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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.08.2008 52.2007.341

6. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,706 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Licenza edilizia per la formazione di una scala esterna a un edificio e per la costruzione di un'autorimessa-ripostiglio

Volltext

Incarto n. 52.2007.341  

Lugano 6 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2007 di

RI 1 RI 2  

contro  

la decisione 12 settembre 2007 (n. 4621) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia rilasciata il 13 marzo 2007 dal municipio di Maggia a CO 1 per la formazione di una scala esterna e di un'autorimessa-ripostiglio alla casa d'abitazione situata sul fondo n. 719 RFD Maggia, Sezione di Moghegno;

viste le risposte:

-    16 ottobre 2007 del municipio di Maggia;

-    16 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

-    22 ottobre 2007 di CO 1;

preso atto della replica 26 novembre 2007 e delle dupliche:

-    13 dicembre 2007 di CO 1;

-      5 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   CO 1 è proprietaria a Maggia, nella sezione di Moghegno, del fondo n. 719 RFD situato in zona R2s, sul quale sorge un edificio abitativo.

Il 29 dicembre 2006, ella ha chiesto al municipio di Maggia il permesso di costruire sul lato nord-ovest dell'edificio una scala esterna (m 3.35 x 0.90 x 1.35), eliminando quella interna, al fine di accedere direttamente al primo piano della sua abitazione, come pure un'autorimessa-rispostiglio (m 2.80 x 4.45 x 3.50). Alla domanda si sono opposti RI 2 e RI 1, proprietari del contermine mappale n. 804, che hanno contestato la conformità del progetto dal profilo degli indici e delle distanze.

Con decisione 13 marzo 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 12 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del municipio, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dagli opponenti.

Il Governo ha ritenuto che la scala esterna, pur sorgendo lungo una parete situata a soli 1.5 m dal confine con la part. n. 804, non fosse da computare nella distanza che l'edificio deve ossequiare verso i fondi confinanti in quanto, nella misura in cui non occupava più di un terzo della lunghezza della facciata e la sua larghezza era inferiore a 1.10 m, la stessa poteva beneficiare, per analogia, della particolare regolamentazione che l'art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) riserva su questo punto ai balconi aperti sui lati. Di conseguenza tale opera non influiva sulla superficie edificata ai fini del calcolo dell'indice di occupazione.

Per quanto riguarda invece l'autorimessa-ripostiglio, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che, non essendo destinata all'abitazione o al lavoro, la stessa non incideva sull'indice di sfruttamento.

Ha quindi concluso che nulla si opponeva al rilascio della licenza edilizia richiesta.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, RI 2 e RI 1 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.

Ripropongono e sviluppano le censure sollevate con l'opposizione, sostenendo in particolare che i lavori hanno quale scopo la realizzazione di due appartamenti indipendenti con il conseguente superamento degli indici.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e CO 1, quest'ultima con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito, mentre il municipio di Maggia si rimette al giudizio del Tribunale.

                                  E.   In fase di replica e di duplica, le parti hanno ribadito in sostanza le proprie posizioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e la legittimazione degli insorgenti a impugnare il giudizio che conferma la licenza edilizia, alla quale si sono opposti in qualità di vicini, è certa ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani allegati alla domanda di costruzione e il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Distanza verso il confine dei ricorrenti

2.1. Scala esterna

2.1.1. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. La distanza minima di un edificio dal confine del fondo, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso.

L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle distanze definite dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1 di tale disposizione, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. Condizioni, queste ultime, che devono essere soddisfatte cumulativamente. I balconi chiusi ai lati, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, sono per contro considerati come corpi sporgenti, indipendentemente dalla loro larghezza.

L'art. 13 n. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Maggia-sezione di Moghegno del 29 ottobre 1982 (in seguito: NAPR) prevede che la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona. Ora, per la zona R2s, la distanza minima da rispettare è di 3 m per le facciate lunghe sino a 20 m (v. art. 33 giusta il rinvio dell'art. 32 NAPR).

2.1.2. In concreto, dalla planimetria agli atti risulta che la lunghezza della prevista scala esterna misura 3.35 m, ed è quindi inferiore a un terzo della facciata nord-ovest dove verrà collocata, la quale misura 10.80 m, mentre la sua profondità è di 90 cm. Secondo il Consiglio di Stato, il manufatto va equiparato, dal profilo delle norme edilizie che regolano le distanze, ad un balcone aperto sui lati. Ritenuto che non travalica i limiti imposti dall'art. 41 cpv. 1 RLE, soggiunge l'Esecutivo cantonale, esso non dovrebbe pertanto essere computato nelle distanze che l'edificio deve rispettare verso i fondi confinanti.

La conclusione cui è giunto il Governo non può essere condivisa.

Nelle distanze si devono computare non solo i balconi coperti o scoperti e chiusi ai lati, ma anche tutte quelle vere e proprie parti di costruzione con individualità autonome rispetto al muro al quale sono addossati, come le terrazze, le scale e gli avancorpi (adelio scolari, Commentario, IIa ed., Bellinzona 1997, n. 1202 ad art. 39 LE). In concreto, la scala che verrebbe collocata verso il fondo dei ricorrenti costituisce un corpo sporgente che non può dunque essere ignorato dal profilo generale del computo delle distanze sancito dall'art. 39 LE. Il fatto che l'art. 41 cpv. 1 RLE si limiti a prevedere delle eccezioni a questo principio unicamente per le gronde e, a certe condizioni, per i balconi aperti sui lati, costituisce un silenzio qualificato del legislatore inteso ad escludere altri tipi di sporgenze dalle opere non computabili nelle distanze, e non, come ritenuto a torto dal Consiglio di Stato, una lacuna dell'ordinamento edilizio cantonale colmabile attraverso l'estensione di questo regime straordinario ad altre opere come ad esempio le scale esterne delle abitazioni.

2.1.3. Quanto appena esposto non permette però ancora di concludere che la scala litigiosa non possa essere autorizzata. Le autorità inferiori hanno infatti omesso di esaminare la situazione dal punto di vista dell'art. 42 cpv. 1 RLE secondo cui, se il regolamento edilizio o il piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.

Ora, sporgendo dal terreno soltanto per m 1.35 e non prevedendo le NAPR diversa disciplina, la scala esterna appoggiata sul terreno non crea ingombri particolari e può pertanto beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 42 cpv. 1 RLE a favore delle costruzioni sotterranee (Adelio Scolari, op. cit., n. 1202 in fine ad art. 39 LE). Non porta a diversa conclusione il fatto che la scala sia sormontata da una ringhiera che, se sommata al manufatto, supera l'altezza massima prevista all'art. 42 RLE.

Semplici ringhiere o balaustre con funzione di protezione, ove il vuoto prevale nettamente sul pieno, non sono percepibili come ingombro, poiché non incrementano il volume della costruzione (cfr. STA 52.2006.315 del 16 aprile 2007, consid. 3.1. e rif.; RDAT 1988 n. 60, consid. 5), ragione per la quale esse non sono computabili ai fini delle altezze.

Certo, trovandosi a 1.50 m dal confine, l'abitazione di CO 1 non rispetta già la distanza minima con il fondo dei qui ricorrenti ed è pertanto in contrasto con il diritto edilizio entrato successivamente in vigore. La scala può comunque beneficiare dell'art. 39 RLE (protezione delle situazioni acquisite), secondo cui gli edifici e gli impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Con la formazione della scala, non si verifica infatti nessuna trasformazione sostanziale della casa d'abitazione di CO 1 (cfr. RDAT II-2000 n. 39, consid. 2.1; II-1994 n. 46, consid. 3.2; adelio scolari, op. cit., n. 515 segg. ad art. 70 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1).

2.2. Autorimessa-ripostiglio

Giusta l'art. 13 NAPR, le costruzioni accessorie devono sorgere a 1.5 m dal confine.

In quanto costruzione accessoria, l'autorimessa-ripostiglio (m 4.45 x 2.80) verrebbe costruita a 1.5 m dal confine e rispetta pertanto la suddetta distanza minima.

                                   3.   Distanza dalla strada

L'art. 13 n. 6 cpv. 1 NAPR dispone che le distanze delle strade sono fissate dalle linee di arretramento (piano del traffico); qualora queste manchino va rispettata una distanza minima di 7 m dall'asse stradale giusta l'art. 35. Per le strade segnalate sul piano con lettera A, B va rispettato un arretramento minimo di 4 m dal ciglio della strada sistemata (art. 35 n. 1 NAPR).

Dai piani allegati alla domanda risulta che la prevista autorimessa verrebbe a trovarsi a 7 m dal ciglio della strada comunale. Di conseguenza, anche la distanza dalla strada è rispettata.

                                   4.   Indice di occupazione

4.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in % tra la superficie edificata e quella edificabile del fondo (art. 37 cpv. 2 LE). La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali e accessori. Dal computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, e le autorimesse interrate (art. 38 cpv. 3 LE). Scopo dell'indice di occupazione è quello di contribuire, in concorso con gli altri parametri edificatori, a determinare un equilibrio fra le aree edificate e quelle libere, limitando gli ingombri degli edifici, ossia di quelle opere di sovrastruttura che racchiudono spazi utilizzabili per l'abitazione od il lavoro. Conformemente agli scopi perseguiti da tale parametro, non incidono pertanto sull'i.o. tutte le opere che non determinano ingombro perché non sporgono dal terreno.

A Moghegno, nella zona residenziale R2s, l'indice di occupazione massimo è del 30% (art. 32 giusta il rinvio dell'art. 33 NAPR).

4.2. In concreto, la superficie edificabile concretamente disponibile del fondo in parola è di 335 m². Quella edificata massima ammissibile ammonta dunque a 100.5 m² (30% di 335 m²).

La superficie occupata dalla scala esterna in contestazione (3.35 x 0.90) non va computata come superficie edificata ai fini del calcolo dell'i.o., in quanto l'ingombro verticale del manufatto non supera l'altezza di m 1.50. Vero è che l'art. 42 RLE, strettamente connesso all'art. 41 RLE che definisce il modo di misurare le distanze, non stabilisce in modo generale che le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 sono in ogni caso da considerare sotterranee. Tanto le distanze, quanto la superficie edificata fanno tuttavia riferimento all'ingombro verticale delle costruzioni. Non v'è quindi motivo per considerare queste costruzioni sotterranee soltanto ai fini della misurazione delle distanze e non anche ai fini della determinazione della superficie edificata (STA 52.2002.435 del 28 aprile 2003, consid. 4).

Ora, sommando la superficie edificata dell'attuale edificio principale di 88 m² con quella della prevista autorimessa di 12.46 m² (m 4.45 x 2.80), si ottiene un totale di 100.46 m². Ne discende che l'i.o. si mantiene entro i limiti prescritti dall'art. 33 NAPR (100.46 : 335 = 29.98%).

                                   5.   Indice di sfruttamento

5.1. L'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie edificabile dei fondi (art. 37 cpv. 1 LE).

Quale SUL, precisa l'art. 38 cpv. 1 LE, si intende la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro.

Le eccezioni dal computo nella superficie utile lorda devono essere interpretate restrittivamente (adelio scolari, op. cit. n. 1127 ad art. 38 LE con rif.). In particolare occorre evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali i corridoi d'accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno, permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od utilizzabili per il lavoro (cfr. STA 52.2007.321, del 2 novembre 2007, consid. 3, con rif.).

L'indice di sfruttamento massimo nella zona residenziale R2s di Moghegno è dello 0.4 (art. 32 giusta il rinvio dell'art. 33 NAPR).

5.2. Nell'evenienza concreta, la SUL del fondo della resistente ammonta a 134 m² (superficie edificabile 335 m² x i.s. 0.4). Essendo già utilizzata nella misura di 88 m², la SUL residuale è pertanto di 46 m² (v. tabella riassuntiva e calcolo dei parametri edificatori allegata alla domanda di costruzione).

Il Consiglio di Stato ha considerato l'indice di sfruttamento rispettato per l'autorimessa. Tale conclusione va condivisa, ritenuto che la costruzione non è utilizzabile né per l'abitazione né per il lavoro. Il Governo non ha per contro speso una parola riguardo alla scala esterna (m 3.35 x 0.90), la cui superficie (3.015 m²) doveva essere conteggiata nella SUL, dal momento che è volta a permettere l'accesso all'abitazione. Tale aggiunta non comporta comunque alcuna variazione dell'i.s. massimo, ritenuta l'ampia superficie utilizzabile residuale (46 m²).

I ricorrenti sostengono che con la soppressione dell'attuale scala interna, che permette di accedere al piano adibito ad abitazione dell'edificio principale, la resistente ha quale ultimo scopo la realizzazione di due appartamenti indipendenti. Ritengono che nel calcolo della SUL vada dunque conteggiata anche la superficie al pianterreno, ciò che porterebbe a un superamento dell'i.s. Sennonché, l'oggetto della domanda di costruzione qui in contestazione non concerne il cambiamento di destinazione paventato dagli insorgenti. Qualora in futuro la proprietaria del fondo intendesse effettivamente modificare l'edificio in questo senso, ella dovrà preventivamente inoltrare una nuova domanda di costruzione, la quale dovrà essere esaminata anche dal profilo degli indici. Spetterà al municipio, in virtù delle competenze in materia di polizia delle costruzioni che gli sono conferite dall'art. 48 cpv. 1 LE, il compito di vegliare affinché non si verifichino in proposito degli abusi.

Ne discende che quest'ultima critica si rivela prematura.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto con la conferma della licenza impugnata e della decisione governativa che la tutela, seppur per motivi diversi da quelli dell'autorità inferiore per quanto riguarda la scala esterna.

La tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti in solido (art. 28 LPamm), i quali rifonderanno alla resistente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21, 37, 38, 39 LE; 39, 41, 42 RLE; 13, 32, 33, 35 NAPR di Maggia-sezione di Moghegno; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico dei ricorrenti, in solido.

                                   3.   I ricorrenti rifonderanno a CO 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                    5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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