Incarto n. 52.2007.429
Lugano 1 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2007 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6018) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 18 settembre 2007 rilasciata dal municipio di Locarno a CO 1 per la demolizione parziale e la ricostruzione di un capannone per il deposito ed il trattamento di rifiuti (part. 4458 e 4459);
viste le risposte:
- 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 20 dicembre 2007 dell'UDC del Dipartimento del territorio;
- 3 gennaio 2008 del municipio di Locarno;
- 10 gennaio 2008 della SPAA del Dipartimento del territorio
- 15 gennaio 2008 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. CO 1, qui resistenti, sono proprietari del noto centro, riconosciuto dal Cantone, per il deposito ed il trattamento di rifiuti solidi (autoveicoli inservibili, rottami ferrosi, scarti di legno), situato a __________ all'entrata sud dell'abitato (part. 4458 e 4459; zona AP/EP).
Il 28 aprile 2007, un incendio ha gravemente danneggiato l'impianto principale, collocato all'interno di un ampio capannone, che era stato autorizzato cinque anni prima, con licenza 4 aprile 2002.
All'inizio del seguente mese di giugno, CO 1, analogamente consigliati da funzionari del Dipartimento del territorio in merito alla procedura da adottare, hanno inoltrato al municipio di Locarno una notifica volta ad ottenere il permesso di ricostruire e riparare il capannone. La notifica prevedeva fra l'altro di sostituire circa il 50% delle lamiere delle pareti, il 30% di quelle del tetto, l'80% dell'isolamento fonico in lana di vetro e l'80% delle reti di fissazione dell'isolamento. Essa forniva inoltre alcuni dettagli tecnici sulle caratteristiche del materiale d'isolamento che sarebbe stato impiegato.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposto RI 1, proprietario di una casa d'abitazione (part. 4786 e 4791) situata a nordest del centro, al di là di una stradina di campagna, contestandola dal profilo della procedura adottata e dal profilo sostanziale. Al riguardo l'opponente faceva in particolare valere che il capannone andato parzialmente distrutto non sarebbe stato conforme alle prescrizioni della legislazione ambientale.
c. La domanda è stata inviata per preavviso all'Ufficio domande di costruzione del Dipartimento del territorio. Il 27 agosto 2007 la SPAA l'ha retrocessa al comune, rifiutandosi di esaminarla, in quanto proposta secondo la procedura di notifica.
Il 18 settembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio 22 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Il Governo ha anzitutto rilevato che la questione di sapere se le opere realizzate in precedenza fossero conformi alle licenze edilizie rilasciate e cresciute in giudicato esulava dai limiti della presente vertenza. Esso ha poi ritenuto che nel caso concreto occorreva soltanto verificare se la notifica fosse conforme alle norme concretamente applicabili. Decisivi per il giudizio, ha argomentato, sono soltanto i dati allegati alla domanda, dato per assodato che i piani sono quelli delle precedenti istanze. La procedura della notifica, adottata dal municipio, andrebbe peraltro esente da critiche, poiché la ricostruzione parziale non giustificherebbe l'avvio di una procedura ordinaria.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Illustrate la storia del centro sull'arco degli ultimi lustri, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. La procedura di notifica, ribadisce, sarebbe inapplicabile, poiché gli interventi di ricostruzione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria.
Nel merito, l'insorgente evidenzia invece con dovizia di argomenti le difformità che avrebbero contrassegnato gli impianti realizzati in base alle precedenti licenze edilizie.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, incontestata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall’insorgente non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. 2.1. La licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla realizzazione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 RLE). Essa è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso del Dipartimento del territorio, che si pronuncia sulla conformità dell’intervento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovazione e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspet-to generale degli edifici e degli impianti, quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzione accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni del terreno e demolizione di fabbricati, l’art. 11 cpv. 1 LE prevede una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento dell’autorità cantonale.
I lavori soggetti alla procedura ordinaria sono elencati a titolo esemplificativo dall’art. 4 RLE. Quelli soggetti a semplice notifica sono invece enumerati in modo esaustivo dall’art. 6 cpv. 1 RLE. Ove non si tratti di opere esplicitamente soggette alla procedura della notifica, dispone l’art. 5 RLE, è applicabile la procedura ordinaria. In realtà, la distinzione tra i due tipi di procedura non dipende tanto dall’importanza dei lavori, quanto piuttosto dal loro assoggettamento a norme del diritto federale o cantonale, la cui applicazione è rimessa al giudizio dell’autorità cantonale. Di per sé, la procedura di notifica dovrebbe essere esperibile soltanto per lavori disciplinati unicamente dal diritto comunale, ovvero che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale.
2.2. Secondo l’art. 4 RLE, la procedura ordinaria di rilascio della licenza è in particolare applicabile alla costruzione, alla rinnovazione, alla trasformazione anche parziale ed alla ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett. a). A questa procedura è inoltre soggetta la demolizione anche parziale di edifici (lett. b).
Sono invece assoggettati alla procedura di notifica i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti (art. 6 cifra 1 RLE).
3. 3.1. L’intervento in contestazione prevede in sostanza di rimuovere le parti del capannone irrimediabilmente danneggiate dall'incendio (ca. 15-20% del volume complessivo) e di sostituire la maggior parte (80%) dell’isolamento fonico, applicato internamente alle pareti ed al tetto del manufatto.
Stando al tenore letterale dell’art. 4 lett. a e b RLE, la demolizione delle parti danneggiate del capannone e la loro successiva ricostruzione soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. Nella misura in cui i lavori hanno per oggetto il semplice ripristino della parte del capannone danneggiata dall’incendio, non appare tuttavia lesivo del diritto ravvisarvi una rinnovazione soggetta unicamente alla procedura di notifica. L’incendio ha invero squarciato soltanto una parte relativamente ridotta (angolo nordest) della struttura dell’edificio, che per il resto è invece rimasta integra. La riparazione delle facciate e del tetto può dunque essere assimilata ad un rifacimento parziale delle facciate e ad una sostituzione del tetto; interventi che l’art. 11 cpv. 1 LE assoggetta alla procedura di notifica. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che, palesemente, la semplice riparazione delle parti lese dell’involucro, con materiali identici e senza alcun ampliamento, non richiama l’applicazione di alcuna norma di competenza dell’autorità cantonale. Non lo pretende nemmeno il ricorrente, che ha comunque potuto esercitare senza limitazioni di sorta i suoi diritti di difesa e che non trarrebbe alcun vantaggio da una ripetizione, nella forma ordinaria, della procedura di rilascio del permesso.
3.2. Se gli interventi di riparazione del fabbricato possono essere assoggettati alla procedura di notifica, la sostituzione quasi integrale (80%) del rivestimento fonoassorbente interno richiama invece l’applicazione della procedura ordinaria di rilascio del permesso. La verifica della conformità di questa indispensabile misura di contenimento delle immissioni foniche per rapporto alle prescrizioni della legislazione ambientale compete in effetti esclusivamente all’autorità cantonale. Soltanto la SPAA è abilitata a pronunciarsi su questo aspetto dell’intervento di ripristino. Il municipio è del tutto incompetente.
Irrilevante, dal profilo della procedura da adottare, è il fatto che i materiali siano identici a quelli preesistenti e che possa eventualmente essere riutilizzata la perizia fonica allestita in occasione della precedente domanda di costruzione per il capannone; fatto, questo, che il Consiglio di Stato non si è peraltro minimamente curato di appurare, richiamando gli atti relativi alla licenza 4 aprile 2002 rilasciata ai resistenti. Decisivo ai fini del presente giudizio è unicamente il fatto che la conformità del nuovo isolamento fonico doveva essere sottoposta all’esame dell’autorità cantonale. Se le informazioni allegate alla notifica potessero bastare o dovessero essere integrate da ulteriori accertamenti o dagli atti della precedente licenza è questione che doveva essere verificata da tale istanza.
È ben vero che il Consiglio di Stato era chiamato a statuire soltanto sulla conformità delle opere contemplate nella notifica per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili. È anche vero che decisivi per il giudizio sono soltanto i dati allegati alla domanda. Il Governo non poteva tuttavia limitarsi ad affermarlo, ma doveva anche procedere concretamente a tale verifica. Tanto meno poteva dare per assodato che i piani sono quelli delle precedenti istanze senza nemmeno acquisirli agli atti.
3.3. La procedura irrita e gli accertamenti ampiamente carenti escludono che il giudizio impugnato possa essere confermato.
Per il principio di proporzionalità, non si giustifica tuttavia di annullare la licenza, costringendo i resistenti a riprendere la procedura dall’inizio. Mancando soltanto l’avviso del Dipartimento del territorio (SPAA) sulla sufficienza dell’isolamento fonico previsto dalla notifica è sufficiente rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché lo acquisisca, completando gli accertamenti con il richiamo degli atti delle precedenti licenze ed eventualmente con ulteriori studi fonici, qualora il materiale d’isolamento non fosse identico a quello preesistente.
Completati i predetti accertamenti il Consiglio di Stato statuirà in seguito nuovamente sul ricorso dopo aver dato modo all'opponente ed al municipio di prendere posizione al riguardo. Considerato che l’isolamento fonico viene quasi integralmente sostituito, nel nuovo giudizio, il Governo eviterà in particolare di lasciarsi condizionare dalla crescita in giudicato delle precedenti licenze, nella misura in cui sono riferite a questo aspetto dell’opera, che deve poter essere esaminato senza restrizioni di sorta in punto alla sua conformità con le prescrizioni della legislazione ambientale.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché proceda come all’ultimo considerando. Con l’emanazione del presente giudizio diventa priva d’oggetto la domanda di misure cautelari.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 11 LE; 4, 5, 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6018) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario