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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 52.2006.66

20. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·996 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Pubblico concorso per opere da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione di una zona

Volltext

Incarto n. 52.2006.66  

Lugano 20 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 10 febbraio 2006 del municipio di Comano che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore per l'urbanizzazione della zona di P__________;

viste le risposte:

-    2 marzo 2006 del municipio di Comano;

-    6 marzo 2006 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 ottobre 2005 il municipio di Comano ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore necessarie all'urbanizzazione della zona di P__________ (FU n. 80/2005).

Il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

Economicità                                                      punti 60

Programma di lavoro                                        punti 20

Struttura e referenze                                         punti 14

Formazione apprendisti                                   punti   6

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pag. 1) chiedeva ai concorrenti di indicare:

-    Quadri e le maestranze relativi all'intera ditta:

Personale amministrativo (unità)                              ....

Personale tecnico (unità)                                          ....

Maestranze domiciliate (unità)                                  ....

Maestranze estere (unità)                                         ....

Apprendisti (unità)                                                     ....

Totale quadri e maestranze della ditta                      ....

Esso specificava che:

      Le ditte iscritte a RC con più di un'attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria concernente l'appalto in oggetto.

I concorrenti dovevano inoltre indicare:

-    Quadri e maestranze per l'appalto in oggetto

Personale amministrativo (unità)                              ....

Personale tecnico (unità)                                          ....

Maestranze domiciliate (unità)                                  ....

Maestranze estere (unità)                                         ....

Apprendisti (unità)                                                     ....

Totale quadri e maestranze                                      ....

Alla posizione 224.230, il capitolato stabiliva che:

Il punteggio per il criterio inerente il programma di lavoro sarà assegnato sulla base dei giorni lavorativi in modo lineare.

Per il controllo dell'attendibilità del programma ogni concorrente deve presentare il programma di lavoro dettagliato con indicato chiaramente i giorni lavorativi che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori.

Al programma di lavoro deve essere allegato il calcolo della produzione giornaliera (rapporto tra totale dell'offerta e giorni lavorativi)

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di dieci imprese di costruzione. Fra queste, quella della RI 1 di fr. 627'932.60 e quella della CO 1 di fr. 656'589.20.

La RI 1 ha omesso di compilare la rubrica del capitolato riguardante i quadri e maestranze per l'appalto in oggetto. Il programma lavori allegato specificava il totale indicativo dei giorni lavorativi previsti (89) e la media degli operai impiegati (8), ma non precisava la produzione giornaliera.

                                  C.   Con decisione 10 febbraio 2006 il municipio ha escluso la RI 1 dalla gara, poiché non aveva fornito nessuna indicazione riguardante i quadri e le maestranze previsti per l'appalto, rispettivamente perché non aveva allegato al programma di lavoro il calcolo della produzione giornaliera.

Con separata decisione di ugual data l'autorità comunale ha inoltre aggiudicato i lavori alla CO 1. La decisione è stata notificata soltanto all'aggiudicataria.

                                  D.   Contro la decisione di esclusione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene anzitutto di non aver compilato la voce del capitolato relativa ai "quadri e maestranze per l'appalto in oggetto", poiché riteneva che dovesse essere compilata soltanto dalle ditte che hanno più di un'attività. Le indicazioni, osserva, erano comunque date dal programma dei lavori.

La mancata indicazione del calcolo della produzione giornaliera richiesto dalla posizione 224.230 del capitolato sarebbe dovuta ad una svista. Anche questo dato era comunque facilmente desumibile dal programma dei lavori, che stabiliva chiaramente il numero dei giorni lavorativi preventivati.

L'esclusione sarebbe dunque ingiustificata.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con analoghe considerazioni, che per quanto necessario saranno discusse qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è di principio legittimata a contestare la decisione del municipio che la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è di per sé ricevibile in ordine.

2.L'impugnativa va tuttavia respinta siccome irricevibile, poiché la ricorrente non ha formalmente impugnato anche la decisione 10 febbraio 2006, con cui il municipio ha nel contempo aggiudicato la commessa alla CO 1.

La decisione di aggiudicazione non le è invero stata notificata, ma la RI 1 aveva conoscenza della sua esistenza già al momento in cui è insorta contro il provvedimento che la escludeva dalla gara. Tant'è vero che l'atto di ricorso vi si riferisce esplicitamente (cfr. ricorso cap. 7). Pur avendone conoscenza, la ricorrente ha omesso di contestarla, chiedendo che anch'essa fosse annullata. Essa si è infatti limitata ad impugnare la decisione di esclusione dalla gara, lasciando trascorrere inutilizzato il termine di ricorso di 10 giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb) per impugnare anche la decisione di aggiudicazione; termine, che in assenza di intimazione ha comunque iniziato a decorrere dalla conoscenza del provvedimento (art. 46 cpv. 1 PAmm).

Anche in caso di successo, l'impugnativa contro la decisione con cui il municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione non è dunque atta a sovvertire l'esito della gara, poiché la decisione con cui la commessa è stata assegnata alla CO 1 è nel frattempo cresciuta formalmente in giudicato.

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, non essendo in grado di procurare alcun vantaggio alla ricorrente, l'impugnativa va dunque dichiarata irricevibile siccome priva di interesse degno di protezione (STA 3.9.2003 in re consorzio N. e llcc).

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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