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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.10.2007 52.2007.187

29. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,670 Wörter·~13 min·10

Zusammenfassung

Riesame di una decisione di revoca di un permesso di domicilio

Volltext

Incarto n. 52.2007.187  

Lugano 29 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2007 di

RI 1 rappr. dal RA 1  

contro  

la risoluzione 15 maggio 2007 (n. 2418) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (riesame di una decisione di decadenza di un permesso di domicilio);

viste le risposte:

-    13 giugno 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

-    26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il cittadino dominicano RI 1 (1975) è entrato in Svizzera il 4 aprile 1991 per ricongiungersi con la madre __________, titolare di un'autorizzazione di domicilio nel nostro Paese, ottenendo anch'egli un identico permesso. L'insorgente ha una figlia, __________, nata il 13 agosto 1997 da una relazione con una connazionale residente nel canton __________. Durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente, che non ha mai terminato l'apprendistato, ha interessato sistematicamente le autorità giudiziarie penali del nostro Paese, segnatamente per violazione alla LStup, ed è stato minacciato di espulsione a tre riprese.

b. Per poter procedere al rinnovo del termine di controllo del permesso di domicilio scaduto dal 4 aprile 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha sollecitato a più riprese l'interessato, l'ultima volta il 15 marzo 2006, a consegnargli il passaporto e l'estratto del casellario giudiziale. Ritenuto che le diverse richieste erano sempre rimaste lettera morta, l'11 maggio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha pertanto dichiarato decaduto il permesso di domicilio di RI 1 sulla base degli art. 3 cpv. 1, 9 cpv. 3 lett. d LDDS; 5 ODDS e 1, 2 OEnS.

La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2006. Il Governo ha rilevato che l'interessato, a causa dei suoi precedenti penali, adempiva pure i requisiti per l'espulsione. Il giudizio non è stato impugnato.

c. Preso atto che la risoluzione governativa era cresciuta in giudicato, il 20 settembre 2006 dipartimento ha quindi fissato all'interessato un termine con scadenza il 31 ottobre successivo per lasciare il territorio cantonale. Un ricorso interposto contro tale ingiunzione è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2006.

                                  B.   Con decisione 15 marzo 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza di RI 1 volta a ottenere il riesame della decisione di decadenza del suo permesso di domicilio.

L'autorità dipartimentale ha ritenuto che la cura medica al metadone, intrapresa dall'interessato il 23 ottobre 2006 per uscire dalla tossicodipendenza, e la conclusione di un contratto di lavoro non fossero da considerare fatti nuovi e rilevanti, tali da modificare la precedente decisione.

                                  C.   Con giudizio 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo il gravame contro di essa interposto da RI 1.

Secondo l'Esecutivo cantonale, i fatti invocati dall'interessato non permettevano di rivedere il merito della vertenza in quanto, oltre a non essere rilevanti, non apportavano nulla di nuovo rispetto alla precedente decisione governativa, fondata sul fatto che l'interessato adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS a causa dei suoi precedenti penali. Il Consiglio di Stato ha inoltre indicato che il ricorrente aveva la possibilità di impugnare la decisione al Tribunale cantonale amministrativo, perché il dipartimento era entrato nel merito della domanda di riesame.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava quindi davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione dei suoi diritti di parte, perché il dipartimento non ha speso una parola sul fatto che il ricorso contro la decisione di decadenza del suo permesso di domicilio era stato inoltrato da sua madre senza la sua autorizzazione in quanto egli era in carcere.

Ritiene in seguito che vi siano le premesse per un riesame del caso. Sostiene di non poter rientrare nel paese d'origine, in quanto non vi sarebbero le possibilità di proseguire la cura metadonica attualmente in atto. Critica inoltre il Consiglio di Stato per non essersi chinato sull'esigibilità del suo allontanamento e per non aver dato peso al fatto che ha trovato un posto di lavoro.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento; quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii). Va comunque rilevato che, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso ordinario è ammissibile anche contro una decisione di decadenza di un permesso di domicilio ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LDDS (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325) o della sua revoca.

1.3. Ora, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 non è data perché l'autorità dipartimentale sarebbe entrata nel merito della domanda di riesame, ma dal fatto che la perdita di validità del permesso di domicilio di cui era titolare a suo tempo il ricorrente avrebbe aperto la via del ricorso ordinario al Tribunale federale.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In primo luogo, il ricorrente ritiene che i suoi diritti di parte non siano stati salvaguardati nel corso della procedura relativa alla decadenza del suo permesso di domicilio. Sostiene che all'epoca era in carcere e non aveva autorizzato sua madre a inoltrare il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato in qualità di sua rappresentante.

La censura è irricevibile in questa sede, in quanto doveva essere sollevata nell'ambito della procedura di revoca del permesso tramite un'istanza di restituzione in intero per inosservanza di un termine giusta gli art. 137 lett. a e 139 prima frase CPC, applicabili secondo il rinvio dell'art. 12 cpv. 1 PAmm (impedimento ad agire, a comparire o a chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta talmente tardi da renderne impossibile l’osservanza), entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Ora, dagli atti risulta che la sua scarcerazione è terminata il 25 settembre 2006 e che il 9 ottobre successivo egli ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordine di lasciare il territorio cantonale. Quantomeno a partire da quel momento egli era senz'altro al corrente che l'impugnativa inoltrata dalla madre contro la decisione dipartimentale di decadenza del permesso di domicilio aveva avuto esito negativo. Orbene, non risulta che nei successivi 10 giorni egli abbia presentato un'istanza di restituzione in intero per inosservanza di un termine.

Su questo punto, il gravame risulta manifestamente infondato.

                                   3.   3.1. La legge di procedura per le cause amministrative non regola l'istituto del riesame delle decisioni cresciute in giudicato. Dottrina e giurisprudenza, pur precisando che non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni cresciute in giudicato formale, eludendo la via del ricorso, riconoscono comunque il diritto di chiedere il riesame se le circostanze esistenti al momento della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi (RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 894 seg. e 1130 seg.). Previa verifica di questi presupposti, l'autorità alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può accogliere o respingere la domanda di riesame.

3.2. Se reputa che non sono dati i presupposti del riesame, perché le circostanze esistenti all'epoca dell'adozione del provvedimento non si sono nel frattempo modificate o perché i fatti e le prove addotte dall'istante non sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità respinge la domanda senza entrare nel merito del provvedimento da riesaminare. In questo caso, l'istante può impugnare la decisione di rigetto, ma può unicamente far valere che non v'erano sufficienti ragioni per rifiutare il riesame. L'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi su un'impugnativa proposta contro un provvedimento di diniego del riesame, può soltanto verificare se il rifiuto fosse giustificato o se invece l'istanza inferiore fosse tenuta ad entrare nel merito della domanda (DTF 109 Ib 251 consid. 4a). Può dunque soltanto esaminare se fossero dati i presupposti del riesame. In caso affermativo, l'autorità di ricorso si limita a cassare la decisione di rigetto della domanda di riesame ed a rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché entri nel merito della richiesta. Una verifica del merito della decisione di cui è chiesto il riesame le è per principio preclusa.

3.3. Se l'autorità ritiene invece che le circostanze si sono nel frattempo sensibilmente modificate o che i fatti o i mezzi di prova invocati dal richiedente sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità accoglie la domanda, entrando nel merito e rivedendo il provvedimento dedotto in riesame alla luce delle nuove circostanze o dei fatti e delle prove addotte a posteriori. La decisione di accoglimento della domanda di riesame (iudicium rescindens) è in genere implicita nel giudizio (iudicium rescissorium) che scaturisce dal riesame.

Il riesame può sfociare nella conferma della decisione riconsiderata o portare ad una nuova decisione, sostitutiva della decisione riesaminata, a seconda che siano dati o meno i presupposti per la revoca del provvedimento originario, ovvero a seconda che l'interesse riferito alla sicurezza giuridica prevalga su quello afferente all'attuazione del diritto oggettivo o viceversa (Scolari, op. cit. n. 868 seg.).

La decisione che ne scaturisce è comunque normalmente impugnabile davanti all'autorità di ricorso, che si pronuncia sul merito del nuovo provvedimento, emanato in sostituzione di quello originario, verificando se sono dati o meno i presupposti della revoca (Scolari, op. cit., n. 1137 e 1142).

                                   4.   4.1. In concreto, non si può ritenere che le circostanze esistenti al momento della decisione di decadenza del permesso di domicilio si siano nel frattempo modificate in misura rilevante e che siano dati i presupposti del riesame.

Innanzitutto il fatto che l'insorgente fosse finalmente entrato in possesso del passaporto nazionale valido, che il dipartimento gli aveva richiesto e l'assenza del quale aveva comportato la perdita dell'autorizzazione di domicilio, non è decisivo ai fini del presente giudizio. Giova infatti ricordare che, su ricorso, il Consiglio di Stato ha confermato la decadenza del permesso per altri motivi. Il Governo ha infatti ritenuto che RI 1 adempiva i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in quanto aveva dimostrato di non essersi integrato all'ordinamento elvetico.

Non è di rilievo nemmeno la circostanza secondo cui egli avrebbe iniziato un'attività lucrativa, in quanto la decisione dell'autorità non è vincolata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2 ODDS).

Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli l'asserita inesigibilità del suo rientro in Patria, per il fatto che da tempo starebbe seguendo una terapia metadonica nel nostro Paese. Secondo il certificato 23.10.06 del dr. med. __________ prodotto con l'istanza di riesame, la cura è iniziata solo dopo la crescita in giudicato della decisione sulla decadenza del suo permesso di domicilio ed è in ogni caso terminata alla fine del mese di luglio 2007. Del resto, nulla impedirebbe al ricorrente di richiedere un permesso di dimora per motivi di cura, qualora fosse dimostrata la necessità di proseguire la terapia metadonica esclusivamente in Svizzera.

4.2. Benché non fossero dati gli estremi per il riesame, il Consiglio di Stato è comunque entrato nel merito della domanda (v. pto 13 della risoluzione governativa impugnata). Certo, rilevando che non erano date le premesse, il dipartimento avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza e non indicare nel dispositivo che era respinta. D'altra parte, spettava all'Esecutivo cantonale rilevare tale imprecisione. Il giudizio impugnato non va quindi esente da critiche su questo punto.

Ad ogni buon conto, anche nel caso di un riesame completo della fattispecie, la richiesta andrebbe in ogni caso respinta. In effetti, facendosi condannare una dozzina di volte tra il 1997 e il 2006 per complessivi 34 mesi di detenzione, essenzialmente per reati in materia di stupefacenti, RI 1 ha dimostrato di non essersi assolutamente integrato nella nostra società, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta di adempiere le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, secondo cui uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone, tra l'altro, quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (ricorso al Consiglio di Stato, pag. 2).

Ora, di fronte a così tanti reati di tale gravità, solo delle relazioni molto solide con il nostro paese permetterebbero di ritenere l'interesse privato dell'insorgente prevalente su quello pubblico al suo allontanamento. Orbene, su questo aspetto bisogna considerare che, durante i 15 anni di soggiorno nel nostro Paese, egli non ha mai terminato l'apprendistato, non si è mai integrato professionalmente e, dal profilo famigliare, non ha né l'autorità parentale, né l'affidamento della figlia __________, nata il 13 agosto 1997, la quale vive con la madre. Inoltre, pur avendo lasciato la __________ all'età di 15 anni, in patria il ricorrente ha verosimilmente altri familiari e possiede senz'altro dei legami sociali e culturali, dal momento che vi è nato e vi ha trascorso la sua infanzia. Del resto, egli è ancora relativamente giovane: tornando a vivere nel suo Paese d'origine, non si troverà dunque confrontato a insormontabili problemi di risocializzazione. Nonostante alcune inevitabili difficoltà iniziali, il suo rientro appare pertanto tutto sommato esigibile.

Inoltre, per i motivi esposti in precedenza (consid. 4.1), non permette di mutare il giudizio il fatto che egli non potrebbe seguire un'eventuale cura metadonica nella __________.

Ne discende che la decisione è conforme al principio della proporzionalità, anche procedendo a un riesame del caso.

                                   5.   Infine, la richiesta dell'insorgente volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domanda.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

La tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b, 11 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.187 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.10.2007 52.2007.187 — Swissrulings