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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2007 52.2007.31

4. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,513 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Sindacabilità di una risoluzione adottata dal legislativo comunale - autonomia comunale

Volltext

Incarto n. 52.2007.31  

Lugano 4 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2007 di

RI 1,  

contro  

la decisione 9 gennaio 2007 (n. 115) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame degli insorgenti avverso la risoluzione 2 luglio 2006 dell'assemblea comunale di __________ che ha approvato la convenzione con il comune __________ relativa all'ammissione alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare di quest'ultimo comune degli allievi di __________;

viste le risposte:

-    6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;

-    8 febbraio 2007 del CO 3;

-    9 febbraio 2007 del CO 1;

-    11 febbraio 2007 del CO 4;

-    12 febbraio 2007 del CO 2;

-    15 febbraio 2007 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);

preso atto della replica 3 marzo 2007 dei ricorrenti e delle dupliche:

-          20 marzo 2007 del CO 2;

-          23 marzo 2007 del CO 3;

-          27 marzo 2007 del Consiglio di Stato;

-          11 aprile 2007 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che i CO 1 e CO 2 hanno siglato una convenzione, valida a partire dall'anno scolastico 2006/2007, per permettere agli allievi domiciliati nel comune di __________ di frequentare la scuola dell'infanzia e la scuola elementare a __________, presso la sede di __________;

che il 2 luglio 2006 si è riunita in seduta ordinaria l'assemblea comunale di __________ per pronunciarsi, tra l'altro, sull'approvazione di detta convenzione;

che, dopo ampia discussione, l'assemblea ha accettato la medesima con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti;

che la risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo comunale dal 4 al 19 luglio 2006;

che mediante ricorso 21 agosto 2006 RI 1, entrambi cittadini attivi di __________, si sono rivolti al Consiglio di Stato chiedendo che tale delibera fosse annullata e che la sede per gli allievi della scuola dell'infanzia ed elementare di __________ venisse stabilita a __________, come in passato;

che il gravame è stato respinto mediante decisione 9 gennaio 2007 dal Governo, il quale ha ritenuto che la decisione litigiosa fosse rispettosa della LOC e delle disposizioni della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (Lsise) applicabili alla fattispecie concreta; in merito alla scelta di sottoscrivere una convenzione con il comune di __________ piuttosto che con quello di __________, l'Esecutivo cantonale ha rilevato come la stessa sfuggisse al suo sindacato, rientrando nella sfera di autonomia del comune;

che avverso questo giudizio RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che esso sia annullato unitamente alla querelata risoluzione assembleare, che la sede per gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare di __________ sia stabilita nel comune di __________ e che chi ha iniziato l'anno scolastico 2006/2007 presso le scuole di __________ possa continuare la sua formazione presso questa sede;

che a mente dei ricorrenti le scuole di __________ offrono una migliore qualità pedagogica e una struttura più familiare, che la sede di __________ è ubicata ad una distanza eccessiva dall'abitato di __________, che la decisione in questione, arbitraria e lesiva dell'interesse pubblico, obbliga la loro figlia a reinserirsi in una nuova realtà scolastica e va contro gli interessi del comune di __________ il quale oltretutto dispone delle risorse finanziarie necessarie per fare in modo che i suoi allievi possano frequentare la sede di __________; criticano inoltre la tassa di giustizia di fr. 400.posta a loro carico dal Governo, reputandola eccessivamente elevata;

che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato, il CO 1, il CO 4 e il CO 2 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito; per contro il CO 3 ha chiesto che il gravame sia accolto;

che mediante scritto 3 marzo 2007 RI 1 hanno replicato alle osservazioni dei resistenti, rilevando una collisione d'interesse ai sensi dell'art. 100 LOC nel fatto che uno dei municipali che avevano partecipato alla seduta in cui l'esecutivo di __________ ha deciso di sottoscrivere la convenzione con __________ svolge l'attività d'ispettore scolastico; domandano quindi l'edizione dei verbali di tale seduta e il messaggio del CO 2 relativo alla medesima tematica;

che in sede di duplica i CO 2, CO 1, CO 3 e il Consiglio di Stato si sono riconfermati nelle loro rispettive domande di giudizio;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi di __________, certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC);

che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); le prove invocate dai ricorrenti (perizia, testi, richiamo documenti) non appaiono infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio;

che giusta l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti;

che con il loro gravame i ricorrenti sollevano all'indirizzo della querelata risoluzione assembleare una serie di critiche volte per lo più a rimettere in discussione l'opportunità della scelta adottata dal comune di __________ di far frequentare ai propri allievi la scuola dell'infanzia e la scuola elementare a __________, anziché a __________;

che, come correttamente rilevato anche dal Governo, simili censure sono tuttavia improponibili in questa sede, in quanto, ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale;

che senz'altro proponibile potrebbe invece risultare in linea di massima la censura secondo cui a monte della contestata delibera assembleare vi sarebbe una risoluzione municipale adottata in dispregio delle regole d'astensione previste dall'art. 100 LOC;

che, a prescindere dalla tempestività con la quale è stata sollevata, tale doglianza dev'essere respinta, in quanto del tutto infondata;

che l'art. 100 cpv. 1 LOC si limita a vietare ai membri del municipio di essere presenti alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il loro interesse personale o quello dei loro parenti, secondo l'art. 83 LOC;

che il semplice fatto che un municipale svolga per conto del Cantone l'attività di ispettore scolastico di circondario non costituisce ancora di per sé un motivo sufficiente ad impedirgli di partecipare alle discussioni e al voto su questioni che concernono la scuola comunale;

che per quanto riguarda più specificatamente il caso in esame, non è dato a vedere quale interesse personale potesse avere il municipale in questione per pronunciarsi a favore della soluzione convenuta con il CO 2;

che per il resto occorre ancora rilevare che la querelata risoluzione assembleare è stata adottata conformemente alla procedura prevista dalla LOC e nel pieno rispetto sia dei principi generali del diritto, quali in particolare il principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio, sia dell'art. 46 Lsise, giusta il quale quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, questi devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o consorzio vicino, previa stipulazione di una convenzione tra gli enti pubblici interessati;

che la decisione dell'assemblea comunale di __________, oltre che ad essere sorretta da una valida base legale, non introduce alcuna disparità di trattamento tra gli amministrati, né si fonda su considerazioni manifestamente insostenibili o prive di qualsiasi pertinenza (sul concetto d'arbitrio cfr. pro multis: DTF 127 I 60 consid. 5a con numerosi riferimenti);

che per quanto riguarda infine l'ammontare della tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata fissata a norma di legge e rientra abbondantemente nei limiti stabiliti dalla PAmm, che prevede una tassa fino a fr. 5'000.- (art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm);

che, stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e il giudizio impugnato confermato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, 208, 209 e 212 LOC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico degli insorgenti, in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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