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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.07.2006 52.2006.74

14. Juli 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,920 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Posa di un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile

Volltext

Incarto n. 52.2006.74  

Lugano 14 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 7 febbraio 2006 del Consiglio di Stato (n.617) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 5 ottobre 2005 con cui il municipio CO 1 le ha negato il permesso di posare un impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile situato nel quartiere di Campagna (part. __________);

viste le risposte:

-      1 marzo 2006 di CO 8;

-      8 marzo 2006 del municipio di CO 1;

-      7 marzo 2006 del CO 15;

-    13 marzo 2006 di RA 1;

-    13 marzo 2006 di __________;

-    15 marzo 2006 di CO 10;

-    20 marzo 2006 di CO 12;

-    22 marzo 2006 di CO 11;

-    31 marzo 2006 di CO 5;

-    31 marzo 2006 di CO 7;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 1° giugno 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio CO 1 il permesso di installare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile d’appartamenti, situato nel Quartiere di __________ all’intersezione fra via __________ (part. __________). L’impianto è costituito da uno stelo metallico, alto m 5.00, che verrebbe installato sul tetto piano del corpo edilizio, configurato e dimensionato come un attico, che sovrasta l’immobile. Su questo stelo verrebbero applicate 2 antenne a forma di parallelepipedo e 4 antenne a forma di parabola: 2 di circa 60 cm di diametro e 2 più piccole. Appoggiati alla parete del corpo edilizio verrebbero inoltre posati tre armadi tecnici, alti al massimo m 2.74.

Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, che hanno contestato l’impianto dal profilo della sua conformità con le NAPR, rispettivamente delle immissioni prodotte.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l’11 gennaio 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo fondate le opposizioni che ravvisavano nell’impianto un sorpasso dell’altezza massima (m 3.00) prescritta per i corpi tecnici.

                                  B.   Con giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Dopo aver rilevato che l’impianto era conforme alle prescrizioni dell’ORNI ed alla destinazione della zona, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’aggregato costituito dal supporto metallico e dalle antenne non rispettasse l’altezza massima (m 3.00), prescritta dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

L’insorgente contesta l’interpretazione data dal Consiglio di Stato all’art. 10 cpv. 3 NAPR SE 2-3, reputandola eccessivamente restrittiva e lesiva della forza derogatoria del diritto federale, che impone di tenere debitamente conto delle esigenze degli operatori di telefonia mobile, obbligati per concessione a realizzare una rete adeguata. Il pilone che sorregge le antenne, sottolinea, non determinerebbe alcun ingombro degno di rilievo.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la maggior parte degli opponenti, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti analoghi, che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva della RI 1, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio non sono contestati. La situazione dei luoghi risulta dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Un sopralluogo non appare dunque necessario.

                                   2.   Controversa in questa sede è unicamente l’altezza dell’aggregato costituito dal supporto metallico e dalla antenne ad esso applicate (m 5.00), che secondo il Consiglio di Stato supererebbe quella massima (m 3.00), fissata dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2 -3 per i corpi tecnici.

2.1. Il limite d’altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell’illuminazione e dell’aerazione naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l’impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l’art. 40 cpv. 1 LE, l’altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza, è l’altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l’ordina-mento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un’al-tezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l’altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione.

Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell’altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L’esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull’altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d’altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella dell’edificio sottostante.

2.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all’edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L’assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l’edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l’esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d’altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d’altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri all’autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad un’accresciuta sensibilità; metro di giudizio, che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile.

                                   3.   3.1. Nella zona del __________, qui in discussione, l’altezza delle costruzioni è limitata a m 21.00 (art. 13 NAPR SE 2-3). L’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 stabilisce tuttavia che per i corpi tecnici (scale, lift, impianti di ventilazione e climatizzazione ecc.) è concessa un’altezza in deroga di 3.0 m per una superficie al massimo del 40% della superficie della copertura. Per esplicita disposizione di legge, i corpi tecnici sono dunque assoggettati a particolari limiti d’altezza (m 3.00) e di sviluppo orizzontale (40% della superficie della copertura).

3.2. Nel caso concreto, il controverso impianto verrebbe installato sul tetto dello stabile, alto m 21.20, che sorge all’angolo tra via __________ e Via __________ (part. 2317). L’impianto si compone di tre armadi tecnici, addossati alla parete del corpo edilizio, alto m 2.74 che sovrasta lo stabile, e di un gruppo di 6 antenne, applicate ad un sostegno metallico alto 5.00 m, che verrebbe installato sul tetto del suddetto corpo edilizio. Oggetto di contestazione è soltanto il gruppo di antenne, che il municipio ha in sostanza assimilato ad un corpo tecnico, non suscettibile di conseguire l'autorizzazione, in quanto lesivo dell’altezza massima (m 3.00) prescritta dall’art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 per i corpi tecnici. La deduzione merita di essere confermata.

Non appare in effetti fuori luogo ravvisare nel sostegno metallico e nel gruppo di antenne di varie forme e dimensioni ad esso applicate un ingombro analogo a quello di un grosso camino per la ventilazione o per il riscaldamento. È ben vero che pali della luce ed antenne, ove non rappresentino ingombri apprezzabili, non soggiacciono ai limiti d’altezza prescritti per gli edifici. Ciò non significa tuttavia che simili impianti debbano sfuggire anche ai limiti d’altezza prescritti per i corpi tecnici; opere, che già di per sé, presentano ingombri ridotti.

Non comportando il gruppo di antenne un ingombro inferiore a quello di un camino di un impianto di ventilazione o di riscaldamento, resiste dunque alla critica della ricorrente la decisione del municipio di assoggettarlo agli stessi limiti d’altezza applicabili ai corpi tecnici. L’interpretazione data dal municipio all’art. 11 cpv. 2 NAPR SE 2-3 rientra nei limiti della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Essa non applica in particolare un metro di giudizio eccessivamente rigoroso nella valutazione degli ingombri rilevanti dal profilo dei limiti d’altezza dei corpi tecnici. Tant’è vero che non considera nel computo dell’altezza dell’impianto, quella dell’ago, alto circa m 1.00, sporgente oltre la sommità del sostegno metallico al quale sono applicate le antenne.

A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il complesso di antenne non verrebbe posato sul tetto piano dello stabile, adibito a terrazza, ma sul tetto del sovrastante corpo edilizio, alto m 2.74, che, pur presentando connotazioni analoghe a quelle di un attico, tanto per il municipio, quanto per la ricorrente viene assimilato ad un corpo tecnico.

Infondate sono le contestazioni sollevate dall’insorgente con riferimento alla prevalenza del diritto federale, sotto il profilo della libertà economica, della libertà d’informazione e degli obblighi posti dalla LTC ai titolari di concessioni per reti di telefonia mobile. La ricorrente non ha in effetti minimamente dimostrato l’esistenza di ragioni tecniche oggettive che le impediscano di suddividere il sostegno delle antenne in due distinti tronconi da installare sul tetto-terrazza dell’edificio, anziché sul tetto del sovrastante corpo edilizio.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR SE 2-3 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1’000.al resistente CO 11, fr. 1’000.- ai resistenti CO 5 e CO 6 e fr. 1’000.- al resistente CO 7.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 2, 3, 4 rappr. da: RA 1 5. CO 5 6. CO 6 5, 6 patrocinati da: PA 2 7. CO 7 8. CO 8 9. CO 9 10. CO 10 11. CO 11 11 patrocinato da: PA 3 12. CO 12 13. CO 13 14. CO 14 15. CO 15    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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