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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2008 52.2007.206

9. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,689 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Impedimento del rappresentante

Volltext

Incarto n. 52.2007.206  

Lugano 9 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 giugno 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2679) che respinta l'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini inoltrata dall'insorgente dichiara irricevibile il ricorso interposto contro la decisione 28 agosto 2002 con cui il municipio di Vira-Gamba-rogno gli ha negato il permesso in sanatoria per opere di trasformazione eseguite senza permesso su uno stabile situato sui monti di __________, fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-    26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-      8 agosto 2007 del municipio di Vira-Gambarogno;

-      5 settembre 2007 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il ricorrente RI 1, di professione educatore, ha acquistato nel 1998 uno stabile adibito a colonia di vacanza (part. 1168), situato a Vira-Gambarogno sui monti di __________, fuori della zona edificabile. Senza chiedere alcun permesso, dopo aver acquistato l'immobile, il ricorrente ha costruito alcuni manufatti (corpo servizi per la cucina, tettoia, ripostiglio) e reso abitabile il sottotetto, che ha dotato di un abbaino.

Analogamente sollecitato dal municipio, con domande del 29 ottobre 2001 e del 22 gennaio 2002, il ricorrente, agendo per il tramite dell'arch. __________, ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria per le opere eseguite abusivamente. Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed i vicini CO 1, qui resistenti.

b. Ravvisata nelle opere abusive una violazione materiale del diritto edilizio, con decisione 27 agosto 2002 il municipio ha inflitto a RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 141'007.

La decisione è stata notificata direttamente al ricorrente al suo domicilio in __________. Con atto non datato, redatto in tedesco, spedito il 9 e pervenuto al Consiglio di Stato l'11 settembre 2002, RI 1 ha comunicato che vi si opponeva e che avrebbe incaricato un avvocato di "chiarire la situazione". Con ordinanza del 16 seguente, il Servizio dei ricorsi gli ha assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare un ricorso motivato, redatto in italiano, con allegata la decisione impugnata. Con atto di ricorso dello stesso giorno, allestito dall'avv. __________, al quale il 12 settembre 2002 aveva conferito il mandato di difendere i suoi interessi, RI 1 si è aggravato contro la sanzione pecuniaria davanti al Consiglio di Stato.

c. Adeguandosi all'opposizione del Dipartimento del territorio, con decisione 28 agosto 2002 il municipio ha in seguito respinto la domanda di costruzione in sanatoria. La decisione è stata notificata il giorno seguente all'arch. __________, istante in licenza, che il giorno seguente l'ha trasmessa all'insorgente in __________.

                                  B.   L'11 settembre 2002 l'arch. __________ si è rivolto all'avv. __________, concordando, a suo dire, un appuntamento per il giorno seguente allo scopo di conferirgli il mandato di interporre ricorso contro la decisione di diniego della licenza in sanatoria. Appuntamento, al quale non ha tuttavia potuto presentarsi, poiché lo stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza per una sindrome coronaria acuta presso l'Ospedale regionale __________ di __________, dove è rimasto ricoverato sino al 19 seguente.

Il ricorso contro la predetta decisione è stato inoltrato soltanto lunedì 16 settembre 2002. L'insorgente deduceva la tempestività dell'impugnativa dal fatto di averne ricevuto copia dall'arch. __________ non prima del 31 agosto 2002. In subordine, qualora l'autorità di ricorso avesse ritenuto che la decisione gli fosse già stata notificata il 29 per il tramite del suo rappresentante, arch. __________, l'insorgente chiedeva comunque la restituzione in intero del termine d'impugnazione, prevalendosi dell'improvvisa ospedalizzazione di quest'ultimo.

                                  C.   Con giudizio 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di restituzione in intero e dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato contro la decisione di diniego della licenza edilizia in sanatoria

Il Governo ha anzitutto rilevato che l'arch. __________, ancorché istante in licenza, non era parte del procedimento di rilascio del permesso in sanatoria. Già per questo motivo la domanda di restituzione andrebbe respinta. Essa non avrebbe comunque potuto essere accolta, poiché l'arch. __________ non avrebbe preso le necessarie precauzioni per impugnarla tempestivamente, tardando troppo a rivolgersi ad un legale.

Con lo stesso giudizio l'Esecutivo cantonale ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata contro la sanzione pecuniaria, che ha ritenuto prematura in quanto emanata prima che crescesse in giudicato la decisione di diniego del permesso in sanatoria e senza chiedere l'avviso del Dipartimento del territorio prescritto dall'art. 47 RLE.

                                  D.   Contro il predetto giudizio, nella misura in cui respinge la doman-da di restituzione in intero e dichiara irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione di diniego della licenza in sanatoria, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa.

Rievocati i fatti salienti l'insorgente sostiene che sarebbero dati i presupposti per la restituzione in intero del termine di ricorso. L'improvviso ricovero in ospedale del suo rappresentante costituirebbe un fatto grave, inevitabile, che gli avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione di diniego del permesso in sanatoria.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre gli opponenti dichiarano di rinunciare a prendere posizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente interessato al conseguimento della licenza in sanatoria, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono oggetto di contestazione.

2.Giusta l’art. 137 lett. b CPC, al quale rimanda l’art. 12 cpv. 1 PAmm, un termine scaduto infruttuosamente è restituito se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l’impedimen-to di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato. La domanda di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC) all'autorità competente a statuire sul rispetto del termine.

La restituzione contro il lasso dei termini è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira in sostanza ad evitare che da un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile derivino conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 12 PAmm n. 1 seg.).

L'impedimento deve prodursi in capo alla parte che avrebbe dovuto agire od al suo patrocinatore e deve essere di natura tale da rendere impossibile anche il conferimento a terzi di un mandato per compiere gli atti di procedura necessari (STF 8.2.1999 n. 1P.319/1999 in re V. = RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86 consid. 2a; Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 351).

3.Nel caso concreto, il 28 agosto 2002, il municipio di Vira-Gamba-rogno ha deciso di respingere la domanda di costruzione in sanatoria inoltratagli dall'arch. __________ per opere realizzate senza permesso sul fondo (part. 1168) di proprietà del ricorrente RI 1. La decisione è stata notificata il giorno seguente allo stesso arch. __________, nella sua qualità di istante e di rappresentante del ricorrente. Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 30 agosto 2002, sia per il rappresentante, legittimato ad impugnare il provvedimento in quanto istante in licenza, sia per il suo mandante, proprietario del fondo edificato abusivamente e qui ricorrente.

L'11 settembre 2002 l'__________ ha preso contatto con l'avv. __________ allo scopo di impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione in oggetto. A suo dire avrebbe concordato un appuntamento per il giorno seguente, al quale non ha potuto tuttavia comparire, poiché lo stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale per un grave malore. Evento, questo, che gli avrebbe impedito di rispettare il termine di ricorso e che giustificherebbe l'accoglimento della domanda di restituzione in intero.

La tesi non può essere condivisa, poiché l'improvviso malore dell'arch. __________ non è stato causale per l'inosservanza del termine. L'11 settembre 2002, l'arch. __________ non si è infatti limitato a concordare un appuntamento con l'avv. __________, ma alle 10:04 gli ha anche inviato con il fax del suo ufficio (__________) la decisione da impugnare. L'avv. __________, che il giorno seguente (12) ha appreso la notizia del ricovero in ospedale dell'arch. __________, disponeva dunque di sufficienti elementi per impugnare tempestivamente il provvedimento. Il ritardo non è da ascrivere all'improvvisa ospedalizzazione dell'arch. __________, ma è da imputare al patrocinatore del ricorrente, che, dopo aver ricevuto per fax alle 10:04 di mercoledì 11 la decisione da impugnare, rispettivamente alle 12:02 di giovedì 12 la procura debitamente firmata dal ricorrente RI 1, ha atteso sino alle 18.00 di lunedì 16 per inoltrare l'impugnativa. Circostanze, queste, che, pur emergendo chiaramente dagli atti, il Consiglio di Stato ha omesso di rilevare.

Seppur per motivi completamente diversi da quelli ritenuti dal Governo, non viola dunque il diritto la decisione di quest'ultimo di respingere l'istanza di restituzione in intero del termine di ricorso e di dichiarare irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato contro la decisione di diniego della licenza in sanatoria per le opere realizzate abusivamente sul fondo dell'insorgente.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 137. 137, 139 CPC; 3, 12, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ;   ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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