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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.07.2007 52.2007.224

29. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·888 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Autorizzazione per la posa di un pannello pubblicitario

Volltext

Incarto n. 52.2007.224  

Lugano 29 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 luglio 2007 del

RI 1  

contro  

la decisione 26 giugno 2007 dell’Area del supporto e del coordinamento che autorizza la CO 1 a posare un pannello pubblicitario a __________ su un fondo situato fuori della zona edificabile (part. __________);

viste le risposte:

-    18 luglio 2007 dell’Area del supporto e del coordinamento; 

-    20 luglio 2007 della CO 1; 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 15 marzo 2007 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di posare un pannello pubblicitario su un fondo di proprietà dello Stato (part. __________), situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile, a nord della rotonda, da cui si accede all'omonima discarica per inerti;

che, preso atto del preavviso negativo del municipio di RI 1a e di quello positivo della Polizia cantonale, il 26 giugno 2007 l'Area del supporto e del coordinamento ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;

che contro la predetta decisione il comune di RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che, secondo l'insorgente, l'impianto comprometterebbe la sicurezza della circolazione stradale e determinerebbe un sovraffollamento d'impianti pubblicitari; essendo situato fuori della zona edificabile soggiacerebbe inoltre alla procedura di rilascio del permesso secondo l’art. 24 LPT;

che all’accoglimento del ricorso si sono opposte l’Area del supporto e del coordinamento e la CO 1, contestando le tesi dell’in-sorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rette dalla legge sugli impianti pubblicitari è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp 2007) entrata in vigore il 20 aprile di quest'anno (BU 2007, 135);

che analoga competenza era data dagli art. 18 cpv. 2 e 19 della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImp 2000);

che almeno nella misura in cui il comune lamenta il mancato assoggettamento della domanda inoltrata dalla CO 1 alla procedura di rilascio del permesso di costruzione, la legittimazione attiva dell'insorgente è indubitabilmente data dall'art. 21 LE;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la CO 1 ha chiesto il permesso di posare il controverso impianto pubblicitario prima che fosse abrogata la LImp 2000;

che la domanda è stata tuttavia decisa un paio di mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge (LImp 2007); si pone pertanto la questione di sapere se sia applicabile le vecchia o la nuova legge;

che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, occorre far capo alle regole generali di diritto intertemporale;

che secondo queste regole occorre procedere ad una ponderazione degli interessi contrapposti;

che per principio, l'applicazione del diritto anteriore si giustifica quando l'esigenza di tutelare la fiducia in esso riposta dal privato prevale sull'interesse pubblico all'applicazione del nuovo diritto (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 262 seg.);

che nell'ambito del rilascio di permessi è di regola applicabile il diritto vigente al momento della decisione sulla domanda (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Erg. Bd., n. 15 B IIa; Scolari, op. cit., n. 265);

che, in ambito procedurale, in assenza di esplicite disposizioni che dichiarino ulteriormente applicabile il diritto anteriore, i procedimenti pendenti soggiacciono immediatamente al nuovo diritto (DTF 115 II 40 seg; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 15 B III f);

che secondo la LImp 2000 competente a statuire su domande di rilascio del permesso per posare impianti pubblicitari situati fuori della zona edificabile definita dal PR era il Dipartimento del territorio (art. 4 LImp 2000), la cui decisione era deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 19 cpv. 2 LImp 2000);

che la LImp 2007, in vigore al momento della decisione sulla domanda, ha attribuito questa specifica competenza al Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1 LImp 2007);

che, in assenza di contrarie disposizioni transitorie, spettava dunque al Consiglio di Stato e non all'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio statuire sulla domanda inoltrata dalla CO 1 per posare un impianto pubblicitario su un terreno situato fuori della zona edificabile;

che il ricorso va dunque accolto, annullando l'autorizzazione impugnata, siccome emanata da un'istanza che al momento della decisione non era più competente;

che gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 19 LImp 2000; 3, 9 LImp 2007; 3, 4, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.           la decisione 26 giugno 2007 dell Area del supporto e del coordinamento è annullata;

1.2.           gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4    Intimazione a:

  ;   .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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