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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2008 52.2007.302

22. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,661 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Legittimazione attiva

Volltext

Incarto n. 52.2007.302  

Lugano 22 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 settembre 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4114), che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso il rilascio della licenza edilizia al comune di Lumino per la costruzione di un centro per la raccolta dei rifiuti sulla particella n. 716;

viste le risposte:

-    12 settembre 2007 del Consiglio di Stato;

-    18 settembre 2007 del municipio di Lumino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 settembre 2006, il comune di Lumino ha chiesto al suo municipio il permesso di costruire un nuovo centro per la raccolta dei rifiuti su un terreno (part. 716) ubicato in località Tiro, nella zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (zona AP/CP). L'intervento contemplava la formazione di un piazzale piano ed asfaltato destinato ad ospitare contenitori all'aperto per la raccolta di carta, legno, ferro, vetro, tessili, plastica, scatolame in alluminio, scatolame in ferro e rifiuti misti. Erano inoltre previste un'area per i rifiuti riutilizzabili ed una costruzione adibita a deposito per i rifiuti speciali (contenitori per batterie, oli minerali e vegetali, polistirolo e PET all'esterno dell'opera, riparati dalla sua tettoia; contenitori per colla, solventi, vernici ed elettrodomestici all'interno, nello spazio chiuso).

Al rilascio della licenza edilizia si è opposto RI 1, proprietario di un fondo (part. n. 242) situato ad una decina di metri dal centro, che ha contestato il progetto per l'assenza di una perizia fonica e per il mancato rispetto delle distanze minime dai confini, tra edifici e dal bosco. In subordine al diniego della licenza edilizia, l'opponente ha domandato una sensibile limitazione degli orari di apertura del centro, al fine di contenere i disagi per i vicini.

Ricevuto il preavviso favorevole dei servizi generali del Dipartimento del territorio, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, sottoponendola alle condizioni particolari (fra cui l'apertura del centro unicamente nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00) imposte dalle autorità cantonali.

B.  Con giudizio 21 agosto 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame proposto da RI 1, sostanzialmente fondato sugli argomenti dell'opposizione, confermando per intero la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto che l'insorgente, in quanto proprietario di un fondo non confinante con la particella n. 716, fosse legittimato a contestare gli aspetti ambientali, ma non a sollevare le censure relative al mancato rispetto delle distanze dai confini, tra edifici e dal bosco. Le asserite violazioni non lo concernerebbero direttamente e non lederebbero dunque i suoi particolari interessi. Per il resto, il Governo ha ritenuto che la perizia fonica non fosse necessaria, dal momento che l'Ufficio della prevenzione dei rumori ha proceduto a valutazioni complete, effettuate sulla scorta di dettagliate informazioni fornite dal municipio in merito a numero di veicoli transitanti sulla strada di accesso al centro, numero e tipo dei contenitori, operazioni di vuotatura e previsione annua dei quantitativi di rifiuti. Valutazioni che hanno portato l'autorità cantonale ad escludere superamenti dei limiti di esposizione al rumore, sia per quanto riguarda il traffico indotto, sia per quanto concerne le operazioni di deposito e vuotatura.

C.  Contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia rilasciata al municipio. In subordine postula il rinvio degli atti al Governo per nuovo giudizio.

Secondo l'insorgente, il Consiglio di Stato avrebbe limitato a torto il proprio esame alla censura di carattere ambientale. Poiché legittimato a ricorrere, egli avrebbe in effetti il diritto di contestare qualunque violazione di norme del diritto pubblico, comprese quelle relative alle distanze dai fondi confinanti (benché appartenenti a terzi), tra edifici (benché non di sua proprietà) e dal bosco. Il Governo, cui compete esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto, avrebbe pertanto dovuto confrontarsi anche con tali censure. Il ricorrente ribadisce inoltre che l'importanza del centro renderebbe necessario l'allestimento di una perizia fonica.

D.  All'accoglimento del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, quanto il municipio, che eccepisce soprattutto una carente motivazione del gravame e conferma il rispetto della distanza minima dal bosco. Non si è invece espresso il Dipartimento del territorio.

Considerato,                  in diritto

1.  La competenza del Tribunale amministrativo risulta dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già opponente e proprietario di un fondo situato ad una decina di metri dal fondo dedotto in edificazione. Adempiuto è pure il requisito - messo in dubbio dal municipio - della sufficiente motivazione a norma dell'art. 46 cpv. 2 PAmm, le cui esigenze non vanno comunque applicate con eccessivo rigore (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3). L'intenzione di RI 1 di impugnare la decisione del Consiglio di Stato ed i motivi del ricorso (l'indebita limitazione della qualità per agire in giudizio, la necessità di ulteriori accertamenti fonici e la violazione alle distanze dai confini, tra edifici e dal bosco) sono in effetti chiari. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la sufficienza dell'opposizione e del ricorso al Consiglio di Stato, già contestate dal municipio (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 8 LE, n. 807).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1 e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà se del caso essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

2.   2.1. RI 1 contesta il mancato esame da parte del Consiglio di Stato delle censure sollevate in relazione alle presunte violazioni del progetto alle norme in materia di distanze dai confini, tra edifici e dal bosco. Il Governo ha segnatamente ritenuto tali censure irricevibili, in quanto riferite ad aspetti di interesse per terzi (il mancato rispetto della distanza dai confini di fondi che non sono di proprietà del ricorrente e tra edifici che non gli appartengono), rispettivamente per la collettività (il mancato rispetto della distanza dal bosco). In sostanza, RI 1 non sarebbe direttamente toccato dalle violazioni di legge eccepite. Non sarebbe dunque legittimato a contestarle in via di ricorso. La tesi non può essere condivisa.

2.2. La legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero fatto è sufficiente (Scolari, op. cit., ad art. 21 LE, n. 935  seg.).

2.3. In palese dispregio di tali principi, il Consiglio di Stato ha dapprima ritenuto che RI 1, in quanto proprietario di un fondo distante poco più di 10 m dal fondo dedotto in edificazione, fosse legittimato ad insorgere contro la licenza edilizia. La deduzione è corretta, poiché la situazione dell'insorgente appare legata all'oggetto della licenza da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Altrettanto certo è l'interesse personale, attuale, diretto e concreto dell'insorgente a contestare la licenza per il pregiudizio effettivo che l'opera potrebbe arrecargli.

Riconosciuta la legittimazione attiva, il Governo non poteva tuttavia ritenere ammissibili soltanto le censure riferite alla violazione di norme della legislazione ambientale. Tale restrizione è del tutto ingiustificata, dal momento che il riconoscimento della qualità per agire in giudizio comporta la possibilità di contestare la conformità del progetto con tutte le norme di diritto pubblico concretamente applicabili.

RI 1, una volta riconosciutogli il diritto di ricorrere, aveva quindi il diritto di sollevare anche censure riferite alla violazione delle NAPR relative alle distanze dai confini, tra edifici e dai fondi. Il fatto che le norme di cui lamentava la violazione non tutelino direttamente i suoi interessi è privo di rilievo. Il mancato esame di tali censure da parte del Consiglio di Stato, riconducibile ad una distorta nozione di legittimazione attiva, equivale ad un diniego di giustizia che implica l'annullamento della decisione impugnata ed il ritorno degli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova decisione che consideri pure gli aspetti di merito fin qui ignorati.

3.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e ritornando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

La tassa di giustizia è posta a carico del comune, ritenuto che il municipio non é intervenuto nel procedimento solo in virtù delle sue funzioni, ma anche in quanto beneficiario della licenza edilizia (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 28 PAmm, n. 3b). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 3, 10, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  DI conseguenza:

1.1.   la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4114) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del comune di Lumino.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

      .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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