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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.03.2008 52.2007.140

14. März 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,477 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Posa di un cartello pubblicitario fuori della zona edificabile

Volltext

Incarto n. 52.2007.140  

Lugano 14 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1670) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 novembre 2006 con cui il CO 1 le ha negato il permesso di posare un carrello pubblicitario su un terreno (part. 512) situato fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-    ..9 maggio 2007 del municipio di __________;

-    15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 18 settembre 2006 la ricorrente RI 1, analogamente sollecitata, ha chiesto al municipio di __________ l'autorizzazione per lasciar stazionare un carrello pubblicitario su un terreno (part. 512), situato nella zona agricola, a lato della strada cantonale che collega __________ a __________. L'impianto, montato su un carrello mobile, è costituito da un telaio verticale di circa m 4 x 3, destinato a sorreggere dei pannelli pubblicitari intercambiabili.

Alla domanda, stesa sull'apposito formulario previsto per le domande di costruzione, si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale a costruire fuori della zona edificabile.

Facendo proprio il preavviso dell'autorità cantonale, il 28 novembre 2006 il municipio ha negato la licenza edilizia.

                                  B.   Con giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.

Pur rilevando che la domanda per esporre un impianto pubblicitario mobile non era stata preavvisata dall'Ufficio per la segnaletica stradale, il Governo ha comunque ritenuto che il diniego della licenza non prestasse il fianco a critiche.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di diniego della licenza.

L'insorgente eccepisce in sostanza la competenza del municipio a statuire sulla domanda di installare un impianto pubblicitario mobile. Trattandosi di un impianto esposto soltanto provvisoriamente, la LE non sarebbe applicabile.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non formulano osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 18 LImp. La legittimazione attiva dell'insorgen-te è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge dalle fotografie annesse all'incarto ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

2.2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LImp 2000, in vigore al momento della decisione del Consiglio di Stato, l'esposizione di ogni impianto pubblicitario ai sensi dell'art. 1 soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, che viene rilasciata a titolo precario. Le autorizzazioni per impianti situati al di fuori del perimetro della zona edificabile sono accordate dal Dipartimento del territorio (art. 4 cpv. 1 e 2 LImp). I municipi rilasciano invece le autorizzazioni per gli impianti situati all'interno delle località, ovvero della zona edificabile (art. 5 cpv. 1 LImp). Dal profilo dell'ordinamento delle competenze, la nuova legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp 2007), entrata in vigore il 20 aprile 2007 (BU 2007, 135), si è limitata a conferire al Consiglio di Stato le competenze che sino a quel momento erano attribuite al Dipartimento del territorio.

2.2. La domanda di posa di un impianto pubblicitario, dispone l'art. 11 cpv. 1 LImp 2000, non esonera dall'obbligo di presentare anche una domanda o una notifica di costruzione secondo la legge edilizia cantonale, se l'impianto presenta caratteristiche che richiedono una licenza edilizia. La norma esclude a priori l'applicabilità dell'art. 1 cpv. 3 LE, che dispensa dall'obbligo di chiedere la licenza edilizia i progetti disciplinati in dettaglio da altre leggi (lett. a), nonché le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (lett. b).

La procedura di rilascio del permesso di costruzione si applica in particolare quando l'impianto, per dimensioni, ubicazione ed impatto ambientale è atto ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni dal territorio (cfr. art. 7 cpv. 2 RLImp). Possono esserne esentati soltanto gli impianti di importanza minore, irrilevanti da questo profilo (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 8; Leutenegger; Das formelle Baurecht der Schweiz; II. ed., n. 82-89; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürcherischem Recht, n. 177 ss.).

2.3. La procedura di rilascio dell'autorizzazione secondo la LImp 2000 è da coordinare con quella di rilascio del permesso di costruzione (cpv. 2). La procedura direttrice, secondo l'art. 7 della legge sul coordinamento delle procedure (LCoord), entrata in vigore all'inizio dell'anno, è di principio quella dell'autorizzazione a costruire. In quest'ottica , l'art. 13a LE stabilisce che se le indicazioni richieste dalla Llmp sono presentate con la domanda di costruzione, la licenza edilizia vale anche quale autorizzazione ai sensi della LImp.

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, la ricorrente ha inoltrato al municipio due formulari, destinati a chiedere l'autorizzazione per l'esposizione di impianti pubblicitari, rispettivamente la licenza edilizia per lasciar stazionare un carrello, adibito ad impianto pubblicitario mobile, su un piccolo appezzamento di terreno situato nella zona agricola di __________, fuori dal perimetro della zona edificabile. Preso atto dell'opposizione del Dipartimento del territorio, che ha ritenuto insoddisfatte le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT, con la decisione qui in esame, confermata dal Consiglio di Stato, il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza edilizia richiesta.

3.2. L'insorgente contesta la competenza del municipio a statuire nel merito delle domande, asserendo che la decisione, stando all'art. 4 LImp 2000, spetterebbe esclusivamente al Dipartimento del territorio, poiché l'impianto pubblicitario è ubicato fuori della zona edificabile. Trattandosi di un impianto mobile e provvisorio, argomenta, la LE non sarebbe applicabile.

La tesi della ricorrente va senz'altro respinta, già perché contraria al principio della buona fede. Dopo aver inoltrato una domanda di costruzione, la __________ è malvenuta a contestare l'appli-cabilità della LE. Per contestare l'applicabilità di questa legge e l'esigenza di conseguire una licenza edilizia, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione. Avendovi dato seguito senza riserve, essa ha implicitamente riconosciuto che l'impianto soggiace a permesso di costruzione. Il suo comportamento processuale è palesemente contraddittorio. È invero evidente che dopo aver chiesto al municipio di rilasciarle la licenza edilizia la __________ agisce contra factum proprium quando sostiene che non occorre alcun permesso di costruzione. In quanto contrario al principio della buona fede, il suo comportamento non può essere tutelato (cfr. Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V. ed., n. 76 B I seg.).

3.3. Nel merito, la decisione del municipio, adottata su preavviso vincolante del Dipartimento del territorio, non presta il fianco a critiche di sorta. I difetti di coordinazione, in particolare il mancante preavviso dell'Ufficio della segnaletica stradale, non sono comunque tali da inficiare le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità cantonale. Le manchevolezze imputabili all'autorità cantonale non hanno in particolare menomato i diritti di difesa dell'insorgente. È d'altro canto innegabile che già l'approntamento, all'interno della zona agricola, di uno stallo riservato allo stazionamento duraturo di un carrello mobile adibito ad impianto pubblicitario soggiace a permesso di costruzione. Rilevante, dal profilo dell'ordinamento delle utilizzazioni del territorio, non è infatti soltanto lo stazionamento effettivo del carrello, che non è comunque occasionale e contingente, ma anche la sottrazione, relativamente stabile, di terreno alla destinazione definita dal PR, per scopi estranei all'attività agricola.

3.4. La conclusione non sarebbe più favorevole alla ricorrente qualora alla fattispecie fosse applicata la nuova LImp 2007, entrata nel frattempo in vigore. L'art. 2 cpv. 3 LImp 2007 assoggetta infatti ad essa anche gli impianti pubblicitari montati su veicoli che stazionano su fondi pubblici e privati con scopi prettamente pubblicitari. Finalità, quest'ultima, che nel caso in esame appare manifestamente data.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto. Nemmeno la ricorrente pretende invero che siano dati i presupposti per il rilascio di un'autorizza-zione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT per riservare una porzione della zona agricola a spazio di sosta per un carrello pubblicitario mobile.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 4, 11, 18 LImp 2000; 7 RLImp; 1, 7, 13a, 21 LE; 16, 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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