Incarto n. 52.2007.167 52.2007.168 52.2007.170
Lugano 21 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) b) c)
RI 1 18 maggio 2007 della __________, , 21 maggio 2007 della __________, ,
contro
la decisione 11 maggio 2007 delle CO 3 che aggiudica alla __________ la fornitura di tre veicoli a gas;
viste le risposte:
- 29 maggio 2007 della __________;
- 12 giugno 2007 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 febbraio 2007 le CO 3 hanno indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di tre veicoli a gas naturale;
che il bando di concorso stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione;
- minor prezzo 50%
- caratteristiche tecniche, funzionalità, efficienza 30%
- disponibilità ed ubicazione del servizio manutenzione 20%
che il capitolato definiva espressamente le caratteristiche dei veicoli e degli accessori richieste;
che in tempo utile sono pervenute alle CO 3 le offerte di sette ditte del ramo; fra queste, v'erano:
quelle delle ricorrenti __________ e __________, entrambe di fr. 64'700.- per veicoli Citroen Berlingo;
quella delle ricorrente __________ di fr. 67'870.per veicoli Opel Combo, rispettivamente di fr. 67'920.- per veicoli Fiat Doblò;
quella della resistente __________ di fr. 66'970.- per veicoli Opel Combo;
che, previa valutazione, l'11 maggio 2007 le CO 3 hanno aggiudicato la commessa alla __________, classificatasi al primo posto in graduatoria con 98 punti su 100, davanti alla __________ ed alla __________, seconde a pari merito con 96 punti ed alla __________, terza con 94 punti;
che contro la predetta decisione la __________, la __________ e la __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo con tre succinti ricorsi, di analogo contenuto, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione della commessa ciascuna in proprio favore;
che le ricorrenti sostengono che i veicoli offerti dalla __________ sarebbero privi della ruota di scorta imperativamente richiesta dal capitolato, poiché il vano adibito al suo alloggiamento sarebbe occupato dal serbatoio del gas; l'offerta della __________ andrebbe o esclusa o valutata con un punteggio inferiore a quello assegnato per le caratteristiche tecniche;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il municipio di __________ per conto delle CO 3, nonché la __________, contestando le tesi delle insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipanti alla gara, le ricorrenti sono legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine; avendo il medesimo fondamento, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm),
che, non essendovi contestazione sui fatti, il giudizio può essere emanato in base agli atti (art. 18 PAmm);
che le offerte non conformi alle prescrizioni di gara vanno escluse dall'aggiudicazione; lo esigono imperativamente il principio di legalità e quello della parità di trattamento;
che nel caso concreto, i veicoli proposti dalla resistente __________ (OPEL Combo CNG) sono muniti di ruota di scorta; lo si deduce in modo chiaro ed inequivocabile dall'offerta inoltrata, che la prevede come opzione al prezzo di fr. 205.00;
che va quindi disattesa la domanda di estromettere l'offerta della __________, posta a giudizio dalle ricorrenti con riferimento ad un'asserita difformità per mancanza della ruota di scorta;
che irrilevante è il fatto che la ruota di scorta possa risultare alloggiata altrove rispetto alla sede prevista nei modelli a benzina;
che per le stesse considerazioni non può nemmeno essere accolta la richiesta delle ricorrenti di ridurre di 2 punti (da 98 a 96) il punteggio assegnato all'offerta della __________ dal profilo delle caratteristiche tecniche, della funzionalità e dell'efficienza energetica;
che tale valutazione appare pienamente sostenibile; non procede in particolare da un abuso del potere d'apprezzamento che le prescrizioni di gara riservavano alle committenti;
che per questo motivo vanno anzitutto disattese le contestazioni della __________, che con 96 punti rimane comunque al secondo posto;
che la richiesta della __________ di aumentare da 18 a 20 i punti assegnati alla sua offerta in base al criterio disponibilità ed ubicazione del servizio manutenzione e riparazione tecnicamente valido va disattesa;
che, non disponendo la __________ di un proprio servizio, appare sostenibile assegnarle un punteggio (18 punti) inferiore a quello attribuito alla __________ (20 punti), che assicura la necessaria assistenza per conto di questa ricorrente;
anche se la censura fosse accolta, l'aggiudicazione spetterebbe comunque alla resistente, poiché il punteggio della __________ (96 punti) rimarrebbe inferiore a quello della __________ (98 punti);
che analoga sorte va riservata alla censura sollevata dalla __________ con riferimento alla diversa valutazione delle sue offerte dal profilo del criterio relativo al servizio di riparazione (18 punti per i veicoli Opel Combo con servizi previsti a __________, rispettivamente 20 punti per i veicoli Fiat Doblò con servizi previsti a __________);
che anche se i servizi sui veicoli Opel Combo potessero essere eseguiti a __________ presso l'agenzia Fiat, anziché a __________ presso la concessionaria Opel ed il punteggio fosse da aumentare da 18 a 20 punti, rispettivamente da 96 a 98, l'offerta inoltrata dalla __________ non potrebbe entrare in considerazione per l'aggiudicazione, poiché non comprende la ruota di scorta imperativamente prescritta dal capitolato;
che sulla scorta della considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque senz'altro respinti;
che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
; ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario