Incarto n. 52.2006.96
Lugano 3 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2006 di
RI 1 6900 Lugano-Paradiso, rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 906) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 novembre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 16 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 22 marzo 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino portoghese RI 1 (1966) è giunto in Svizzera il 28 aprile 2002 ottenendo un permesso per stagionali A valido fino al 31 ottobre successivo per lavorare nel ramo della ristorazione.
Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L CE/AELS con scadenza fissata per il 15 ottobre 2003.
Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente ha cambiato diversi posti di lavoro.
b) Gravemente ammalatosi, il 25 novembre 2002 il ricorrente ha dovuto lasciare l'attività di cameriere e barista. Dopo avere subìto un intervento chirurgico nel 2003, su preavviso favorevole del medico cantonale aggiunto egli ha ottenuto il rinnovo del suo permesso L per motivi di cura fino al 13 ottobre 2005.
c) Il 13 luglio 2005 l'Ufficio AI ha riconosciuto RI 1 invalido al 100% con effetto retroattivo dal 1° novembre 2003, grado di invalidità successivamente ridotto, a decorrere dal 1° aprile 2005, al 60%.
Il 3 giugno 2005, egli si è annunciato all'Ufficio regionale di collocamento di Lugano per la ricerca di un posto di lavoro come cameriere o barman al 40%.
B. Con decisione 28 novembre 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora B CE/AELS in Svizzera e gli ha fissato un termine con scadenza il 20 dicembre 2005 per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha posto in evidenza il fatto che l'interessato non dispone di sufficienti mezzi finanziari per soggiornare nel nostro paese come destinatario di prestazioni di servizio o persona alla ricerca di un posto di lavoro e che le sue attuali condizioni di salute gli permettevano di rientrare in Portogallo.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 2, 23, 24 Allegato I ALC, 16, 19, 23, 24 OLCP, la LDDS e l'ODDS.
C. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta daRI 1RI 1.
Il Governo ha ritenuto che l'interessato non potesse invocare l'applicazione dell'ALC in quanto egli non svolge più un'attività lucrativa dal novembre del 2002, è alla ricerca di un posto di lavoro da oltre sei mesi e non dispone di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera.
Dopo avere rilevato che il ricorrente non può ottenere un permesso di soggiorno nemmeno sulla base del diritto interno, l'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS volto alla ricerca di un impiego o quantomeno per poter vivere in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa. In via del tutto subordinata, egli chiede che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
In sostanza, il ricorrente sostiene di avere concrete possibilità di trovare un impiego, di avere i mezzi finanziari sufficienti per mantenersi nel nostro paese senza far capo all'assistenza pubblica e di avere pertanto diritto al permesso di dimora sulla base dell'ALC.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
In concreto, RI 1 detiene la cittadinanza portoghese ed è titolare di un passaporto valido. Di conseguenza, egli dispone di un diritto proprio a risiedere nel nostro paese e, in linea di principio, all'ottenimento di una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC.
1.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione impugnata può essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
Di conseguenza, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso in oggetto possa essergli rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Ne discende che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 PAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Occorre innanzitutto determinare in quali casi ad un soggetto giuridico può essere riconosciuta la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CdGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La CdGCE ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CdGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CdGCE del 26 febbraio 1991 Anthonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CdGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CdGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 IB2925, punto 14).
Occorre inoltre osservare che, giusta l'art. 6 cpv. 6 Allegato I ALC, la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente. In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), dispone che i permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati solo se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che, come appena illustrato, dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).
Bisogna comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
Ferma questa premessa e per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Tale condizione vale anche nell'ambito del rilascio di un permesso di dimora.
2.4. Da quanto precede, risulta che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.
Di conseguenza, il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.
3. RI 1 è entrato in Svizzera il 28 aprile 2002 ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per stagionali A valido fino al 31 ottobre 2002, poi trasformato il 1° giugno 2002 in un permesso di dimora temporaneo L CE/AELS con scadenza il 13 ottobre 2003, per lavorare nel ramo della ristorazione.
Egli ha svolto l'attività di cameriere e barista in tre successivi esercizi pubblici del Luganese: dapprima a Paradiso dal 28 aprile al 6 maggio 2002, poi a Lugano dal 7 al 25 giugno 2002, infine a Magliaso dal 20 novembre 2002. Cinque giorni più tardi egli ha dovuto lasciare il lavoro a causa di una grave malattia che lo ha portato, nel febbraio del 2003, a subìre un delicato intervento chirurgico. Successivamente, su preavviso favorevole del medico cantonale aggiunto, il dipartimento gli ha rinnovato il permesso L fino al 13 ottobre 2005 per motivi di cura.
A causa della sua malattia, il 13 luglio 2005 l'Ufficio AI lo ha dichiarato invalido, dapprima al 100% dal 1° novembre 2003, in seguito al 60% a partire dal 1° aprile 2005. Il 3 giugno 2005, egli si è iscritto alla disoccupazione per la ricerca di un posto di lavoro come cameriere o barman al 40%.
4. 4.1. Va in primo luogo rilevato che al ricorrente non può essere rinnovato, sulla base dell'art. 23 cpv. 1 OLCP, il permesso di dimora temporaneo CE/AELS concessogli per motivi di cura nel 2003. Il 15 novembre 2005, il medico cantonale aggiunto ha certificato infatti che lo stato attuale di salute di RI 1 è migliorato e che eventuali trattamenti medici possono senz'altro essere forniti anche in Portogallo. Del resto, nemmeno l'insorgente nega tale evidenza (ricorso al Consiglio di Stato, ad 4 pag. 3).
4.2. Ferma questa premessa, occorre esaminare se il ricorrente possa essere posto al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS, sia per la ricerca di un impiego al 40%, sia per risiedere nel nostro paese senza svolgere attività lucrativa.
Innanzitutto bisogna rilevare che il Consiglio di Stato ha indicato erroneamente che il ricorrente è al beneficio di una prestazione complementare AVS/AI di fr. 433.50 (v. risoluzione governativa ad E., pag. 4). Tale importo si riferisce in realtà al contributo AVS/AI/IPG che l'insorgente è tenuto a versare per l'anno 2005 (v. decisione provvisoria 2 settembre 2005 di fissazione dei contributi 2005).
Bisogna comunque tenere in considerazione che il 7 ottobre 2005 RI 1 ha effettivamente depositato una domanda per ottenere una prestazione complementare AVS/AI: già con l'inoltro di tale richiesta egli dimostra di non disporre di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento durante il soggiorno in Svizzera. Le sue entrate ammontano a poco meno di fr. 700.– al mese e sono composte dalla rendita di invalidità di fr. 55.– mensili e dalle indennità giornaliere di disoccupazione di fr. 32.65 ciascuna, pari a fr. 626.70 mensili (ricorso ad 9, pag. 3; doc. C: conteggio mese di ottobre 2005 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Non bisogna inoltre dimenticare che il ricorrente è sempre alla ricerca di un posto di lavoro e che alla fine di ottobre 2005 egli aveva diritto a 158 indennità giornaliere soltanto.
Lo conferma pure il fatto che con tali entrate l'insorgente non riesce nemmeno a coprire il minimo vitale che, per una persona sola, è di fr. 1'100.– senza includere ancora gli oneri di locazione e di cassa malati.
Il ricorrente non pretende nemmeno di avere altri redditi o sostanza sufficienti a disposizione. Egli si limita a indicare che M__________ gli offre attualmente vitto e alloggio (doc. D) e la Lega ticinese contro il cancro gli copre il pagamento della cassa malati (doc. E). Sennonché tali aiuti, oltre a essere limitati nel tempo, non scaturiscono da un obbligo legale, come può esserlo in materia di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 cpv. 1 CC, o da un vero e proprio impegno contrattuale in favore di una persona straniera al fine di garantirne il mantenimento durante tutto il suo soggiorno in Svizzera.
In siffatte circostanze, si deve per forza concludere che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno in Svizzera.
Per quanto riguarda la richiesta dell'insorgente di ottenere un permesso di dimora CE/AELS per la ricerca di un impiego, bisogna considerare che egli è disoccupato dal mese di giugno 2005. Sebbene non abbia trovato un impiego allo scadere dei sei mesi previsti dalla giurisprudenza europea (sentenza CdGCE precitata, del 26 febbraio 1991, nella causa Anthonissen), il ricorrente evidenzia che, secondo l'art. 18 OLCP, il permesso di breve durata CE/AELS può essere prorogato a tale scopo fino a un anno, purché siano dimostrati sforzi concreti in vista di trovare un impiego e sussistano buone probabilità di trovare un impiego entro il termine stabilito. Sennonché, a parte il fatto che l'insorgente non ha dimostrato durante la procedura ricorsuale di avere fatto tutto il possibile per trovare un'occupazione al 40%, bisogna rilevare che, sempre secondo la menzionata sentenza della CdGCE, non è dato un diritto alla proroga del permesso di breve durata CE/AELS (cfr. Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e suoi 25 Stati membri nonché i Paesi membri dell'AELS: Istruzioni OLCP, stato al 1° aprile 2006, n. 8.2.5).
In ogni caso, a prescindere da tali considerazioni, bisogna considerare che, come ricordato dianzi (consid. 2), il ricorrente non può pretendere il rilascio di un permesso di dimora finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro già per il fatto che non dispone di sufficienti mezzi finanziari (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
5. Occorre ora verificare se la decisione impugnata rispetta il principio della proporzionalità.
RI 1 risiede in Svizzera dalla fine di aprile del 2002. Il suo soggiorno, durante il quale ha lavorato complessivamente durante un solo mese, cambiando tre diversi posti di lavoro, va quindi considerato di breve durata. Inoltre egli ha i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Portogallo, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili problemi di riadattamento.
A titolo abbondanziale, va rilevato che la decisione impugnata è pure rispettosa dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'ALC, lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista della LDDS, ritenuto che con la sua attuale situazione finanziaria RI 1 rischia di cadere concretamente in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
6. In siffatte circostanze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non concedere il permesso di soggiorno richiesto a RI 1
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
4. Intimazione a:
,
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario