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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.04.2007 52.2007.53

10. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,283 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Costruzione di uno stabile d'appartamenti

Volltext

Incarto n. 52.2007.53  

Lugano 10 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2007 di

RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (__________) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 5 luglio 2006 rilasciata dal municipio CO 3 __________ __________ per la costruzione di uno stabile d’appartamenti a ____________________ in località __________ (__________);

viste le risposte:

-    27 febbraio 2007 CO 5; 

-      7 marzo 2007 CO 3;

-      2 marzo 2007 CO 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 gennaio 2006 la __________ ha chiesto al municipio CO 3 il permesso di costruire uno stabile di tre appartamenti a __________ in località __________ su un terreno (part. 753, zona R2) di proprietà del resistente CO 1.

La facciata ovest dell’edificio, lunga 16 m e strutturata su tre piani, è caratterizzata da un grande balcone centrale e da tre aperture ad uso finestra, inserite nello spiovente ovest del tetto.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando, fra l’altro, (a) l’altezza della costruzione per rapporto alle aperture intagliate nella gronda e (b) la distanza (m 1.90) del balcone del primo piano dal confine ovest del fondo.

Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 5 luglio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 23 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Il Governo ha in particolare escluso che le finestre inserite nella gronda, assimilabili ad abbaini, fossero da conteggiare nell’altez-za della costruzione. Conforme al diritto, segnatamente all’art. 41 RLE, sarebbe pure la distanza del balcone dal confine prospiciente.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti a questo tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le tesi sostenute senza successo davanti alla precedenti istanze con riferimento all’altezza della costruzione ed alla distanza del balcone dal confine ovest. Le finestre, argomentano, non sarebbero abbaini ed andrebbero computate nell’altezza dell’edificio. Il balcone non potrebbe d'altro canto beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 41 RLE, poiché sarebbe largo più di m 1.10.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio le tesi degli in- sorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani allegati alla domanda di costruzione. Il sopralluogo e le altre prove chieste dai ricorrenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.Altezza della costruzione

2.1. Giusta l’art. 40 LE, l’altezza degli edifici si misura a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Decisivo, ai fini della determinazione dell’altezza degli edifici, è l’ingombro, ovvero lo sviluppo verticale delle facciate. Salvo diversa, esplicita disposizione del diritto edilizio comunale, l’ingombro costituito dalle falde dei tetti non è conteggiato nell'altezza. I volumi edilizi, quali timpani dei tetti, corpi tecnici ed abbaini, che sovrastano il filo superiore del cornicione di gronda, sono computati soltanto nei casi previsti da norme specifiche.  

2.2. Nel caso concreto, il filo superiore del cornicione di gronda del controverso edificio si colloca ad un’altezza di m 7.50 dal terreno sistemato ai piedi della facciata ovest. Esso rispetta l’altez-za massima prescritta dalle norme della zona R2. Nessuna norma del diritto edilizio comunale impone di conteggiare nell'altezza degli edifici anche i volumi che sovrastano il cornicione di gronda. I ricorrenti pretendono nondimeno di computare nell’al-tezza dell’edificio anche l’ingombro verticale rappresentato dalle tre sporgenze, che il progetto prevede di realizzare nella falda ovest del tetto al di sopra del cornicione di gronda.

Nella misura in cui è riferita al tettuccio a due falde previsto in prossimità dell’angolo sudovest dell’edificio, la pretesa è palesemente infondata . Questo tettuccio prefigura in effetti un vero e proprio timpano del tetto, che non va preso in considerazione ai fini della determinazione dell’altezza dell’edificio. Esattamente come non vengono nemmeno conteggiati i due grandi timpani definiti dalle due falde del tetto sulle facciate nord e sud.

Da escludere dal computo dell’altezza sono tuttavia anche i due corpi ad uso finestra previsti in prossimità dell’angolo nordovest dell’immobile. Questi due manufatti sono in effetti assimilabili a dei veri e propri abbaini, non computabili nell’altezza (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1235), rispettivamente a dei piccoli timpani del tetto, parimenti esclusi dal computo di questo parametro edilizio. Contrariamente a quanto, a torto, assume il Consiglio di Stato, il loro limitato sviluppo orizzontale, contenuto in circa un quarto della lunghezza della facciata, non è irrilevante ai fini dell’esclusione di questi manufatti dal computo sull’altezza. Diversa potrebbe infatti essere la conclusione nei casi in cui lo sviluppo orizzontale di simili opere presentasse le connotazioni di una vera e propria facciata.

                                   3.   Distanza dal confine

3.1. Secondo l’art. 41 RLE, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1,10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata.

3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare sulla facciata ovest dell'edificio un balcone, lungo m 4.40 e largo poco meno di 3, che sporge per m 1.10 oltre l’arretramento minimo di 3.00 m dal confine prescritto dalle norme di zona.

I ricorrenti contestano questa sporgenza, ritenendo insoddisfatta la prima delle due condizioni cumulativamente poste dall’art. 41 RLE. A torto.

Determinante ai fini della concessione della facilitazione prevista da tale norma per i balconi non è la larghezza totale del balcone, ma soltanto quella che sporge oltre l’arretramento minimo fissato dalle norme sulle distanze. Invadendo per al massimo m 1.10 l’arretramento minimo di m 3.00 dal confine prescritto dalle norme di zona, il balcone soddisfa dunque anche la prima delle due condizioni poste dall’art. 41 RLE.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, infondato, ma non temerario come pretendono i resistenti, va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed ai valori in gioco, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 2'500.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  , ,   ; ;   ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 1, 2 patrocinati da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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