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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.12.2007 52.2007.387

27. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,368 Wörter·~7 min·9

Zusammenfassung

Richiamo documenti da terzi

Volltext

Incarto n. 52.2007.387  

Lugano 27 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 novembre 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 23 ottobre 2007 (n. 5493) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame interposto dall'insorgente avverso la risoluzione 21 febbraio 2007 con cui il CO 1 gli ha ordinato di eseguire il controllo ed il collaudo dell'allacciamento privato alla canalizzazione comunale dei mappali n. 139, 141 e 142 di __________ e di consegnare il piano di rilievo del suo stabile;

viste le risposte:

-    21 novembre 2007 del Consiglio di Stato;

-    25 novembre 2007 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che RI 1 è proprietario dei mappali n. 139, 141 e 142 di __________ sui quali insiste uno stabile abitativo ricevuto in donazione nel 2003 dal padre __________;

che il 16 gennaio 2007 lo Studio d'ingegneria __________ ha informato RI 1 del fatto che il CO 1 lo aveva incaricato di allestire il catasto degli allacciamenti privati alla canalizzazione comunale e gli ha quindi fissato un appuntamento per il 7 febbraio successivo al fine di eseguire i necessari rilevamenti;

che il 29 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto l'annullamento di tale incontro visto che il municipio non aveva mai formulato alcuna richiesta riguardo al rilievo delle sue canalizzazioni e che comunque tutta la documentazione inerente il suo allacciamento privato doveva essere presso lo studio d'ingegneria __________;

che il 14 febbraio 2007 il municipio di __________ ha dunque impartito a RI 1 l'ordine di fare eseguire il controllo ed il collaudo dell'allacciamento privato della sua abitazione alla canalizzazione comunale e di consegnare il piano di rilievo di tali opere;

che con decisione del 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso questa risoluzione; il Governo ha ritenuto l'ordine del municipio giustificato in quanto l'allacciamento, sebbene eseguito alla fine degli anni '80 dal precedente proprietario del fondo, non risultava ancora collaudato;

che avverso questo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; sostiene che la querelata decisione municipale non avrebbe alcun senso vista l'imprescrittibilità dell'ordine rivolto il 30 aprile 1990 al precedente proprietario; aggiunge di non avere mai posseduto alcun documento relativo alla procedura di collaudo dell'allacciamento e contesta che si possa pretendere che suo padre abbia conservato tali atti a distanza di così tanti anni;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il CO 1 che il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni;

che il 6 dicembre 2007 RI 1 ha chiesto a questo tribunale di poter consultare i protocolli delle sedute municipali dal 1992 al 2000 per rintracciare una non meglio precisata risoluzione che gli servirebbe a dimostrare il buon fondamento della sua impugnativa, visto che a suo padre è stata preclusa tale possibilità;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in virtù dell'art. 208 LOC;

che il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e interposto da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, in particolare, non appare necessario in questa sede richiamare i verbali delle sedute del CO 1 relative al periodo 1992 - 2000, così come richiesto dal ricorrente, in quanto tali documenti non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per la presente decisione;

che oltretutto la domanda del ricorrente è alquanto generica e non indica, nemmeno sommariamente, quali elementi probatori potrebbero emergere da una simile consultazione;

che, benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima dell'ufficialità, il richiamo di documenti non può comunque essere invocato dalle parti per mero scopo esplorativo al fine di sapere se, alle volte o quasi per caso, fra i documenti in possesso della controparte, e specie di terzi o dell'autorità, si trovino degli atti suscettibili di fornire materia di prova in un determinato procedimento;

che giusta l'art. 24 cpv. 1 del regolamento delle canalizzazioni del comune di __________ (in seguito RC), prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario è tenuto a chiedere al municipio di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta;

che, soggiunge il cpv. 2 di questa medesima norma, contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento il proprietario deve chiedere al municipio il collaudo degli impianti;

che una volta eseguito il collaudo, al proprietario viene rilasciato un certificato attestante tale circostanza (art. 24 cifra 5 RC);

che al momento del collaudo, il proprietario deve consegnare al municipio il rilievo delle opere eseguite; lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti, ritenuto che la consegna di tale documentazione può essere imposta anche per gli impianti esistenti (art. 25 RC);

che nel caso di specie risulta dagli atti che l'11 ottobre 1989 l'allacciamento delle part. 139, 141 e 142 alla rete delle canalizzazioni non ha superato la prova di collaudo in quanto è stato rilevato che l'ultimo pozzetto prima dell'immissione nella canalizzazione principale non era conforme alle regole avendo un'altezza di 1 m e un diametro di 40 cm, anziché di almeno 60 cm;

che l'esame è quindi stato ripetuto il 28 marzo 1990 con il medesimo esito;

che il 30 aprile successivo il municipio ha quindi assegnato all'allora proprietario dei fondi, __________, un termine di un mese per procedere all'esecuzione dei lavori necessari a rendere il suddetto allacciamento conforme alla prescrizioni tecniche in materia;

che malgrado questo ordine nulla è stato intrapreso in tal senso sia dal destinatario del medesimo, che dal ricorrente dopo che questi è subentrato nel 2003 al padre nella proprietà dei fondi in parola;

che neppure l'insorgente pretende il contrario: nella misura in cui in questa sede afferma che il vizio all'allacciamento riscontrato durante le due prove di collaudo eseguite nel 1989 e nel 1990 non ha influito sul buon funzionamento in tutti questi anni dell'impianto egli riconosce tacitamente che lo stesso è attualmente ancora nello stato in cui si trovava a quel tempo;

che d'altronde il ricorrente non è stato in grado di produrre il certificato di collaudo che il precedente proprietario avrebbe dovuto rimettergli al momento del trapasso dei fondi;

che dal momento che l'impianto non è ancora stato collaudato, la decisione del municipio di procedere in tal senso appare dunque del tutto giustificata e rispettosa degli art. 24 e 25 del regolamento comunale sulle canalizzazioni;

che nulla muta a questo proposito che il collaudo dell'allacciamento avvenga dopo il reinterro del medesimo, non essendo le ragioni che hanno determinato tale circostanza imputabili all'autorità comunale;

che, d'altra parte, il fatto che il municipio abbia lasciato trascorrere infruttuoso il termine assegnato a __________ mediante scritto del 30 aprile 1990 e sia rimasto per tutti questi anni inattivo non può ancora essere inteso come una rinuncia per atti concludenti ad esigere il risanamento dell'impianto;

che è vero che data l'imprescrittibilità dell'ordine di collaudo inviato con lettera 30 aprile 1990 all'allora proprietario dei fondi, il municipio avrebbe anche potuto esimersi dall'emanare una nuova decisione in tal senso;

che tuttavia, visto il cambiamento di proprietà verificatosi nel 2003, la decisione di ripetere tale ordine al ricorrente sfugge a qualsiasi critica;

che in ogni caso l'insorgente non ha subito da questo modo d'agire del municipio alcun pregiudizio, ma anzi ha avuto la possibilità di far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni;

che stante tutto quanto precede il gravame deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 24 e 25 del regolamento delle canalizzazioni di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

      .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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