Incarto n. 52.2007.310
Lugano 15 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 di
RI 1 RI 2 entrambi PA 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4118), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 13 marzo 2007 del municipio che accorda alla CO 2 l'autorizzazione ad occupare ca. 96 mq di area pubblica con tavolini e sedie del bar __________;
viste le risposte:
- 18 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 24 settembre 2007 del CO 1;
- 11 ottobre 2007 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Da diversi decenni, il CO 1 concede agli esercizi pubblici situati a monte della vecchia strada cantonale che portava a __________ il permesso di occupare con tavolini e sedie determinate porzioni di area pubblica, ubicate al di sotto della strada, lungo la riva del lago (part. 76).
Il 4 aprile 2007, il municipio ha comunicato alla ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile (part. 77) in cui abita l'altro ricorrente RI 2, di aver concesso alla CO 2, il permesso di occupare con tavolini e sedie, dal 17 marzo al 17 ottobre 2007, un'ulteriore superficie di circa 96 mq, in aggiunta a quella che le aveva già concesso per il bar __________, di cui tale società è titolare.
Contro questa decisione, risalente al 13 marzo 2007, la RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Fra le numerose censure sollevate, gli insorgenti lamentavano in particolare il mancato esperimento della procedura di rilascio della licenza edilizia.
B. Con giudizio 21 agosto 2007, succintamente motivato, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Il Governo si è in sostanza limitato ad affermare che la posa di tavolini e sedie di un esercizio pubblico su area pubblica non soggiace alla procedura di rilascio del permesso di costruzione.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa autorizzazione per occupazione di area pubblica.
Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Essi ribadiscono, in particolare, che l'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie fungenti da servizio esterno di un esercizio pubblico soggiace a permesso di costruzione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in primo luogo dall'art. 21 LE. Le contestazioni relative all'assoggettamento di un’opera edilizia all’obbligo del permesso di costruzione sono invero rette dalla LE. Nella misura in cui l’impugnativa ha per oggetto un’autorizzazione per uso accresciuto dell’area pubblica, rilasciata dal municipio, la competenza del tribunale discende inoltre dall’art. 208 LOC.
La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietaria l'una, locatario l'altro di un immobile situato nelle immediate vicinanze dell'oggetto della contestazione, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie presenti nell'incarto. Essa è inoltre sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Le prove richieste dagli insor-genti non appaiono dunque atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
1.3. L'autorizzazione in oggetto è scaduta il 17 ottobre 2007. Il ricorso non è tuttavia diventato privo d'interesse, poiché le questioni sollevate sono destinate a riproporsi in caso di rinnovo dell'autorizzazione.
2. 2.1. Giusta gli art. 22 LPT e 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia). La licenza edilizia, dispone a sua volta l’art. 1 cpv. 2 LE, è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere , nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 LE).
In generale, sono soggetti all'obbligo del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni. Possono esserne esentate soltanto costruzioni d'importanza minima, irrilevanti da questo profilo (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 8; Leutenegger; Das formelle Baurecht der Schweiz; II. ed., n. 82-89; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, n. 177 ss.).
In quest'ottica, l'art. 4 RLE enumera a titolo esemplificativo gli interventi soggetti all'obbligo del permesso, precisando fra l'altro che la licenza è necessaria per il deposito di materiali e macchinari di qualsiasi natura (lett. e). L’art. 3 cpv. 1 RLE elenca invece in dettaglio gli interventi non soggetti a permesso di costruzione. Fra questi sono annoverate le costruzioni provvisorie, ossia le opere destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i). L'esenzione dalla licenza, soggiunge l’art. 3 cpv. 2 RLE, non dispensa comunque da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.
2.2. Per principio, sono considerate costruzioni, ovvero edifici e impianti, tutte le opere legate in modo più o meno stabile al suolo, che sono atte ad incidere sull'ordinamento delle utilizzazioni, alterando la configurazione degli spazi, gravando sulle infrastrutture d'urbanizzazione o ripercuotendosi sull'ambiente. Soggetto a permesso di costruzione è comunque anche il semplice uso del suolo allo scopo di depositarvi materiali, di installarvi attrezzature mobili in modo stabile e duraturo o di esercitarvi attività rilevanti dal profilo pianificatorio, ambientale o della polizia delle costruzioni.
La distinzione tra lavori sottoposti a permesso e lavori esenti può dar luogo a difficoltà a causa della molteplicità delle situazioni che si possono presentare (A. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 638 e rimandi). Al riguardo non ci si può fondare su criteri formali, ma occorre tener conto di tutti gli aspetti. Da un lato, occorre considerare le finalità del procedimento di rilascio del permesso, che postulano una generalizzazione dell'obbligo. Dall'altro, va tuttavia tenuto conto della libertà della proprietà, che suggerisce di non estendere a dismisura la cerchia degli interventi assoggettati a tale obbligo (STA 22.8.2006 n. 52.2005. 392; BEZ 2005 n. 35, consid. 4 c).
2.3. I servizi degli esercizi pubblici, ovvero i tavoli e le sedie, che vengono messi in modo stabile e duraturo a disposizione degli avventori all'esterno di ristoranti e bar, costituiscono per principio impianti ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. In quanto tali sono soggetti a permesso di costruzione (STF 1A.139/2002 = ZBl 2004, 92 seg.; URP 2002, 713 n. 42).
Simili installazioni comportano infatti un'utilizzazione del suolo a scopo commerciale, che assume rilevanza dal profilo della polizia delle costruzioni, soprattutto per le immissioni che ingenera. Assoggettate all'obbligo del permesso sono anche le installazioni temporanee, ma di natura ricorrente, la cui durata è limitata alla bella stagione. Privo di rilievo è il fatto che i tavoli e le sedie siano mobili, che siano esposti alle intemperie e che il terreno sia più o meno oggetto di sistemazioni. Decisivo è unicamente l'uso stabile e duraturo di una certa superficie, più o meno attrezzata, al fine di esercitarvi un'attività commerciale (cfr. in tal senso l’art. 4 lett. c RLE, che sottopone all'obbligo del permesso i piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili). Esenti dall'obbligo del permesso sono soltanto le utilizzazioni occasionali e di breve durata.
2.4. Privo di rilievo dal profilo dell’assoggettamento all’obbligo del permesso di costruzione è pure il fatto che l’area destinata al servizio esterno di un esercizio pubblico sia costituita da un bene amministrativo. L’esigenza di ottenere anche un’autorizzazione per uso speciale (esclusivo od accresciuto) dell’area non esime dall’obbligo di conseguire la necessaria licenza edilizia. Anche se accordata secondo la procedura di rilascio del permesso di costruzione o addirittura assorbita da quest’ultimo, l’autorizza-zione per uso speciale dell'area pubblica va per principio tenuta distinta dal permesso di costruzione. Sostanzialmente diverse sono infatti le premesse, la natura e le finalità delle due autorizzazioni.
3. 3.1. Con la decisione 13 marzo 2007, qui in esame, il CO 1 ha rilasciato alla CO 2, qui resistente, l’auto-rizzazione ad occupare con tavoli e sedie da utilizzare come esercizio pubblico, un’ulteriore superficie di circa 96 mq, in aggiunta a quella che le aveva già concesso per il bar __________.
Nella misura in cui sottrae una determinata superficie all’uso comune, la decisione censurata prefigura chiaramente un’auto-rizzazione per uso speciale dell’area pubblica. Da questo limitato profilo, i ricorrenti non vi ravvisano di per sé alcuna violazione delle regole di natura sostanziale che disciplinano l’uso dei beni amministrativi del comune (art. 176 seg. LOC). Non contestano in particolare la limitazione dell’uso comune che ne deriva.
Controversa è più che altro l'ammissibilità dell'intervento dal profilo della legislazione edilizia ed ambientale.
3.2.
3.2.1. Secondo l’art. 100 lett. g del regolamento comunale (RC) di __________, le autorizzazioni e le concessioni per uso speciale di beni amministrativi che hanno per oggetto edifici ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione. Negli altri casi, il municipio decide invece dietro semplice richiesta dell’interessa-to senza doversi attenere a particolari forme di pubblicità.
Allo stesso modo decide nei casi in cui il permesso di costruzione è già stato rilasciato in precedenza ed occorra semplicemente rinnovare l’autorizzazione per occupazione di area pubblica che vi era integrata.
3.2.2. In concreto, il servizio esterno del bar __________ si configura come un impianto ai sensi della LE e dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. La superficie attrezzata con tavolini e sedie è infatti destinata allo svolgimento di un'attività commerciale, su area pubblica concessa in uso speciale. L'esercizio all'aperto dell'attività di ristorazione comporta inoltre ripercussioni ambientali sui fondi circostanti. La significativa estensione di tale servizio, autorizzata dal municipio senza particolari formalità, costituisce un ampliamento di un impianto esistente. In quanto tale, soggiace a permesso di costruzione. L’intervento è in effetti rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni, poiché comporta un raddoppio della superficie attualmente utilizzata dal bar __________ per l’esercizio all’aperto della sua attività di ristorazione ed è atto a modificare in misura percettibile le ripercussioni sull’ambiente circostante. Privo di rilievo è il fatto che le attrezzature (tavolini e sedie) siano mobili. Decisivo, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo del permesso, è anzitutto il carattere non occasionale e transitorio, ma sufficientemente stabile e duraturo, in quanto destinato a protrarsi durante tutta la bella stagione, dell’utilizzazione della superficie pubblica interessata. Parimenti determinanti, da questo profilo, sono inoltre le maggiori immissioni soprattutto di tipo fonico che tale modifica dell’utilizzazione del suolo trae seco.
Trattandosi di una modifica di un impianto esistente, che presenta sufficienti connotazioni di stabilità per essere considerato fisso, la procedura di rilascio del permesso di costruzione non poteva essere elusa.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione governativa, qui impugnata, siccome lesiva del diritto, nella misura in cui sottende che l’intervento non soggiace a permesso di costruzione (art. 1 LE e 4 lett. c RLE). L’autorizzazione per uso speciale dell’area pubblica, sebbene accordata senza esperire la procedura di rilascio del permesso di costruzione (art. 100 lett. g RLE), può invece essere confermata nella misura in cui accerta che la limitazione dell'uso comune derivante dall'uso speciale concesso alla resistente non viola il diritto. Dato che l'autorizzazione è scaduta, non si procede a rinvio per nuova decisione. Basta rilevare, che in caso di richiesta di rinnovo, lasciata all’iniziativa dalla resistente, dovrà essere rispettata la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 4 RLE; 208 LOC; 100 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4118) è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della CO 2, che rifonderà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario