Incarto n. 52.2007.222
Lugano 2 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3118) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 marzo 2007 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti di PR;
viste le risposte:
- 25 luglio 2007 del municipio di Chiasso;
- 25 luglio 2007 del CO 1;
- 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 marzo 2007 il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta ordinaria per discutere e deliberare fra l'altro sul MM n. 4/07, con cui il municipio proponeva di adottare alcune varianti di PR.
All'inizio della seduta, il consigliere comunale RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al presidente del consesso di porre fine ai lavori alle 2330 per impegni connessi alla campagna elettorale in corso per le elezioni cantonali. Secondo il verbale sottoposto per approvazione al legislativo nella seguente seduta del 14 maggio 2007, il presidente avrebbe risposto: Sono d'accordo. Stando al verbale approvato, previa rettifica apportata su proposta della consigliera comunale __________, la risposta sarebbe invece stata: È d'accordo sul principio; si vedrà nel corso della seduta. In base alla registrazione della seduta del 28 marzo 2007, il presidente ha risposto: Non ci sono problemi; discuteremo eventualmente più tardi per l'aggiornamento.
B. Nel corso del dibattito sulla trattanda relativa al MM n. 4/07, il ricorrente ha nuovamente chiesto al presidente di terminare la seduta alle 2330. Considerata la discussione in corso, il presidente ha proposto di concludere l'esame del messaggio. In segno di protesta, il consigliere RI 1 e gli altri membri del suo gruppo hanno abbandonato la sala. Con 27 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, il consiglio comunale ha poi risolto di aggiornare la seduta dopo l'evasione della trattanda relativa al MM 4/07, che è stato in seguito adottato a larga maggioranza. La seduta è stata chiusa alle 23.40.
Contro le decisioni adottate sul messaggio in questione, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che la decisione del presidente del consiglio comunale fosse immune da violazioni del diritto.
D. Contro il predetto giudizio, il soccombente ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un atto con il quale chiede che questo tribunale prenda visione della documentazione allegata. Rifacendosi al verbale sottoposto per approvazione al legislativo comunale nella seduta del 14 maggio 2007, l'insorgente rileva che il presidente avrebbe accolto la sua richiesta di terminare la seduta del 28 marzo 2007 alle 2330. Pone inoltre in evidenza alcune incongruenze della verbalizzazione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il presidente del consiglio comunale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, subordinatamente respinto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente, cittadino attivo di __________, è certa (art. 209 lett. a LOC). Nella misura in cui concerne modalità di adozione di varianti di PR, l'atto tempestivamente inoltrato da RI 1 a questo tribunale sarebbe di per sé proponibile come ricorso (RDAT II-1999 n. 20).
2. In concreto, RI 1 non chiede tuttavia né di annullare, né di riformare il giudizio governativo che è all'origine dell'atto inoltrato a questo tribunale. Egli non chiede nemmeno di annullare o di modificare le decisioni prese dal consiglio comunale sul MM 4/07 nel corso della seduta del 28 marzo 2007. Il comparente si limita infatti a chiedere che questo Tribunale prenda visione della documentazione allegata, ovvero dell'originale del verbale della seduta del consiglio comunale del 28 marzo 2007, distribuito ai consiglieri comunali prima della seduta del 14 maggio 2007, dal quale risulta che il presidente si è dichiarato d'accordo con la sua proposta di terminare la seduta alle 2330 (pag. 3). Con l'atto inoltrato, il comparente mette soltanto in discussione le modalità di registrazione delle discussioni che si svolgono durante le sedute del consiglio comunale. Dall'atto non trapela la benché minima intenzione di contestare la legittimità delle decisioni prese a larga maggioranza dal legislativo comunale in occasione di quella seduta, dopo che il comparente l'ha abbandonata in segno di protesta contro la decisione del presidente del consesso di portare a termine l'esame della trattanda in discussione. Stando così le cose, non v'è dunque spazio per procedere ad un esame del merito dell'atto inoltrato da RI 1.
3. Anche volendo considerarlo proponibile come ricorso, l'atto inoltrato da RI 1 non sarebbe comunque in grado di scalfire la legittimità procedurale delle decisioni adottate dal consiglio comunale sulle varianti di PR proposte dal MM 4/07.
Anche se si ammettesse che il presidente del legislativo abbia inizialmente aderito senza riserve alla proposta del consigliere RI 1 di terminare la seduta alle 2330, nulla impediva allo stesso presidente di rinvenire sulla decisione iniziale, al fine di consentire al legislativo comunale di portare a termine la discussione iniziata e deliberare sul messaggio sottopostogli dal municipio. Nelle circostanze concrete, la decisione del presidente di continuare l'esame del messaggio oltre le 2330, di per sé non impugnabile autonomamente, oltre a rispondere alle intenzioni del consesso, che l'ha fatta propria a schiacciante maggioranza, non ha in effetti illecitamente pregiudicato i consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro diritti. Abbandonando la seduta per protesta, l'insorgente si è messo dalla parte del torto, perdendo il diritto di contestare le modalità procedurali con cui il consiglio comunale ha adottato la decisione di aderire alle proposte di variante del PR contenute nel MM 4/07. Una diversa conclusione, che permettesse all’insorgente di contestare con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato, sarebbe palesemente contraria al principio della buona fede.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto ai costi amministrativi provocati dal comparente, è posta a suo carico secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 55, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. L'atto inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del comparente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario