Incarto n. 52.2006.45
Lugano 10 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2006 di
RI 1 patrocinato dalla PA 1
contro
la risoluzione 18 gennaio 2006 (n. 240) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore della figlia M__________ (1988);
viste le risposte:
- 9 febbraio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo aver scontato una pena detentiva nel nostro Paese, il cittadino colombiano RI 1 (1960) è rientrato in Svizzera il 5 gennaio 1993 per poi sposarsi il 26 marzo successivo a __________ con la cittadina elvetica L__________ (1956). Per tale motivo gli è stato rilasciato un permesso di dimora.
Posto al beneficio di un permesso di domicilio a partire dal 4 gennaio 2001, il 7 febbraio 2002 egli ha ottenuto la cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata.
Il ricorrente è padre di D__________ (29.11.1983) e di M__________ (24.11.1988), nate da una precedente relazione con la connazionale Ma__________. Entrambe le figlie vivono in Colombia con la madre.
B. a) Il 3 ottobre 2005 M__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Colombia, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il padre al fine di continuare la propria formazione scolastica superiore nel nostro paese, allegando una dichiarazione della madre che la autorizzava a espatriare.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 3 novembre 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di M__________ e di non rilasciarle un permesso di soggiorno, in quanto il ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente, senza motivi validi ed era essenzialmente volto a offrirle condizioni di vita migliori e un'educazione scolastica più favorevole che in Colombia.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con giudizio 18 gennaio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare, perché il legame tra padre e figlia, la quale aveva terminato la scuola dell'obbligo, non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.
Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento, rilevando che M__________ è nata e cresciuta in Colombia dove vive da sempre insieme alla madre.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sua figlia M__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di soggiorno.
Sostiene che il legame con sua figlia è intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con la stessa durante i loro 17 anni di separazione. Asserisce che in precedenza gli era impossibile chiedere il ricongiungimento per motivi di formazione professionale. Grazie alla stabilità finanziaria finalmente raggiunta, vi sarebbero finalmente le premesse per poter fa venire sua figlia in Svizzera.
Invoca inoltre un cambiamento importante della situazione familiare. Sua figlia intende iniziare una formazione universitaria che, se intrapresa in Colombia, comporterebbe un sensibile aumento delle spese che la madre naturale non può prendere a carico.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento, determinante, della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con il padre cittadino svizzero, __________ aveva 16 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.
Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. In tali circostanze, può rimanere indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare, dal profilo della ricevibilità, se il ricorrente intrattenga con la figlia una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).
Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d).
3. RI 1 vive in Svizzera dal mese di gennaio del 1993, mentre le sue due figlie D__________ e M__________, nate rispettivamente nel 1983 e nel 1988, sono rimaste in Colombia presso la loro madre.
È solo il 3 ottobre 2005 che egli ha chiesto all'autorità competente in materia di persone straniere che M__________, ormai sedicenne, fosse autorizzata a entrare e a soggiornare definitivamente in Svizzera.
Considerato che l'insorgente si è volontariamente separato da M__________ 12 anni fa, non si può certo ritenere che il loro legame sia effettivamente di un'intensità tale da imporre il trasferimento definitivo di quest'ultima in Svizzera. Infatti, anche ammettendo che egli abbia mantenuto in qualche modo dei contatti con la figlia tramite visite reciproche, nonché versando del denaro per il suo mantenimento e per la formazione scolastica, questi contatti non possono essere definiti preponderanti. È del tutto naturale infatti che padre e figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine.
Ritenuto inoltre che l'insorgente ha liberamente scelto di vivere in Svizzera, non permette di giungere a una conclusione a lui più favorevole il fatto che egli non avrebbe chiesto immediatamente il ricongiungimento perché nel nostro paese doveva innanzitutto riconvertirsi professionalmente e reinserirsi socialmente.
A prescindere dall'intensità del legame tra padre e figlia, bisogna in ogni caso considerare che non sussistono interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a M__________, la quale vive da sempre in Colombia con la madre ed è prossima ormai alla maggiore età, di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che ha nel nostro paese. Il fatto che ella intenda iniziare la propria formazione universitaria in Svizzera (v. ricorso ad 4 pag. 12; scritto 27 settembre 2005 dell'insorgente) non è considerato dalla giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione familiare, in quanto è un motivo di natura essenzialmente economica.
In questo senso, non permetterebbe quindi di giungere a diversa conclusione nemmeno se la formazione accademica fosse intrapresa in Colombia e comportasse un sensibile aumento delle spese che la madre di M__________ non potrebbe sostenere.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4. Occorre esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlia vivono separati da quasi 17 anni, ossia da sempre. Non vi sono inoltre interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, la venuta in Svizzera della figlia del ricorrente risponde al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.
5. Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a M__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario