro  

la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 559), che respinge il ricorso presentato dall’insorgente avverso la risoluzione 24 novembre 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni ha determinato il contributo di livellamento della potenzialità fiscale a suo favore per l'esercizio 2006;

viste le risposte:

-    27 febbraio 2007 del Dipartimento delle istituzioni;

-    6 marzo 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Con risoluzione 7 novembre 2006, notificata ai comuni tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale n. 90 del 10 novembre successivo, il Consiglio di Stato ha stabilito il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare ai comuni beneficiari relativo all'esercizio 2006, fissando pure il metodo del suo finanziamento e i parametri medi cantonali applicabili per i calcoli di dettaglio. Per quanto qui più interessa, il Governo ha tra le altre cose determinato che il fabbisogno complessivo del contributo di livellamento ammontava a fr. 54'073'518.- e che per la sua copertura sarebbe stato necessario prelevare il 17.68% del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti, allorquando giusta l'art. 23 cpv. 2 legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) il prelievo massimo può essere del 15%. Di conseguenza, al fine di rispettare quest'ultimo parametro, l'Esecutivo cantonale, richiamandosi al secondo periodo della medesima disposizione, ha indicato che il contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari sarebbe stato ridotto del 14.31%.

La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

B.      Il 24 novembre 2006 il Dipartimento delle istituzioni, dopo aver riconosciuto che in base ai calcoli effettuati il comune di RI 1 doveva essere ammesso al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio 2006, ha stabilito l'ammontare del medesimo in fr. __________. Tale importo è stato calcolato in base ai criteri fissati nella decisione governativa 7 novembre 2006, nonché tenendo conto dei valori e dei coefficienti applicabili al comune ricorrente.

C.     L'11 dicembre 2006 il comune di RI 1 è insorto contro quest'ultima pronuncia rilevando che, a causa della riduzione del 14.31% del contributo di livellamento applicata nei suoi confronti, l'importo assegnatogli non gli consentiva di raggiungere la soglia minima del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite, sancita dall'art. 4 LPI.

Con giudizio 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha anzitutto rilevato che la decisione contestata si limitava ad applicare i parametri di calcolo precedentemente stabiliti e accettati anche dal comune insorgente, i quali pertanto non potevano più essere rimessi in discussione.

Entrando comunque nel merito dell'impugnativa, il Governo ha considerato corretta la scelta del Dipartimento delle istituzioni di operare anche nei confronti del comune di RI 1 una riduzione del 14.31% del contributo di livellamento, in quanto l'art. 23 cpv. 2 LPI non permetteva di fare delle distinzioni, nella ridistribuzione del contributo totale disponibile, tra comuni al di sopra o al di sotto della soglia minima del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite.

D.     Contro il suddetto giudizio governativo il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che il contributo di livellamento per l'anno 2006 sia fissato a fr. __________.

Preliminarmente, esso rileva di non aver avuto nessun motivo per impugnare la risoluzione governativa del 7 novembre 2006 con la quale erano stati fissati i parametri di calcolo cantonali, visto che a quel tempo non era ancora a conoscenza dell'ammontare del contributo di livellamento che gli sarebbe stato riconosciuto. Solo con la successiva decisione dipartimentale, nella quale è stata palesata la modalità di ridistribuzione del fondo perequativo, si sono, a suo dire, concretizzati i motivi per inoltrare un ricorso. Nel merito, il ricorrente evidenzia in sostanza una violazione dell'art. 4 cpv. 1 LPI. In proposito sostiene che il rispetto della soglia minima del 72% della media cantonale delle risorse fiscali pro capite, sancita da detta norma, sia necessario per conseguire gli obiettivi della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, tra cui, in particolare, quello relativo alla riduzione delle differenze tra le risorse fiscali dei comuni. Afferma che, prima di procedere a dei ribassi lineari del contributo di livellamento, deve essere garantito il raggiungimento di detto limite minimo da parte di tutti i comuni beneficiari.

E.      All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il Dipartimento delle istituzioni, rinviando alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 19 LPI), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.La legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intende garantire a tutti i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).

                                         Il legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione finanziaria ed in particolare il prelievo di un contributo di livellamento della potenzialità fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 segg. LPI). Al comune con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo pari al 20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 e 3 LPI), ed è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP – 0,4 x [(MCM + 15%) - MP] (cfr. art. 6 LPI).

Conformemente all'art. 23 cpv. 2 LPI, per il primo quadriennio di applicazione della legge l'aliquota di prelievo sul surplus delle risorse fiscali di cui all'art. 6 LPI non può superare il 15%. Se dall'applicazione degli art. 4, 5 e 20 LPI tale limite fosse superato si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.

3.Come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato che con le sue doglianze il ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione l'applicazione concreta di quei criteri di calcolo del contributo di livellamento che esso stesso aveva in precedenza dimostrato di voler accettare, omettendo di ricorrere contro la risoluzione governativa del 7 novembre 2006. Malgrado ciò, il Governo è comunque entrato nel merito del gravame, respingendolo, per cui non è necessario in questa sede determinare se le censure sollevate dal comune dinanzi alla precedente autorità di giudizio fossero tardive o meno.

4.Si tratta dunque di esaminare se, come sostenuto dal ricorrente, ai fini del calcolo del contributo di livellamento che deve essergli effettivamente versato per l'esercizio 2006, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tralasciare di applicare la decurtazione del 14.31% del montante calcolato, in modo tale da garantire al comune di RI 1 il raggiungimento della soglia minima del 72% del gettito pro-capite medio cantonale, prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.

Il quesito posto dall'insorgente dev'essere risolto negativamente. L'art. 23 cpv. 2 LPI, che indica la percentuale massima di prelievo dai comuni finanziatori, è una norma avente carattere transitorio, voluta dal legislatore per tenere conto dell'eccezionale crescita delle risorse fiscali avvenuta negli anni 1999 e 2000 e delle ripercussioni che questa circostanza avrebbe avuto sul contributo di livellamento. La stessa persegue dunque lo scopo di evitare che proprio nei primi anni di applicazione della LPI possano sorgere nuovi motivi di conflitto tra i comuni, dovuti all'eccessivo aumento del contributo di livellamento (cfr: Messaggio 30 gennaio 2002, n. 5200, concernente la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, nota ad art. 23). Il capoverso 1 di questo articolo prevede, sempre in quest'ottica di controllo dei delicati equilibri su cui poggia la LPI, che il Consiglio di Stato effettui ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 1° gennaio 2003), una verifica dell'efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi. La percentuale minima contemplata dall'art. 4 cpv. 1 LPI non può quindi essere considerata, perlomeno durante il primo quadriennio transitorio previsto dalla LPI, come un limite assoluto e inderogabile, ma costituisce unicamente la base di calcolo e l'obiettivo ideale di copertura del fabbisogno finanziario dei comuni beneficiari. In caso contrario, le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare la suddetta disposizione transitoria verrebbero completamente disattese.

D'altronde, anche dai materiali legislativi non emergono elementi che permettono di avvalorare la tesi del ricorrente secondo cui la riduzione del contributo prevista dall'art. 23 cpv. 2 seconda frase LPI, trovi i propri limiti nel rispetto della citata soglia minima. Nel suo messaggio 30 gennaio 2002, al punto 5.1.7, il Consiglio di Stato ha indicato che "(...) il potenziamento del contributo di livellamento richiede forzatamente un adeguamento del limite massimo di prelievo sul surplus di risorse fiscali dei comuni paganti. La presenza di un limite di prelievo - fissato dall'art. 23 cpv. 2 della proposta di legge al 15% - garantisce un tetto ai contributi richiesti ai comuni finanziatori". Il Governo ha quindi aggiunto che "dato l'eccezionale incremento del gettito delle persone giuridiche, in particolare per gli anni 1999 e 2000, per i primi anni di applicazione della legge, si prevede che il tetto di prelievo del 15% venga raggiunto e superato. Ciò implicherà una lieve riduzione lineare delle quote di livellamento erogate ai comuni beneficiari". Nessuna esplicita garanzia è però stata fornita dal legislatore in merito alla salvaguardia, anche in questi casi di decurtazione del contributo versato, della percentuale minima prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPI.

5.      In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del comune di RI 1 secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 6, 19, 23 LPI; 3, 18, 28, 43, 46, 60 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico del comune di RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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