Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2007 52.2007.100

3. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·711 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Aggiudicazione trasporto fanghi freschi

Volltext

Incarto n. 52.2007.100  

Lugano 3 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 marzo 2007 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 15 marzo 2007 del CO 1 che indice un pubblico concorso ad invito per aggiudicare il trasporto di fanghi freschi dall'impianto di __________ all'impianto del __________;

vista la risposta 2 aprile 2007 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                          in fatto

                                         che il 12 giugno 2004 il CO 1 ha sottoscritto un contratto per servizi con la ricorrente RI 1, con il quale le ha fra l'altro affidato il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione delle acque (__________) di __________ a quello del __________ di __________, al prezzo di fr. 125.00 l'ora, per un periodo di cinque anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno;

che il 15 marzo 2007 il CO 1 ha invitato sei ditte del ramo, fra cui la ricorrente, ad inoltrare un'offerta per il trasporto di fanghi freschi dal suo __________ a quello del __________ di __________;

che contro questo bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, secondo l'insorgente, il bando impugnato sarebbe del tutto abusivo, poiché avrebbe per oggetto lo stesso servizio che le è stato appaltato sino al 2009;

che il bando, soggiunge, sarebbe comunque viziato dal fatto che una delle ditte invitate (__________), che le è stata nel frattempo indebitamente affiancata, conoscerebbe i contenuti e le condizioni economiche del contratto stipulato dalla stessa ricorrente con il consorzio nel 2004; sarebbe dunque leso il principio della parità di trattamento fra concorrenti;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 lett. a LCPubb, che prevede la possibilità di impugnare direttamente davanti a questo tribunale gli elementi del bando;

che all'insorgente (art. 43 PAmm), personalmente toccata in quanto invitata a partecipare alla gara, oltre che come attuale appaltatrice del servizio messo a concorso, può essere riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la decisione con cui il committente apre una gara volta ad aggiudicare eventualmente a terzi la medesima prestazione di servizio;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il ricorso in tema di commesse pubbliche è proponibile contro le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb);

che, in concreto, la ricorrente ravvisa una violazione del diritto nel fatto che il CO 1 metta a concorso una prestazione di servizio, che si è impegnato per contratto ad affidare alla ricorrente sino al 2009;

che la censura è priva di fondamento; il contratto in essere non gli impedisce affatto di aprire una procedura volta ad aggiudicare la medesima prestazione di servizio, eventualmente anche ad un'altra ditta, scelta fra quelle invitate assieme alla ricorrente a formulare un'offerta;

che il contratto in essere con la ricorrente non gli impedisce né di avviare le procedure necessarie per stipulare un altro contratto, né di stipularlo effettivamente; l'eventualità che il nuovo contratto d'appalto possa ledere quello esistente non limita per nulla la libertà contrattuale del committente (cfr. STA 52.2.210 in re D. SA consid. 4);

che, ancor più infondata, oltre che del tutto incomprensibile, visto che la ricorrente è stata anch'essa invitata, appare la censura che questa solleva con riferimento al vantaggio che una delle altre ditte invitate (__________) ritrarrebbe dalla conoscenza degli elementi del contratto concluso nel 2004 con il resistente;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 10, 11, 32, 36, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.al consorzio resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

        .

terzi implicati

  CO 1 patrocinata da: PA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.100 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2007 52.2007.100 — Swissrulings