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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2007.41

21. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,263 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Disdetta rapporto di impiego

Volltext

Incarto n. 52.2007.41  

Lugano 21 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 del

RI 1  

contro  

la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 301) che annulla la decisione 11 settembre 2006 con cui il municipio di RI 1 ha disdetto il rapporto d'impiego della dipendente CO 1;

viste le risposte:

-    13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;

-    16 febbraio 2007 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 23 maggio 2005 il municipio di RI 1 ha assunto la resistente CO 1 quale impiegata d'ufficio presso le Aziende municipalizzate della città con lo statuto d'incaricata per la durata di un anno a far tempo dal 1° giugno seguente.

Il 21 febbraio 2006 il municipio ha aperto nei suoi confronti un'inchiesta amministrativa per violazione  dei doveri di servizio (assenze ingiustificate, scarso impegno, scortesia verso gli utenti).

Dopo un colloquio fra rappresentanti del municipio e la resistente, il 24 aprile 2006 il municipio le ha rinnovato l'incarico per un ulteriore anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). L'inchiesta amministrativa è stata formalmente chiusa soltanto l'11 maggio 2006 con un severo richiamo al rispetto dei doveri di servizio.

                                  B.   Il 17 agosto 2006 il municipio ha aperto una nuova inchiesta am-ministrativa a carico della resistente, rimproverandole di aver chiuso e lasciato senza giustificazione l'ufficio alle 1615 del 26 luglio 2006 e di essere sgarbata con l'utenza.

La resistente si è giustificata asserendo di essersi assentata con il permesso del superiore e contestando di essere scortese con gli utenti.

Con decisione 11 settembre 2006 il municipio ha disdetto il rapporto d'impiego con effetto al 30 novembre 2006, togliendo preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ed abbandonando la nuova inchiesta amministrativa.

La decisione, fondata sull'art. 85 ROD, era giustificata dall'impossibilità di continuare il rapporto d'impiego.

                                  C.   Con giudizio 16 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il licenziamento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1 e rinviando gli atti al municipio per nuova decisione.

Il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non avesse assicurato alla ricorrente sufficienti possibilità di difesa. Nell'ambito della seconda inchiesta amministrativa, l'insorgente non avrebbe invero avuto motivo di paventare un licenziamento.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della disdetta.

Dopo aver ricordato che il licenziamento degli incaricati non presuppone l'esistenza di giustificati motivi o l'esperimento di una particolare procedura, l'insorgente rileva in sostanza che Sheila CO 1 aveva potuto far valere i suoi diritti sia in sede d'inchiesta amministrativa, sia impugnando la decisione di licenziamento davanti ad un'istanza di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

CO 1 si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.

La decisione con cui il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale. Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente lo stipendio.

Si può dunque entrare nel merito del ricorso.

1.3. I fatti determinanti non sono contestati. Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. I dipendenti del comune di RI 1 sono suddivisi in due ordini: i nominati in pianta stabile e gli incaricati (art. 2 ROD).

Gli incaricati si suddividono a loro volta in due categorie: quelli per funzione stabile (art. 10 - 12 ROD) e quelli per funzione temporanea (art. 13 - 14 ROD).

L'incarico per funzione stabile è conferito per durata indeterminata quando il dipendente non adempie i requisiti posti dall'art. 5 cpv. 1 lett. a e c ROD. La durata dell'incarico per funzione temporanea è invece determinata dalla natura dell'attività per la quale si procede all'assunzione.

2.2. Secondo l’art. 85 ROD, disciplinante la disdetta, il rapporto di lavoro con il dipendente incaricato può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso scritto di un mese se l'incarico dura da meno di un anno (lett. a), rispettivamente di due mesi se l'incarico dura da più di un anno (lett. b). 

Dalla sistematica del ROD emerge in modo inequivocabile che la disdetta concerne soltanto i dipendenti incaricati per funzione stabile, il cui rapporto d'impiego è a tempo indeterminato. L’art. 85 ROD non disciplina invece la cessazione del rapporto d'impiego dei dipendenti incaricati a tempo determinato. Il rapporto d'impiego di questa categoria di incaricati cessa infatti automaticamente alla scadenza del periodo per il quale sono stati assunti. In altri termini, il rapporto d'impiego dei dipendenti incaricati a tempo determinato non può essere disdetto. I dipendenti di questa categoria possono semmai essere licenziati in ogni tempo quando ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, la resistente è stata assunta nel 2005 come incaricata a tempo determinato, dapprima per il periodo 1° giugno 2005 - 31 maggio 2006. Il rapporto d'impiego è stato rinnovato nel 2006 per un ulteriore periodo di un anno (1° giugno 2006 - 31 maggio 2007). Il suo statuto, di conseguenza, era ed è tuttora quello di dipendente incaricata per funzione temporanea, ovvero per funzione istituita a titolo provvisorio o per la quale non si può garantire un impiego duraturo (art. 13 ROD).

Per i motivi esposti al precedente considerando, il suo rapporto d'impiego non poteva dunque essere disdetto prima della scadenza del periodo d'incarico. La resistente poteva semmai essere licenziata  in ogni tempo se fossero dati i presupposti del licenziamento disciplinare (art. 84 e 32 lett. f ROD). Il municipio stesso ha tuttavia escluso questa ipotesi, abbandonando la seconda inchiesta aperta a carico della resistente.

Non essendo in nessun caso data la possibilità di disdire il rapporto d'incarico secondo l’art. 85 ROD, già per questo motivo il ricorso non può essere accolto.

3.2. Aderendo all'erronea impostazione giuridica della decisione municipale impugnata, anche il giudizio governativo risulta lesivo del diritto. In considerazione del divieto di modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm), questo tribunale deve tuttavia limitarsi a respingere il ricorso.

La tassa di giustizia è posta a carico del comune ricorrente siccome insorto a tutela di suoi particolari interessi (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 11, 85 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    4.   Intimazione a:

;   .  

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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