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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.04.2007 52.2007.10

4. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,936 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

Volltext

Incarto n. 52.2007.10  

Lugano 4 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2007 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6033) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca del suo permesso di domicilio CE/AELS e di quello delle figlie T__________ (1997), L__________ e B__________ (2005);

viste le risposte:

-    17 gennaio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

-    23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina portoghese RI 1 (1967), dopo aver lavorato a partire dagli anni '80 in Svizzera in qualità di stagionale nel ramo della ristorazione, ha ottenuto nel 1993 un permesso di dimora e, nel 1995, di domicilio, trasformato nel 2002 in un permesso CE/AELS.

La ricorrente, divorziata da un connazionale, è madre di T__________ (1997) e __________ (1987), quest'ultimo affidato al padre.

Il 30 settembre 2004 l'insorgente, dopo avere notificato la partenza all'autorità competente, è tornata a vivere in Portogallo unitamente a T__________.

                                  B.   a. Nel febbraio 2005, RI 1 è rientrata nuovamente in Svizzera, raggiunta da T__________ il 30 marzo successivo. Dopo avere documentato di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento, all'interessata è stato ripristinato il permesso di domicilio, così come quello della figlia.

Il 23 giugno 2005, la ricorrente ha dato alla luce due gemelle, L__________ e B__________, nate dall'unione con un connazionale residente in Portogallo e non ancora riconosciute dallo stesso. Data l'assenza di mezzi finanziari sufficienti, dal 1° agosto 2005 ella è al beneficio dell'assegno integrativo e di prima infanzia.

b. Interrogata in merito alla propria situazione economica, il 27 febbraio 2006 RI 1 ha dichiarato alla polizia di avere dovuto presentare una garanzia finanziaria per potere riottenere il permesso. A questo scopo ella aveva girato, dal conto in comune con sua sorella al proprio, € 90'000 e, dopo aver ottenuto nuovamente l'autorizzazione di domicilio, quest'ultima aveva ritirato la propria quota parte di € 50'000. Ha inoltre precisato di non avere più risparmi a disposizione e di avere sottaciuto questo particolare nella convinzione di riuscire a far fronte a tutte le spese.

c. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 17 agosto 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 e, di riflesso, alle figlie T__________, L__________ e B__________, per avere fornito false indicazioni in merito alla propria situazione finanziaria. Alle stesse è stato fissato un termine con scadenza il 18 settembre 2006 per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 9 cpv. 4 LDDS.

                                  C.   Con giudizio 5 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca del permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente contesta di avere fornito false indicazioni in merito alla propria situazione finanziaria, sostenendo di avere semplicemente sottaciuto l'entità dei propri risparmi. Sottolinea inoltre di non essere a carico dell'assistenza pubblica e che l'assegno integrativo e di prima infanzia, destinato esclusivamente al mantenimento di L__________ e B__________, è un diritto riconosciuto anche ai cittadini svizzeri. Pone inoltre in evidenza il suo lungo soggiorno trascorso nel nostro paese, dove dal 1983 ha sempre lavorato, e afferma di voler riprendere a svolgere un'attività lucrativa non appena l'età delle sue due figlie gemelle glielo permetterà.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                                  F.   Il 24 gennaio 2007, RI 1 ha informato il tribunale di avere trovato un lavoro a tempo determinato come cameriera a decorrere dalla metà di marzo.

Invitati ad esprimersi in merito, il dipartimento ha ribadito la propria opposizione all'accoglimento del gravame, mentre il Consiglio di Stato non ha preso posizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

In linea di principio, RI 1 può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per poter ottenere una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC, in quanto è cittadina portoghese ed è titolare di un passaporto valido. Del resto, ella aveva ottenuto un permesso di domicilio CE/AELS, con termine di controllo fissato per il 1° maggio 2008.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Inoltre il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è necessario procedere infatti all'audizione della ricorrente, in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che è chiamato a rendere. Tanto più che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).

                                   2.   2.1. Ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2.2. Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione.

L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.

2.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e se la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

Ora, è assodato che nel caso di specie, per quanto riguarda la revoca del permesso di domicilio CE/AELS, continuano ad essere applicabili le condizioni dell'art. 9 cpv. 4 LDDS. In effetti l'ALC e il suo Protocollo non contengono disposizioni sulla revoca del permesso di domicilio CE/AELS, in quanto si limitano a disciplinare i permessi per dimoranti temporanei CE/AELS e quelli di dimora CE/AELS. Ne discende che per la revoca del permesso di domicilio CE/AELS si applicano le disposizioni della LDDS nonché i pertinenti accordi di domicilio (v. n. 9.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

                                   3.   3.1. In concreto, RI 1 è rientrata in Svizzera nel febbraio 2005 e ha ottenuto il ripristino del suo permesso di domicilio CE/AELS, perché aveva documentato di disporre di mezzi finanziari (oltre fr. 25'000.– e € 100'000.–) che il dipartimento ha considerato sufficienti per permetterle di soggiornare in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa e mantenere se stessa e la figlia T__________. A seguito della nascita di B__________ e L__________ avvenuta il 23 giugno 2005 e a causa della mancanza di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento, RI 1 è stata posta dal mese di agosto 2005 al beneficio di un assegno integrativo mensile di fr. 1'836.– e di prima infanzia di fr. 1'026.–, quest'ultimo importo aumentato a fr. 2'099.– mensili dal 1° gennaio 2006 (v. informazione fornita il 13.2.2006 via e-mail dall'USSI alla SPI, agli atti).

Interrogata il 27 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione finanziaria, la ricorrente ha tra l'altro - dichiarato:

"Il 23.06.2005 a __________ davo alla luce due bimbe: __________ L__________ e B__________. Il padre è nient'altro che la persona con cui sono andata a convivere in Portogallo, ovvero: __________ 1957 residente a __________ (..). In Portogallo ho avviato le pratiche per il riconoscimento delle figlie presso il Tribunale competente a __________ (P). Ad oggi non ho ottenuto né il riconoscimento delle figlie né tanto meno aiuto al mantenimento; ho sempre fatto fronte come ho potuto a tutte le spese avendo, a suo tempo, fatto dei risparmi e ritirata la parte assicurativa del terzo pilastro (ca 18'000.– franchi).

D1) Risulta che al momento in cui ha presentato domanda per riottenere il permesso di domicilio a __________, su richiesta, ha fornito delle garanzie finanziarie atte al suo sostentamento nonché dei suoi figli. È corretto, se sì in che misura? R1) Sì corrisponde al vero. Avendo un conto deposito presso la Banca __________, sede di __________, conto in comune con mia sorella __________, 1963, attualmente residente a __________, ho girato l'intera somma - se non vado errata sui €90'000 - su un conto a mio solo nome presso la __________, presentando quindi il tutto come garanzia. Di seguito mia sorella ha ritirato la sua parte, €50'000, e di riflesso a mia disposizione ne sono rimasti ca. €40'000. Premetto che tale importo, la mia parte, era frutto di risparmi nonché della liquidazione del terzo pilastro. Evidentemente ho sottaciuto questo particolare al momento della presentazione della domanda di domicilio nella convinzione di poter riuscire comunque a far fronte a tutte le spese. A quel momento il rapporto con il convivente era comunque ancora buono e si prospettava il suo trasferimento in Svizzera per permettere, ad uno dei due, di trovare un posto di lavoro. Come detto però la situazione è nel frattempo peggiorata tanto che oggi mi ritrovo a tutti gli effetti sola.

D2) Al momento attuale come si presenta la sua situazione finanziaria? R2) Praticamente non dispongo più di risorse finanziarie; il conto aperto presso la __________ è stato azzerato.

Mi ritrovo a carico tutte le spese derivanti dall'economia domestica, dal crescere tre figli, l'affitto appartamento 3 locali e mezzo; solo per quest'ultimo pago fr. 1360.– mensili. Non percepisco alcun assegno dall'ex marito per la figlia T__________ avendo, nella sentenza di divorzio, definito che l'ex marito si prendeva a carico il figlio __________ e io la figlia T__________. Alla nascita delle ultime due figlie presso la __________, su interessamento del personale di questa, vista la mia situazione, è stata inoltrata domanda per l'ottenimento di assegni di prima infanzia. Da agosto 2005 mi è stato riconosciuto il diritto e mi vengono corrisposti, prima sui fr. 2'500.–, passati poi 2'800.– ed ora 3'900.– ca. Con questi assegni riesco a far fronte alle necessità mie e delle figlie (...).

Sulla base di tale dichiarazione il dipartimento ha revocato il permesso di domicilio a RI 1 e il Consiglio di Stato ha condiviso tale decisione, ritenendola conforme al principio della proporzionalità.

3.2. Ora, sapere se l'insorgente abbia dato indicazioni false o taciuto scientemente dei fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione finanziaria e se il dipartimento non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento revocandole il permesso di domicilio, può rimanere qui indeciso in quanto tali questioni appaiono in ogni caso superate dagli eventi che si sono verificati nel corso di causa. Eventi, in virtù dei quali la ricorrente può in ogni caso pretendere, come si vedrà qui appresso, di conservare il permesso di cui è stata privata.

Dinnanzi al tribunale RI 1 ha prodotto infatti un contratto di lavoro, sottoscritto il 22.1.2007 e valido a decorrere dal 15.3.2007 fino al 31.10.2007, per svolgere l'attività di cameriera con una retribuzione netta di fr. 3'693.15 mensili, ciò che le permette di far fronte al proprio mantenimento e quello delle figlie. Contrariamente a quanto assume il dipartimento, il contratto di lavoro prodotto dinnanzi al tribunale non va considerato alla stregua di una nuova domanda ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmm, di per sé irricevibile in questa sede. L'autorità di prime cure dimentica infatti che, giusta il cpv. 1 della medesima norma, con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo si possono addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova.

Oltre a ciò, va pure osservato che questo impiego, sebbene sia di durata limitata, le permette in ogni caso di essere riconosciuta quale lavoratrice ai sensi dell'ALC. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) ha precisato infatti che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione (cfr. sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). In questo senso, ella potrebbe invocare pure l'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 Allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro e ottiene pure il diritto al ricongiungimento familiare giusta l'art. 3 n. 1 Allegato I ALC.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata così come il giudizio governativo che la conferma.

                                   5.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà comunque alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 6 ALC; 24 Allegato I ALC; 9 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 5 dicembre 2006 (n. 6033) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 17 agosto 2006 (COM 23) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      5.   Intimazione a:

    ;    

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.10 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.04.2007 52.2007.10 — Swissrulings