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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.08.2007 52.2007.106

10. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,999 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione

Volltext

Incarto n. 52.2007.106 52.2007.122 52.2007.124 52.2007.126    

Lugano 10 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a.     b.       c.       d.

29 marzo 2007 di RI 1, ,   16 aprile 2007 di __________, patr. dall’avv. __________, ,   16 aprile 2007 di __________, patr. dall’avv. __________, ,   16 aprile 2007 di __________, patr. dall’avv. __________, ,  

contro  

la decisione 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1344) che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso la decisione 25 agosto 2006 del municipio di __________ di posare un segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni in corrispondenza dell'incrocio fra via __________ e via __________ nel centro storico;

viste le risposte:

-    11 aprile 2007 dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;

-    17 aprile 2007 del Consiglio di Stato;

-    30 maggio 2007 del municipio di __________;

al ricorso di;

-    24 aprile 2007 del Consiglio di Stato;

-    27 aprile 2007 dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;

-    30 maggio 2007 del municipio di __________;

ai ricorso di __________, __________ e __________;

preso atto della replica 19 giugno 2007 della ricorrente RI 1 e delle dupliche:

-          25 giugno 2007 dell'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio;

-          26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-          27 giugno 2007 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 agosto 2006 il municipio di __________ ha deciso di posare in corrispondenza dell'incrocio fra via __________ e via __________, nel centro storico cittadino, un segnale 2.01 di "divieto generale di circolazione nelle due direzioni", abbinato ad una tavola complementare recante l'indicazione "eccezioni con permesso municipale (simbolo bicicletta) autorizzati". La decisione, fondata sulla risoluzione n. 128 dell'aprile 2002 con cui il Dipartimento del territorio ha delegato al municipio di __________ una serie di competenze in materia di segnaletica stradale, è stata pubblicata sul FU n. 70 del 1° settembre 2006 (pag. 5715).

Contro tale provvedimento si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti citati in ingresso, che assieme ad altri insorgenti, ne hanno chiesto l'annullamento.

                                  B.   Con giudizio 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative e confermato il provvedimento.

Illustrato il quadro giuridico di riferimento, il Governo ha in sostanza ritenuto che il divieto in contestazione si fondasse su una base legale chiara, rispondesse ad un sufficiente interesse pubblico e rispettasse il principio di proporzionalità e gli altri diritti costituzionali, di cui gli insorgenti lamentavano la lesione. In quanto volto soprattutto a sopprimere il traffico parassitario che transita attraverso via __________ e via __________i per raggiungere la piazza __________ senza passare dalla rotonda di piazza __________, sarebbe pienamente giustificato. Non presentando connotazioni di natura pianificatoria, la mancanza di un valido piano viario non osterebbe all'adozione del divieto, peraltro conforme alle indicazioni del piano direttore, del piano regionale dei trasporti ed alla zona d'incontro che il comune intende introdurre nel centro storico cittadino.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i quattro ricorrenti menzionati in epigrafe sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al divieto censurato. Con distinti ricorsi, di analogo ed in parte identico contenuto, gli insorgenti ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.

a. Secondo i ricorrenti __________, __________r e __________, il divieto in contestazione, sprovvisto di qualsiasi motivazione, costituirebbe un provvedimento avventato, non integrato in un piano generale del traffico, che non terrebbe inoltre conto degli studi in corso per introdurre una zona d’incontro nel centro storico.

Il divieto, soggiungono, non si fonderebbe su una base legale sufficiente, poiché il comune di __________ è privo di un regolamento che disciplini in modo astratto e generale l’esercizio dei poteri delegatigli dal cantone in materia di segnaletica stradale. L’inte-resse pubblico a sopprimere il traffico parassitario di attraversamento della città vecchia non sarebbe peraltro documentato e sarebbe comunque insufficiente a giustificare il divieto. Il provvedimento sarebbe inoltre sproporzionato, poiché basterebbe impedire la svolta a sinistra verso piazza __________ in corrispondenza dello sbocco di via __________ su piazza __________. Esso colpirebbe inoltre in misura eccessiva gli abitanti di via __________ e le attività commerciali che vi sono insediate. Le eccezioni previste dalla tavola complementare non basterebbero a mitigarne i disagi.

Il divieto, proseguono i ricorrenti, costituirebbe d’altro canto una misura pianificatoria. Andrebbe quindi adottato nell’ambito di una variante del PR. La mancanza di un piano viario non abiliterebbe il municipio a procedere mediante provvedimenti puntuali. Né la chiusura di via __________ al traffico, prevista dal piano viario allo studio, permetterebbe di anticipare il provvedimento.

Il divieto, conclude il ricorrente __________, pregiudicherebbe le sue proprietà, nelle quali sono insediati un albergo garni e lo studio dentistico del ricorrente __________, impedendo ai clienti di raggiungerle in auto. Esso violerebbe pertanto anche la garanzia costituzionale della proprietà e quella della libertà economica.

b. Analoghe considerazioni sono sviluppate dalla ricorrente RI 1, che insiste soprattutto sulla mancanza di un piano viario. Circostanza, questa, che impedirebbe al municipio di disciplinare il traffico mediante provvedimenti puntuali, non inquadrati in un contesto organico e coerente.

Il transito attraverso via __________, soggiunge l'insorgente con la replica, servirebbe peraltro ad alleggerire il carico di traffico sulla rotonda di piazza __________, che non sarebbe in grado di smaltirlo nelle ore di punta.

                                  D.   All’accoglimento dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.

L'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio si è invece astenuta da una presa di posizione.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione della legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr). La legittimazione attiva dei ricorrenti __________ e __________, proprietario il primo, locatario il secondo, di immobili accessibili da via __________, è certa (art. 43 PAmm). Dubbia è per contro la qualità per agire del ricorrente __________, titolare di una farmacia situata all'estremità ovest di piazza __________, che non è comunque raggiungibile con l'auto da via __________. Parimenti dubbia è la legittimazione attiva della ricorrente RI 1, che, abitando in via __________, non sembra direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato. La questione può comunque essere lasciata aperta, poiché i ricorsi di __________ e di __________, maggiormente toccati degli altri due insorgenti dal divieto in contestazione, devono comunque essere esaminati nel merito.

I ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le ulteriori prove chieste dai ricorrenti (testi, perizia) non appaiono atte a procurare la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi ed il problema del traffico parassitario, che utilizza via __________ per raggiungere rapidamente piazza __________ dalle zone di __________, dei __________i e di __________, senza passare dalla rotonda di piazza __________, sono perfettamente noti a questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi di prescrizioni del traffico su via __________ strada che rappresenta l’unico sbocco per il traffico proveniente da via __________, da via __________ e da via __________ verso piazza __________, rispettivamente, svoltando illecitamente a sinistra, verso piazza __________ (STA 25.2.2002 n. 52.2002.61 in re comune di __________).

La stessa ricorrente RI 1 ne dà atto in sede di replica.

                                   2.   Base legale

2.1. Giusta l’art. 3 cpv. 2 LALCStr, il Dipartimento del territorio, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

Avvalendosi della facoltà concessagli da tale norma, con risoluzione n. 128/2002, il Dipartimento del territorio ha delegato al municipio di __________ la competenza ad adottare i divieti, le limitazioni e le prescrizioni stabilite all'art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr.

2.2. Secondo i ricorrenti __________, __________ e __________, la delega in questione non costituirebbe una base legale sufficiente. Mancherebbe in particolare un regolamento comunale che disciplini l’esercizio delle facoltà delegate al municipio dall’autorità cantonale. L’eccezione è priva di qualsiasi fondamento. Le prerogative delegate dal Dipartimento del territorio agli esecutivi comunali in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 LALCStr possono essere immediatamente esercitate dal municipio nel quadro dei poteri conferitigli dall’art. 106 lett. d LOC. Non occorre alcun regolamento comunale che stabilisca ulteriormente, in modo astratto e generale, le modalità con cui tale potere può essere esercitato.

                                   3.   Obbligo di motivazione

3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1). Anche le prescrizioni locali del traffico devono essere sorrette da un’adeguata motivazione. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. I destinatari del provvedimento devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.

3.2. In concreto, la controversa decisione del municipio di vietare la circolazione su via __________ non è stata corredata da alcuna particolare giustificazione. In sede di risposta ai ricorsi inoltrati da numerosi confinanti al Consiglio di Stato, l’autorità comunale l’ha comunque giustificata con la necessità impellente di eliminare il traffico parassitario che utilizza questa strada per raggiungere piazza __________, evitando la rotonda di piazza __________. I ricorrenti hanno potuto prendere compiutamente posizione su questa motivazione suppletoria inoltrando un allegato di replica al Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione (art. 56 PAmm). Nella misura in cui era dato, il difetto di motivazione lamentato dagli insorgenti è stato dunque sanato.

                                   4.   Diritto di essere sentito

Prima di adottare una decisione l'autorità è in linea di massima tenuta a sentire i diretti interessati. Nel caso di provvedimenti di carattere concreto e generale (Allgemeinverfügungen), ovvero rivolti ad una cerchia più o meno vasta ed indeterminata di destinatari, non sussiste tuttavia un diritto di essere preventivamente ed individualmente sentiti. Restano riservati i casi in cui tali provvedimenti toccano alcuni destinatari in misura maggiore di altri. Nel caso di limitazioni della circolazione volte a moderare il traffico, la dottrina reputa che dovrebbero essere sentiti gli abitanti delle strade toccate da tali provvedimenti (Tobias Jaag, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, ZBl 1986, pag. 289 seg., 297 seg.; Roger Marco Meier, Verkehrsberuhigungsmassnahmen nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, 1989, pag. 239). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che la procedura speciale, retta dall'art. 107 OSStr, escluda un diritto di essere preventivamente sentito e che gli interessati abbiano la possibilità di esprimersi soltanto in sede di ricorso (STF 14.10.1994 in ZBl 1995, pag. 508 consid. 4/4aa; BVR 2004 pag. 363 seg.; BR 2005, 129).

L'eccezione di violazione del diritto di essere sentito sollevata dai ricorrenti __________, __________ e __________, va quindi respinta.

                                   5.   Pianificazione del traffico

5.1. Nel nostro Cantone le strade locali sono pianificate dai comuni nel quadro della pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 LStr), più precisamente mediante l'adozione del piano del traffico in sede di piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. p LALPT, 9 RLALPT). Detto strumento deve in particolare fissare la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Per poter permettere un conveniente, coordinato perseguimento dei principi e degli obiettivi pianificatori consegnati agli art. 1 e 3 LPT, nonché degli art. 2 e 25 LALPT, l'espletamento di questo compito deve poter includere la facoltà di definire l'utilizzazione che potrà essere fatta della rete viaria locale, ponendo - laddove necessario - divieti, limitazioni od altre prescrizioni. Del resto la suddivisione operata a titolo esemplificativo all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT in vie di comunicazione, vie ciclabili e pedonali, sentieri e posteggi pubblici sottende già di per sé l'obbligo dell'autorità pianificatoria competente ad operare una scelta in punto alle possibilità di utilizzazione delle singole componenti del piano viario (STA 2 febbraio 1998 n. 52.97.217-224 in re R., D. e L. consid. 4.4.).

5.2. Il comune di __________ risulta tuttora sprovvisto di un piano del traffico, concepito in modo organico e coerente, conforme alla pianificazione di rango superiore e valido per tutta la città. Gli studi in corso non si sono per il momento ancora concretizzati in un messaggio municipale da sottoporre al consiglio comunale per l'adozione. Allo stadio di progetto si trova anche il piano per la zona d'incontro (ZI), che l'autorità comunale intende istituire nel centro storico della città.

In tali circostanze, vanno senz'altro disattese tutte le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alla carente pianificazione del traffico. La mancanza di un piano viario, componente essenziale di qualsiasi pianificazione del territorio, non preclude affatto al municipio la facoltà di intervenire con singoli provvedimenti, di natura puntuale, volti a disciplinare la circolazione nell'attesa che venga adottato ed approvato un piano organico e coerente del traffico. Contrariamente a quanto i ricorrenti pretendono, una diversa conclusione, che impedisse al municipio di disciplinare il traffico sulle strade comunali fintanto che il comune non si sia dotato di un piano viario vincolante, produrrebbe conseguenze manifestamente inaccettabili. Va da sé, che quando il piano viario entrerà in vigore occorrerà procedere ad una verifica della legittimità delle singole misure adottate in precedenza: compresa quella qui in discussione, che dovrà essere revocata se non risultasse conforme alle indicazioni di tale piano.

                                   6.   Interesse pubblico

6.1. L'interesse pubblico è un concetto dinamico, che permea tutta l'attività dello Stato ed evolve con la società, riflettendone esigenze ed aspirazioni (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 57 B I seg.; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa, che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Una prescrizione volta a limitare la circolazione è sorretta da un sufficiente interesse pubblico quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.

Censurabili, da parte di questo tribunale, sono soltanto le ponderazioni degli interessi contrapposti che integrano gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm), in quanto procedenti da apprezzamenti soggettivi, fondate su considerazioni estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.

6.2. Via __________ è una strada situata nel quartiere del centro storico di __________, che collega via __________ a via __________, la quale sbocca su via __________. La strada, lunga un centinaio di metri e larga circa tre metri nel punto più stretto, è percorribile soltanto in discesa, tra le 0600 e le 2300. È priva di marciapiedi ed è caratterizzata dalla presenza su entrambi i lati di vecchi edifici, ad uso residenziale e commerciale, che si aprono direttamente sulla pubblica via. Stando ai rilievi operati dall’autorità comunale nella primavera e nell’autunno del 2002, ripetuti nell’autunno 2006, la strada è percorsa giornalmente da oltre un centinaio di veicoli all’ora.

Il municipio ha giustificato il divieto con l’intenzione di eliminare il traffico parassitario, che utilizza __________ per scendere da __________, dai __________i e dalla città vecchia in piazza __________ o nei quartieri bassi, transitando in seguito da via __________ ed evitando, sia pur con manovre illecite, di passare per la rotonda di piazza __________, spesso intasata nelle ore di punta. Si tratta di una scorciatoia assai nota agli automobilisti __________ ed a questo tribunale, la cui esistenza è attestata dalla stessa ricorrente RI 1, oltre che dal volume di traffico, manifestamente superiore a quello indotto dagli abitanti e dai piccoli commerci che si affacciano su via __________, su via della __________ e sulla sottostante via __________.

Ritenendo che l’interesse pubblico ad eliminare il traffico parassitario superasse l’interesse privato dei ricorrenti ad accedere con i veicoli alle loro abitazioni ed ai loro commerci, il municipio non è incorso in alcuna violazione del diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti operata dall’autorità comunale è perfettamente sostenibile. L’interesse pubblico a canalizzare il traffico veicolare, soprattutto quello di transito, verso la rotonda di piazza __________ e da qui semmai verso la galleria __________ si inserisce nel quadro della pianificazione regionale del traffico, che attribuisce a quest’opera il compito di ridurre nella  misura massima possibile il traffico attraverso l’agglomerato formato dai comuni di __________, __________ e __________. L’interesse pubblico a limitare gli inconvenienti derivanti dal traffico non è dunque circoscritto a coloro che abitano lungo le summenzionate strade del centro storico, ma tocca anche gli abitanti di zone più discoste, che si estendono anche oltre i confini della città. A questo importante interesse pubblico si contrappone quello privato dei ricorrenti, che vorrebbero continuare ad usufruire della possibilità di circolare in auto su via __________. L’interesse del ricorrente __________, titolare di una farmacia situata sotto i portici di piazza __________, è sicuramente inferiore a quello pubblico considerato dal municipio. Già oggi, infatti, la sua farmacia non è raggiungibile in auto passando da via __________. Parimenti soccombente è l’interesse fatto valere dalla ricorrente RI 1, la cui abitazione rimane liberamente accessibile in auto da via __________. Di un certo rilievo è soltanto l’interesse fatto valere dai ricorrenti __________ e __________, l’uno titolare dell’albergo __________, l’altro di uno studio dentistico, entrambi situati lungo via __________, che vorrebbero fosse mantenuta la possibilità per i loro clienti di raggiungere in auto i rispettivi stabilimenti. Nemmeno nel loro caso, la decisione del municipio di considerare prioritario l’interesse pubblico ad eliminare il traffico parassitario dalla città vecchia appare insostenibile.

Vanno dunque disattese le censure sollevate dai ricorrenti in relazione all’esistenza di un interesse pubblico sufficiente a legittimare la controversa prescrizione locale del traffico.

                                   7.   Proporzionalità

7.1. Giusta l'art. 101 cpv. 3 OSStr, i segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili. Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, dispone poi l'art. 107 cpv. 5 OSStr, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni.

Al pari di qualsiasi misura amministrativa, anche le prescrizioni locali concernenti il traffico devono rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi essere idonee, necessarie ed adeguate ai fini del conseguimento dello scopo perseguito (DTF 115 Ia 31; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 58 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. , parte generale, n. 595 seg.).

L'idoneità è data quando la misura adottata costituisce il mezzo corretto per ottenere il risultato auspicato. La misura è quindi inidonea se esplica inutili effetti collaterali, se non è abbastanza efficace o se con il pretesto di perseguire uno scopo mira in realtà a conseguire un altro obbiettivo. Il requisito della necessità è invece soddisfatto allorché il provvedimento, scelto fra più opzioni idonee a raggiungere un certo risultato, rispetta la libertà nella misura massima possibile. Va dunque adottata la misura meno restrittiva. Rispondono infine al requisito dell'adeguatezza o della proporzionalità in senso stretto i provvedimenti che si situano in un rapporto ragionevole con il risultato previsto. Anche se idonea e necessaria, una misura può apparire comunque inadeguata se impone restrizioni eccessive (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem).

7.2. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che per eliminare il traffico parassitario da via __________ e dalle strade che portano a piazza __________, il divieto in contestazione costituisse l’unica misura adeguata. I ricorrenti contestano questa deduzione, obiettando in particolare che sarebbe sufficiente rafforzare l’obbligo di svolta a destra per i conducenti provenienti da via __________i che si immettono su piazza __________, in modo da convogliare comunque il traffico verso la rotonda di piazza __________.

Il controverso divieto costituisce una misura sicuramente idonea ad eliminare l’ingente volume di traffico che transita su via __________ nell’intento di scansare la rotonda di piazza __________. L’efficacia del provvedimento è certa. Nemmeno i ricorrenti la mettono in discussione. Il divieto costituisce d’altro canto una misura necessaria. L’esperienza ha chiaramente dimostrato che l’obbligo di svolta a destra, esposto in corrispondenza dello sbocco di via __________ su piazza __________, non impedisce comunque ai conducenti di svoltare a sinistra per dirigersi verso piazza __________ o __________ e raggiungere poi, semmai, __________ e __________, attraverso via delle __________ e via __________, senza transitare né dai semafori dell’imbarcadero, né da piazza __________. Basti al riguardo considerare che dopo la posa del segnale in questione nel 2002 il traffico è addirittura aumentato di un buon 20% (2006: oltre 2'000 movimenti). Invano sostengono i ricorrenti che la posa di ostacoli fisici costituirebbe una misura più adeguata e maggiormente rispettosa dei loro interessi. Se la presenza di paletti, oltre che del segnale di svolta obbligatoria a destra, non è in grado di indurre i conducenti a desistere dalla svolta a sinistra, è altamente improbabile, per non dire escluso, che questo risultato possa essere conseguito mediante uno spartitraffico o un altro ostacolo fisico. Il sacrificio imposto ai ricorrenti non è d’altra parte intollerabile. La chiusura dei centri storici al traffico motorizzato è considerata ovunque una misura sopportabile. Il regime di eccezioni previsto dalla tavola complementare è d’altro canto atto a mitigare le conseguenze che il divieto in contestazione comporta per i residenti e per i commercianti.

                                   8.   Libertà economica e garanzia della proprietà.

8.1. Gli operatori economici possono richiamarsi alla libertà economica (art. 27 Cost. fed.) ed alla garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost. fed.) anche per contestare la soppressione di un accesso veicolare alla loro azienda od una limitazione della circolazione eccessivamente gravosa. Da queste libertà costituzionali non possono tuttavia dedurre alcun diritto ad un accesso esente da qualsiasi limitazione o al mantenimento del collegamento più breve con le vie di transito (DTF 126 Ia 213 consid. 3a; ZBl 1998 pag. 379 consid. 5; Tobias Jaag, op. cit., pag. 309).

8.2. Nel caso concreto, già si è visto come il divieto in contestazione lasci sostanzialmente immutate le attuali possibilità di accesso all'abitazione della ricorrente RI 1 od alla farmacia del ricorrente __________. La limitazione colpisce invece in misura apprezzabile l’albergo garni del ricorrente __________ e lo studio dentistico del ricorrente __________. Entrambi gli stabilimenti commerciali rimangono comunque ancora accessibili con veicoli. Il divieto non è totale ed assoluto. La tavola complementare che lo accompagna permette al municipio di concedere deroghe. Spetterà all'autorità comunale evitare che le conseguenze del divieto divengano eccessivamente gravose per gli operatori economici in questione, autorizzando non solo residenti e fornitori, ma eventualmente anche tassisti ed altri soggetti meritevoli, che non occorre qui indicare. Il tragitto che i clienti dell'albergo ed i pazienti del medico dentista sono costretti a compiere a piedi si riduce d'altro canto al tratto di strada in leggera discesa, lungo un centinaio di metri al massimo, che separa gli stabili del ricorrente __________ dall'intersezione fra via __________ e via __________. Tratto che non può comunque essere considerato eccessivo.

                                   9.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 27 Cost. fed., 10 LALCStr; 206 LOC; 107 OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 Pamm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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