Incarto n. 52.2006.5
Lugano 13 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2006 delle
RI 1 RI 2 entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 22 dicembre 2005 del municipio di CO 2 che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta di rifiuti;
viste le risposte:
- 2 febbraio 2006 del municipio di CO 2;
- 3 febbraio 2006 della ditta CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 luglio 2005 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta di rifiuti sul territorio comunale. Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto di diversi criteri e sottocriteri di valutazione che non occorre qui illustrare.
Le caratteristiche degli impianti messi a concorso erano descritte in dettaglio dal modulo d'offerta. Ai concorrenti era permesso l'inoltro di una o più varianti (prescrizioni di gara cifra 6).
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, fra cui quelle delle ricorrenti RI 1 ed RI 2, rispettivamente quella della CO 1, che oltre all'offerta di base ha allegato anche due varianti.
In sede di valutazione, la variante 1 inoltrata dalla ditta CO 1 per un importo di fr. 542'223.30 si è classificata al primo posto con 600 punti. Le offerte delle ricorrenti si sono invece classificate agli ultimi due posti con 417.25 (RI 2), rispettivamente 382.75 punti (RI 1).
Con decisione 22 dicembre 2005 il municipio ha pertanto aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 con la variante 1.
C. Contro la predetta decisione le ditte RI 1 ed RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al municipio per nuova decisione.
Le ricorrenti sostengono che l'offerta variante 1 della ditta CO 1 non sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato:
il modulo d'offerta prevedrebbe che ogni sacco venga pesato prima che cada nel contenitore di raccolta: l'offerta prescelta prevedrebbe invece la pesatura soltanto dopo che il sacco è caduto nel contenitore;
il modulo d'offerta fisserebbe una precisione di pesatura di 100 g: la variante 1, prevedendo un carico netto di 600 kg, non permetterebbe di raggiungere tale precisione; disponendo l'impianto di una sola bilancia per tre contenitori non sarebbe inoltre possibile utilizzare le tre colonne d'immissione contemporaneamente;
le condizioni del concorso prescrivono un'apertura a pedale; l'offerta della CO 1 prevedrebbe invece un'apertura elettrica;
il capitolato richiederebbe un'apertura del fondo del contenitore comandato da un sistema a doppio gancio o Kinshofer; l'impianto della CO 1 prevede invece un ribaltamento laterale della colonnina e l'aggancio del contenitore interno su un sistema non usuale nel settore;
il modulo d'offerta richiede un volume interno del contenitore di almeno 5 mc; l'offerta dell'aggiudicataria indica invece di disporre di un volume utile di 4.8 mc; inaccettabile sarebbe l'assegnazione del punteggio massimo per questo aspetto e per le relative referenze;
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui di seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipanti al concorso le ricorrenti sono senz'altro legittimate a contestare la decisione di aggiudicazione.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'allestimento di una perizia, genericamente richiesto dalle ricorrenti, non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Per variante si intende generalmente un'offerta che, pur scostandosi dalla prestazione descritta dal capitolato d'oneri, non sovverte l'oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal committente, né dai concorrenti. Il limite tra la variante ammissibile e l'offerta difforme va dedotto dalla definizione dell'oggetto della commessa risultante dagli atti del concorso. In assenza di particolari limitazioni, sono da considerare quali varianti soltanto le offerte che divergono dal capitolato d'oneri, ma sono equivalenti dal profilo funzionale all'offerta di base. L'ammissibilità della variante va verificata in sede di esame delle offerte. Ove non appaia contraria alle prescrizioni di gara, va giudicata in base agli stessi criteri fissati dal bando per l'esame delle offerte di base (STA 4.3.2005 in re Consorzio T./IM; BRK 13/00 consid. 3a; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 362 in fine; BR 1997, pag. 52, nota 2).
Nelle commesse per opere pubbliche la variante può riguardare il progetto, l'esecuzione o entrambi gli aspetti (Roland Hürlimann, Unternehmervarianten, Risiken und Problembereiche, BR 1996, pag. 3 seg.). Varianti non sono comunque ammesse soltanto nel caso di commesse per opere pubbliche. Non sussistono invero particolari motivi per escluderne l'ammissibilità nel caso di commesse per forniture o per prestazioni di servizio.
3. Nel caso concreto, le ricorrenti sostengono in sostanza che l'offerta prescelta divergerebbe in più punti dal quaderno dei compiti. Non si tratterebbe dunque di una variante ammissibile, ma di un'offerta non conforme alle prescrizioni di gara.
Al riguardo, va anzitutto osservato che l'oggetto della commessa era costituito dalla fornitura e dalla posa di un impianto destinato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani costituito da più stazioni funzionanti in modo da permettere il prelievo immediato di una tassa commisurata al peso. Le stazioni dovevano quindi prevedere un dispositivo di pesatura dei rifiuti depositati collegato ad un dispositivo che addebitasse, mediante una tessera elettronica, la tassa calcolata in base al peso sul credito dell'utente risultante da pagamenti anticipati. Va quindi verificato se le difformità denunciate dalle ricorrenti per rapporto alle prescrizioni di gara siano tali da escludere che dal profilo funzionale la variante possa essere considerata equivalente all'offerta prospettata dal committente.
3.1. La posizione 231.100 del modulo d'offerta stabiliva quanto segue:
Principio generale del funzionamento. Vedi anche le prescrizioni particolari.
Le colonne degli RSU sono concepite per la determinazione del peso dei rifiuti depositati. L'apertura avviene mediante una tessera magnetica prepagata, la quale (unicamente se caricata con un importo minimo stabilito dal municipio) permette lo sgancio dello sportello di carico e previa apertura a pedale – il deposito del sacco nel vano di attesa prima della pesatura.
Il vano di attesa deve essere dimensionato in modo da accogliere un sacco da 110 litri. La pesatura deve avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato il peso del sacco depositato. I dati vengono trasmessi al lettore e dalla tessera verrà dedotto l'importo determinato dal municipio (...). Finita l'operazione della pesatura, si apre il fondo del vano di attesa e viene restituita la tessera scaricata dall'importo relativo al peso del rifiuto depositato (...).
La cifra 7 delle prescrizioni di fornitura chiedeva ai concorrenti di allegare i dettagli costruttivi indicando fra l'altro la pesa collocata sul fondo del cassero in calcestruzzo. All'imprenditore veniva comunque data libera scelta sull'esecuzione dei dettagli.
La variante 1 della resistente CO 1 prevede che la bilancia sia posata sul fondo del cassero in calcestruzzo. Le ricorrenti, che l'hanno invece prevista nelle colonnine attraverso le quali i rifiuti vengono depositati nel contenitore, sostengono che la variante non sarebbe conforme alle prescrizioni di gara, poiché la pesatura non avverrebbe prima che ogni sacco cada nel contenitore di raccolta.
La censura è palesemente infondata. Anzitutto perché l'ubicazione della bilancia prevista dalla variante prescelta è sicuramente conforme alle prescrizioni di gara. In secondo luogo, perché dal profilo della funzionalità dell'impianto l'ubicazione della bilancia non è comunque determinante. Decisivo, da questo profilo, è soltanto lo schema di funzionamento descritto dalla cifra 6 delle prescrizioni particolari, contemplante le seguenti operazioni, che devono essere rigorosamente rispettate:
inserimento della tessera magnetica a scomparsa
lettura della tessera (...) accettazione o meno della stessa
apertura dello sportello
deposito del sacco
chiusura totale dello sportello in modo che eviti qualsiasi possibilità di manipolazione
inizio dell'azione di pesatura con determinazione del peso
scaricamento dei dati di pesatura sulla tessera e comparsa sul display (...) delle informazioni quali:
o numero di tessera
o peso del rifiuto espresso in kg con due decimali
o costo del rifiuto depositato
o saldo rimanente sulla tessera
riconsegna della tessera.
Ora il funzionamento previsto dalla variante adottata rispetta pienamente queste condizioni. Nemmeno le ricorrenti sostengono il contrario.
3.2. La posizione 231.110 del modulo d'offerta prescriveva inoltra che:
La bilancia deve avere una tara fino a 600 kg per cassonetto interno, divisione 100 g, eventualmente 200 g se richiesto dall'Ufficio federale di metrologia.
Le ricorrenti sostengono che la precisione richiesta non potrebbe essere raggiunta a causa dell'ubicazione della bilancia sul fondo del cassero e della tara di 600 kg. Il fatto che l'impianto sia dotato di un'unica bilancia impedirebbe inoltre l'uso contemporaneo delle tre colonnine. Nemmeno queste obiezioni possono essere accolte.
La descrizione del prodotto offerto, allegata dalla CO 1, assicura in effetti una precisione sino a 100 g. Nulla hanno addotto le ricorrenti per dimostrare che non è possibile.
La resistente non nega che le tre colonnine non possano essere utilizzate contemporaneamente. Nessuna prescrizione di gara tuttavia lo impone. Le condizioni minime inderogabili stabilite dalla cifra 6 delle prescrizioni del concorso sono rispettate.
3.3. La prescrizione 231.100 del modulo d'offerta sopra menzionata richiede un'apertura a pedale.
Le ricorrenti sostengono che l'apertura sarebbe elettrica. A torto, tuttavia, poiché la variante 1 della CO 1 prevede chiaramente un dispositivo di apertura a pedale. Elettrico è soltanto lo sbloccaggio dello sportello di chiusura.
3.4. La cifra 3 delle prescrizioni particolari stabilisce ulteriormente che il contenitore interno deve essere munito di un dispositivo di apertura del fondo comandato da un sistema a doppio gancio o Kinshofer.
Secondo le ricorrenti, la variante 1 della CO 1 non sarebbe conforme alle condizioni di gara, perché prevede il ribaltamento laterale delle colonnine e l'aggancio del contenitore interno su di un sistema non usuale nel settore.
Le generiche contestazioni sollevate dalle ricorrenti non colgono nel segno. La soluzione tecnica proposta dalla resistente, che prevede un'apertura con doppio gancio, rispetta pienamente le prescrizioni del concorso. L'apertura laterale della piattaforma rientra dal canto suo nei limiti della libertà concessa ai concorrenti per quel che concerne l'elaborazione dei dettagli tecnici.
3.5. La cifra B3 del modulo d'offerta fissava la scala dei punteggi (da 1 a 6) che sarebbero stati attribuiti in base al volume del contenitore interno RSU. Precisava inoltre che volumi inferiori a 4.5 mc avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta. La cifra B4 stabiliva invece la scala dei punteggi per il volume effettivo del rifiuto depositato, attribuendo 6 punti a volumi superiori a 4.5 mc, 4 punti a volumi compresi tra 4.0 e 4.5 mc e un punto a volumi inferiori a 4.0 mc.
Secondo le ricorrenti la variante 1 della ditta CO 1 non sarebbe conforme al capitolato perché disporrebbe di un volume utile di soli 4.8 mc. I volumi indicati dall'offerta variante 1 inoltrata dall'aggiudicataria sono in effetti discordanti (4.8 mc secondo il modulo d'offerta, 5.0 mc secondo i piani). Interpellata in proposito la resistente ha precisato che il contenitore interno non ha una capienza teorica di 4.8 ma di 5.8 mc, mentre il volume effettivo dei rifiuti depositati ammonterebbe a 5.0 mc. Immune da violazioni del diritto appare dunque la valutazione operata dal committente. Infondate sono per contro le censure sollevate dalle ricorrenti.
3.6. Le ricorrenti contestano infine la valutazione delle referenze della resistente operata dal committente. Obiettano che la nota 6 appare di primo acchito arbitraria e non sorretta da qualsivoglia seria giustificazione.
Il municipio afferma di aver assegnato alla resistente il punteggio massimo per i due impianti di Greng (FR) e di Bari indicati come referenza. Non è dato di vedere per qual motivo la valutazione dovrebbe essere arbitraria.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto siccome palesemente infondato.
La tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e le ripetibili (art. 31 PAmm), commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
3. Le ricorrenti rifonderanno in ragione di metà ciascuna fr. 2'000.- al comune di CO 2 e fr. 2'000.- alla ditta CO 1 a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
; patr. dall'; patr. dall'.
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 3 2. CO 2 patrocinato da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario