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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2007 52.2007.61

15. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,206 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Accesso stradale

Volltext

Incarto n. 52.2007.61  

Lugano 15 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 febbraio 2007 di

RI 1, , patr. dall'avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 549) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 5 ottobre 2006 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la costruzione di una strada d'accesso alla loro proprietà (part. 807 e 814);

viste le risposte:

-      7 marzo 2007 del municipio di CO 1;

-      9 marzo 2007 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    13 marzo 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti RI 1 sono comproprietari di un terreno (part. 808), situato nella zona residenziale R2 di __________, in località san Rocco, sul pendio a monte di via __________. Il fondo è collegato alla strada da una  striscia di terra, lunga una ventina di metri e larga 4. Verso monte è separato dal bosco da una fascia di terra (part. 814) esclusa dalla zona edificabile.

Il 24 agosto 2006 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire una strada d'accesso alla loro proprietà, prolungando verso monte, attraverso il fondo escluso dalla zona edificabile, quella che già attualmente serve il fondo (part. 807), confinante sul lato nord.

Limite zona boschiva

Limite zona edificabile                                                part. 814

                                                    m 521.30                                                             tratto nuovo

                                      part. 808

                                                                                   part.  807

                                     part. 809

                                                                                            N

                                                        via __________

Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, reputan-do che il tratto di strada (55 mq) previsto attraverso la zona inedificabile non adempisse i presupposti per la concessione di un permesso fondato sull'art. 24 LPT.

Adeguandosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 5 ottobre 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.

                                  B.   Con giudizio 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la strada fosse un'opera di mero comodo e non fosse pertanto ad ubicazione vincolata. Lo scavo del pendio sarebbe inoltre lesivo di interessi ambientali preponderanti.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Gli insorgenti rilevano in sostanza che la fascia di terreno che collega il loro fondo a via __________ non si presta alla costruzione di una strada, perché troppo ripida (35%). L'opera progettata costituirebbe l'unica soluzione possibile per urbanizzare il loro fondo dotandolo di un accesso veicolare.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni.

Il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile dai piani. Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.Secondo l'art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto alla duplice condizione che la loro desti-nazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b).

Il requisito dell'ubicazione ha carattere oggettivo ed al suo riconoscimento vanno poste esigenze severe. La realizzazione dell'opera fuori della zona edificabile deve apparire giustificata da motivi d'ordine tecnico, inerenti l'esercizio o riguardanti la natura del terreno (ubicazione vincolata positiva), o risultare dettata dall'esclusione di qualsiasi altra ubicazione (ubicazione vincolata negativa). Edifici e impianti sono ritenuti ad ubicazione vincolata, ovvero esigono un'ubicazione fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati può essere perseguito unicamente in quel luogo preciso oppure non è realizzabile all'interno della zona edificabile. Ubicazioni dettate da motivi soggettivi, economici o di mera opportunità, non rispondono al requisito dell'ubicazione vincolata.

3.Nel caso concreto, il controverso accesso stradale costituisce indubitabilmente un'opera ad ubicazione vincolata. Il suo tracciato è infatti imposto dalla particolare morfologia del terreno, che non consente di collegare il fondo dei ricorrenti alla strada comunale senza sconfinare dalla zona edificabile. A torto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che si tratti di un'opera di mero comodo.

Se avesse accertato correttamente la situazione dei luoghi, anche soltanto attraverso un'attenta lettura dei piani, il Governo avrebbe in effetti potuto facilmente rendersi conto che la rilevante pendenza dei fondi esclude praticamente qualsiasi altra soluzione. La realizzazione di un accesso attraverso la striscia di terreno che collega la parte alta del fondo a via __________ è a priori escluso dalla notevole differenza di livello che intercorre tra la quota della strada comunale (ca. 505 m s/m.) e quella del terreno a monte (ca. 520 m s/m.). Parimenti escluso è un collegamento veicolare attraverso lo stretto passaggio posto immediatamente a valle della casa esistente sulla part. 807. Altre soluzioni che evitino l'attraversamento della zona edificabile non sono immaginabili. Nemmeno l'autorità formula proposte concrete od ipotizza alternative. In tali circostanze, negare all'opera la qualifica di costruzione ad ubicazione vincolata appare palesemente insostenibile.

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che i ricorrenti siano proprietari dei terreni interessati dall'intervento.

Altrettanto inconsistente è la tesi del Consiglio di Stato secondo cui alla realizzazione di una simile opera si opporrebbero interessi pubblici preponderanti. La modica escavazione del pendio, privo di particolari pregi paesaggistici, su un tratto lungo appena una ventina di metri confinante con la zona edificabile, all'interno della quale verrebbe realizzato il muretto di contenimento della massicciata, non è sicuramente atto ad alterare in misura percettibile l'attuale aspetto del terreno.

                                   4.   Sulla scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato, che ha inutilmente provocato il presente giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 30 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 549) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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