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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.05.2007 52.2007.149

31. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,048 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione di massima dell'unificazione delle patenti d'esercizio pubblico relative ad un night e ad uno snack-bar in un'unica patente di locale notturno. Legittimazione attiva del comune, sul cui territorio sorgono gli esercizi pubblici, in una procedura di ricorso contro detta assicurazione.

Volltext

Incarto n. 52.2007.149  

Lugano 31 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 del

RI 1  

contro  

la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato (n. 1919) che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 novembre 2006 con cui l'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima l'unificazione delle patenti d'esercizio pubblico relative al night __________ ed allo snack–bar __________;

viste le risposte:

-    11 maggio 2007 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

-    16 maggio 2007 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 17 luglio 2006 CO 1 ha chiesto all'Ufficio dei permessi di assicurargli in via di massima il rilascio di un'unica patente di locale notturno, risultante dall'unificazione delle patenti relative al night __________ ed allo snack-bar __________, situati nella frazione di __________ di __________;

che, sollecitato ad esprimere un preavviso sulla domanda, il municipio di RI 1 ha comunicato all'autorità cantonale di voler attendere l'esito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;

che con decisione 21 novembre 2006 l'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato l'assicurazione di massima richiesta, subordinandola a determinate condizioni;

che con giudizio 17 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso inoltrato dal comune di RI 1 contro la predetta risoluzione dell'Ufficio dei permessi;

che contro il predetto giudizio, il comune soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme alla controversa assicurazione di massima, ed in via subordinata, che gli atti siano retrocessi affinché entri nel merito dell'impugnativa;

che il comune insorgente sostiene in pratica di essere legittimato a ricorrere in quanto portavoce degli interessi degli abitanti della frazione di __________, già attualmente disturbati in modo intollerabile dall'attività del locale notturno esistente;

che il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia da CO 1, beneficiario della controversa assicurazione, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;

che il comune è legittimato ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato gli ha negato la qualità per impugnare l'assicurazione di massima rilasciata dall'Ufficio dei permessi al resistente CO 1; se fosse legittimato ad impugnare anche questo provvedimento è questione di merito che verrà esaminata qui appresso;

che secondo l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la qualità per agire in giudizio in via di ricorso presuppone anzitutto che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che la contraddistingue da quella degli altri membri della collettività;

che l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca; deve insomma difendere un interesse degno di tutela;

che per principio il comune è legittimato ad interporre ricorso amministrativo o di diritto amministrativo alle stesse condizioni applicabili ai semplici cittadini (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 8);

che in materia di rilascio di patenti di esercizi pubblici questo tribunale ha a lungo negato al comune la facoltà di ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale;

che con sentenza 1. febbraio 1995 in re comune di C., questo tribunale ha cambiato la prassi, riconoscendo ad un comune la legittimazione attiva ad impugnare una patente di locale notturno rilasciata dall'autorità cantonale;

che per brevità ci si limita a rinviare alle considerazioni sviluppate in quel giudizio, pubblicato in RDAT II-1995 n. 18, che la decisione governativa impugnata riproduce in larga misura;

che senza particolari motivazioni il Consiglio di Stato si scosta tuttavia dalle conclusioni alle quali era pervenuto questo tribunale in quella sentenza;

che il giudizio governativo sottace, in particolare, che questo tribunale in quella sentenza aveva ritenuto che il nesso intercorrente fra l'oggetto del provvedimento impugnato e l'ente pubblico, tenuto per legge a tutelare la quiete e la tranquillità (art. 107 LOC), fosse stretto ed intenso, ovvero qualificato, almeno quanto il rapporto che lega tale provvedimento ai proprietari di stabili situati in prossimità del locale notturno, solitamente disturbati da questo genere d'insediamenti;

che il giudizio impugnato, pur di evitare di entrare nel merito dell'impugnativa, si richiama inoltre a sentenze più remote di questo stesso tribunale per negare che il comune sia portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale ad evitare situazioni atte a pregiudicare i suddetti beni di polizia;

che il semplice fatto che l'oggetto del ricorso in esame sia un'assicurazione di massima e non una patente d'esercizio pubblico non giustifica un ripristino della prassi vigente prima del cambiamento di giurisprudenza inaugurato dalla sentenza di questo tribunale sopra menzionata;

che, stando così le cose, la domanda subordinata del ricorso va accolta, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli dal comune di RI 1;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato (n. 1919) è annullata;

1.2.           gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito del ricorso inoltratogli dal comune di RI 1.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ;   ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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