Incarto n. 52.2006.412
Lugano 24 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2006 di
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 28 novembre 2006 (n. 5911) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano RI 1 (1960) è entrato in Svizzera il 2 aprile 2001 per lavorare come infermiere qualificato presso l'ospedale regionale di __________ e, dal 27 agosto successivo, presso la Casa di riposo __________ a __________, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora annuale trasformato, nel 2003, in un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 1° aprile 2008.
La moglie __________ (1967) e i figli __________ (1997), __________ (2003) e __________ (2004) risiedono in Italia, a M__________ (prov. di __________).
Il ricorrente ha alloggiato inizialmente a __________, in seguito a __________. Nel novembre 2001, egli ha notificato il proprio arrivo ad A__________.
B. a. Il 22 febbraio 2006, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio. Il 30 aprile successivo egli ha notificato la propria partenza dal comune di A__________ alla volta di __________.
Interrogato il 23 giugno 2006 in merito al suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato che la residenza di A__________ era fittizia e che abitava in realtà presso i suoi famigliari in Italia, entrando in Svizzera solo per lavorare.
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 18 ottobre 2006 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 novembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e dell'art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC.
C. Con giudizio 28 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha posto in evidenza il fatto che dinnanzi alla polizia l'interessato ha ammesso che la sua residenza in Svizzera era fittizia. Non ha pertanto ritenuto credibile l'argomento, addotto peraltro solo in sede ricorsuale, secondo cui dal 2001 egli soggiornava dalla sua amante a __________.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede di poter conservare il permesso di dimora.
Il ricorrente lamenta innanzitutto il fatto che il dipartimento gli ha revocato il permesso e il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento sulla base di leggi diverse (l'ALC rispettivamente la LDDS e l'ODDS). Pone in rilievo di non avere mai violato l'ordine pubblico elvetico e che non vi sarebbero pertanto i motivi per allontanarlo dalla Svizzera sulla base dell'ALC. Sostiene inoltre di avere sempre risieduto presso l'amante a __________ e di non essere mai stato assente dalla Svizzera se non per rendere visita ai figli residenti a M__________. Di conseguenza, nemmeno le condizioni del diritto interno (perdita di validità del permesso dopo un soggiorno all'estero di oltre sei mesi) sarebbero adempiute.
Ritiene in ogni caso il provvedimento adottato nei suoi confronti contrario al principio della proporzionalità e chiede che sia concesso in via cautelare l'effetto sospensivo al gravame, affinché possa continuare a svolgere la propria attività lucrativa.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
In linea di principio, RI 1 può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per poter ottenere una carta di soggiorno in virtù delle disposizioni dell'ALC, in quanto è cittadino italiano e titolare di un passaporto valido.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Secondo l'art. 6 Allegato I cpv. 1 prima frase ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.
L'insorgente sostiene che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, come sancisce l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC.
Sennonché, egli dimentica che il provvedimento qui impugnato verte sulla perdita di validità del suo permesso di dimora CE/AELS in seguito a prolungato soggiorno all'estero. Ora, l'art. 6 Allegato I cpv. 5 ALC prevede che solo le interruzioni del soggiorno che non superino 6 mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. In questo senso, l'art. 23 OLCP (RS 142.203) dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. In siffatte circostanze, è pertanto possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 12.2.1 e 12.2.4 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", Istruzioni OLCP, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, stato al 1° aprile 2006).
Ai fini del presente giudizio il fatto che, durante la sua presenza sul territorio elvetico, l'insorgente non abbia violato l'ordine pubblico elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, non è quindi di alcuna rilevanza.
2.2. Giusta i combinati agli art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS, il permesso di dimora perde ogni validità - tra l'altro - quando la dimora cessa di fatto perché lo straniero ha trasferito il proprio centro d’interessi all’estero.
A differenza del caso di decadenza del permesso di domicilio, il trasferimento all'estero della residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS può essere ammesso anche per assenze inferiori ai 6 mesi, se la polizia degli stranieri non è stata informata del carattere provvisorio della partenza (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 324; v. anche n. 333 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera" emanate dall'Ufficio federale della migrazione, stato al maggio 2006).
2.3. La LDDS e la relativa ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
Ritenuto che la normativa interna non prevede delle norme più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, ne consegue che il presente caso va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.
Giova inoltre ricordare che non vi è spazio per una ponderazione degli interessi nell'ambito della perdita di validità di un permesso di dimora in seguito a prolungato soggiorno all'estero.
3. 3.1. Interrogato il 23 giugno 2006 dalla polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha - tra l'altro - affermato:
"In data 02.04.2001 sono venuto in Svizzera da solo a lavorare come infermiere presso l'ospedale di __________ e ho abitato a __________ sino al 31.07.2001. Dall'01.08.2001 all'11.11.2001 ho abitato a __________ in via __________ e lavoravo all'Ospedale __________. Dal 12.11.2001 al 30.04.2006 ho abitato ad A__________, sempre da solo e lavorando a __________ presso la Casa di riposo __________, ove lavoro tuttora. Dall'01.05.2006 abito a __________ in via __________ presso la mia amica di famiglia ____________________1967".
Sollecitato dall'agente interrogante sul fatto che, a seguito di diversi controlli, risultava che ad A__________ non aveva mai abitato e si era solo iscritto al controllo abitanti, il ricorrente ha dichiarato:
"Sì è vero confermo che ad A__________ era solo una residenza fittizia e di comodo. Effettivamente io ho abitato regolarmente in Ticino, quando abitavo e lavoravo nel Sopraceneri. Da quando ho iniziato a lavorare a __________, ho sempre abitato in Italia con la mia famiglia a M__________ n via __________. Praticamente finito il lavoro rientro in Italia alla sera e ritorno in Svizzera la mattina. Tengo però a precisare questo sino al primo maggio 2006, quando mi sono iscritto all'UCA di __________ e ho una camera presso l'amica di famiglia __________ in via __________, qui mi fermo almeno 3 o 4 giorni alla settimana, a seconda dei turni di lavoro.(...)".
3.2. Ora, alla luce di tale dichiarazione risulta con tutta evidenza che dal 12 novembre 2001 al 30 aprile 2006 RI 1 ha soggiornato presso la moglie e i figli in Italia ed entrava in Svizzera unicamente per svolgere il proprio lavoro.
Invano egli tenta ora di confutare quanto ammesso dinnanzi alla polizia, adducendo degli argomenti privi di consistenza. Il ricorrente è una persona adulta e pure diplomata. Non è uno sprovveduto che rilascia una dichiarazione di tale portata se non corrispondevano alla verità. In occasione della sua audizione egli ha letto il verbale, l'ha confermato e l'ha firmato senza nulla eccepire riguardo alle domande postegli dall'agente e alla correttezza dell'interrogatorio. Di conseguenza, egli non può mettere ora in discussione tali chiare ed inequivocabili dichiarazioni. Durante l'interrogatorio egli ha pure precisato di recarsi a lavorare in Svizzera con la vettura di sua moglie e di voler portare al più presto tutta la sua famiglia nel nostro cantone al fine di risiedervi stabilmente con essa (pag. 2 e 3). Va anche rilevato che durante il periodo preso in considerazione sono nati dall'unione con la moglie i figli __________ (__________2003) e __________ (__________2004).
4. In esito alle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. In effetti, al ricorrente è stato a suo tempo rilasciato un permesso di dimora al fine di permettergli di soggiornare in maniera continua e regolare nel nostro paese, e non solo per potervi lavorare alla stregua di un frontaliere.
Va rilevato che la decisione impugnata è pure rispettosa della normativa interna applicabile alla fattispecie. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'art. 6 Allegato I ALC, lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista degli art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS, ritenuto che l'interessato ha da sempre il centro dei propri interessi in Italia.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione e il Consiglio di Stato non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di dimora CE/AELS a RI 1. In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento di revoca che ha adottato.
5. Ne discende che il ricorso dev'essere respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concedere in via cautelare l'effetto sospensivo al gravame, affinché il ricorrente possa continuare a svolgere la propria attività lucrativa pendente il ricorso, diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ALC; 6 Allegato I ALC; 23 e 24 OLCP; 1, 1a, 9 cpv. 1 lett. c LDDS; 10 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario