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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.08.2007 52.2007.174

6. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,089 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile situato in centro città. Limiti d'altezza di corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici

Volltext

Incarto n. 52.2007.174  

Lugano 6 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 2 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2211) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 settembre 2006 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di posare un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile situato nel centro (part. __________;

viste le risposte:

-    12 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-    12 luglio 2007 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 maggio 2006 la RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti, situato in via __________ (part__________) nel quartiere __________. L'impianto, composto da tre antenne a parallelepipedo e da un'antenna a parabola di 30 cm di diametro, verrebbe collocato nell'angolo nordovest e risulterebbe alto m 2.15 per rapporto alla quota del tetto, situato a m 25.35 dal suolo.

Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, con decisione 28 settembre 2006 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che l'antenna non rispettasse l'art. 9 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del quartiere __________ (NAPPQS) che limita l’altezza massima dei corpi tecnici a m 3.50 oltre a quella fissata per gli edifici.

                                  B.   Con giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità comunale. Nel contempo ha escluso che la licenza potesse essere rilasciata in applicazione dell'art. 39 RLE.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di diniego della licenza.

Riallacciandosi ad una precedente decisione di questo tribunale, l'insorgente rileva che l'impianto non modifica l'altezza dell'edificio. Pur costituendo una trasformazione eccedente la normale manutenzione, soggiunge, l'intervento non configurerebbe una trasformazione sostanziale. Non pregiudicando né l'interesse pubblico, né quello dei vicini sarebbero dati i presupposti per il rilascio di una licenza fondata sull'art. 39 RLE.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di costruzione. Le prove chieste dalle parti non appaiono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione. Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella dell'edificio sottostante (STA 14.7.2006 n. 52.5.192 in re RI 1).

2.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo esplicita disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri all'autorità decidente va riconosciuta la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio, che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile.

2.3. Nel quartiere __________ di __________, la conformazione dei tetti è disciplinata dall’art. 9 NAPPQS. In base a tale norma sui tetti piani è ammessa la creazione di corpi non destinati a contenere superfici computabili nella SUL (superficie utile lorda) e segnatamente di corpi tecnici che si elevano ad una quota massima di ml 3.50 oltre a quella concessa dal PP. La volumetria deve essere contenuta entro due ipotetici piani inclinati aventi una pendenza di 45 gradi, con origine nel punto d’intersezione fra la quota superiore della soletta ed il filo facciata; l’altezza supplementare è misurata rispetto a questa quota. (cpv. 1). I tetti piani principali, soggiunge la norma (cpv. 2), sono da considerare quali elementi architettonici ed essere adeguatamente risolti e disegnati, anche tramite la formazione di spazi attrezzati, di terrazzi o giardini pensili.

A differenza dell’art. 11 cpv. 1 NAPR, che limita l’altezza massima dei corpi tecnici a m 3.50 (dal livello del tetto) nelle restanti zone del PR, nel quartiere __________, l’altezza massima di questi manufatti è strettamente connessa all’altezza massima degli edifici definita dal piano 548-3 del PPQS. In questo quartiere, lo sviluppo verticale dei corpi tecnici è limitato dall’altezza massima dell’edificio maggiorata da un supplemento di m 3.50. L'altezza massima dei corpi tecnici non è dunque fissata per rapporto alla quota del tetto, ma per rapporto al livello del terreno sistemato ai piedi dell’edificio. Dall’art. 9 cpv. 2 NAPPQS si deduce che la limitazione dello sviluppo verticale dei corpi tecnici persegue finalità che trascendono il semplice scopo di contenere gli ingombri.

2.4. Lo stabile in esame, alto m 25.35 dal terreno sistemato, è situato in una zona in cui l’altezza massima degli edifici è limitata a m 16.50. A norma dell'art. 9 cpv. 1 NAPPQS, i corpi tecnici non devono dunque oltrepassare l’altezza di m 20.00 (m 16.50 + 3.50) dal livello del terreno sistemato ai piedi dell’edificio.

Nel caso concreto, l’impianto posato sul tetto verrebbe ad innalzarsi sino ad un’altezza di m 27.50 dal suolo. Non può dunque essere autorizzato perché oltrepassa in larga misura l’altezza massima prescritta da questa norma per i corpi tecnici. Invano obietta l'insorgente che l'impianto non supera l'altezza massima (m 3.50) prescritta dall'art. 9 cpv. 1 NAPPQS per i corpi tecnici e che l'altezza degli edifici si misura in corrispondenza delle facciate. Il limite l'altezza di queste sovrastrutture non è riferito al tetto, ma al suolo. L'interpretazione data dal municipio alla norma del diritto autonomo qui in esame è perfettamente conforme al diritto.

                                   3.   3.1. Giusta l’art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti, soggiunge la norma, possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, la norma permette di mantenere ed entro certi limiti di modificare la sostanza edilizia esistente in contrasto con il nuovo diritto. Escluse da tale garanzia sono le trasformazioni che incidono sulla sostanza edilizia esistente in misura talmente importante da relegare in secondo piano le finalità conservative. Per stabilire i limiti degli interventi ammissibili occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l’entità dell’intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati posti a confronto. Inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono sull’aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto (RDAT 1999 II n. 28; 1994 II n. 46, 1992 II n. 39; STA 3. 11.2004 n. 52.2004.325 in re IB; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 70 LALPT n. 516 seg.).

3.2. Nell’evenienza concreta, lo stabile su cui verrebbe installato l’impianto è stato costruito prima dell’entrata in vigore del PPQS. Il tetto piano dell’immobile è posto a m 25.35 dal livello del terreno sistemato. La sovrastante torretta dell’ascensore si situa a m 26.80 (+ m 1.45 dal tetto), mentre il camino raggiunge l’altezza di m 27.50 dal suolo (+ m 2.15 dal tetto). Tanto l’edificio principale, quanto manufatti sovrastanti costituiscono opere esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.

La controversa antenna verrebbe ad innalzarsi allo stesso livello del camino nell’angolo sudovest del tetto. Il municipio ha escluso che potesse essere autorizzata in base all’art. 39 RLE. Per quanto opinabile possa apparire all’insorgente, la decisione resiste alla critica. Essa non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la norma riserva all’autorità comunale in punto alla ponderazione degli interessi contrapposti. Non si può in effetti negare che, aggiungendo un ulteriore manufatto oltrepassante i limiti di altezza fissati dall’art. 9 NAPPQS, l’antenna aggravi in misura apprezzabile il contrasto già attualmente riscontrabile sul tetto dello stabile fra i corpi tecnici e l’altezza massima prescritta da tale norma. Né si può negare che l'impianto in oggetto alteri in misura significativa l'aspetto architettonico del tetto, che secondo l'art. 9 cpv. 2 NAPPQS deve essere adeguatamente risolto e disegnato. Il diniego della licenza non lede il diritto soltanto perché una diversa decisione, favorevole all’insorgente, avrebbe eventualmente potuto apparire altrettanto sostenibile.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non potendosi correggere il difetto imponendo ad esempio alla RI 1 di addossare le antenne al camino prescindendo da una rielaborazione dei calcoli delle emissioni di radiazioni non ionizzanti, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 9 NAPPQS di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

                                      4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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