Incarto n. 52.2006.411
Lugano 27 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 28 novembre 2006 (n. 5909) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato dalla ricorrente contro la decisione 23 ottobre 2006 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC) in materia di tasse per il controllo e lo smaltimento dei rifiuti di origine animale;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del Dipartimento delle opere sociali (UVC);
- 9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la RI 1 Sagl è attiva nel settore della macellazione e del commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni e salumi;
che in ragione di notevoli difficoltà finanziarie, dal 2004 la ricorrente è regolarmente in mora con il pagamento della tasse concernenti il controllo delle carni e lo smaltimento dei rifiuti di origine animale;
che, dopo vicissitudini note alle parti, che non è necessario ricordare, con decisione 23 ottobre 2006 l'UVC ha:
· subordinato i servizi di controllo delle carni e di raccolta dei rifiuti di origine animale al versamento tempestivo delle relative tasse da parte della ricorrente (dispositivi n. 1 e 3),
· stabilito che per le macellazioni eseguite sino al 30 novembre 2006 le fatture dovevano essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione; per le macellazioni eseguite successivamente a tale data, l'UVC ha invece imposto che la ricorrente versasse degli acconti mensili di fr. 5'000.– entro il 20 del mese precedente il periodo di fatturazione (prima scadenza 20 novembre 2006) (dispositivo n. 2);
che con giudizio 28 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI 1 Sagl contro la suddetta risoluzione dipartimentale;
che l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'UVC avesse agito conformemente al decreto esecutivo cantonale concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 26 gennaio 1999 (DE-TSROA; RL 8.3.2.2.2.) e che le tasse in concreto applicate dall'autorità dipartimentale fossero giustificate dalla legislazione federale e cantonale applicabili in materia;
che contro il suddetto giudicato governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il tenore del DL 21 gennaio 1999 (ovvero del DE-TSROA) dovrà essere modificato come ai considerandi;
che secondo la ricorrente, l'obbligo di eliminare importanti scarti di macellazione imposto dalla Confederazione a seguito della epizoozia denominata encefalopatia bovina spongiforme (cfr. art. 179d OFE; RS 916.401) avrebbe comportato un insostenibile aumento dei costi aziendali, ritenuto che l'importo delle tasse prelevate dall'UVC in base al DE-TSROA dipende direttamente dal peso dei rifiuti animali consegnati;
che la modifica delle tariffe previste dal DE-TSROA si giustificherebbe anche per il fatto che la legislazione federale permette ai cantoni di rinunciare nell'interesse pubblico al prelievo (integrale) della controversa tassa;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e l'UVC, con argomenti che verranno eventualmente discussi di seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a della legge di applicazione all'ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA; RL 8.3.2.2.);
che la legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente colpita dal giudizio governativo impugnato, è certa (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che le prove invocate dalla ricorrente (sopralluogo, deposizioni testimoniali, perizia, statistiche sulla macellazione negli ultimi cinque anni) non sono invero necessarie a procurare a questa corte la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio;
che in concreto l'insorgente non contesta la decisione dell'UVC nella misura in cui subordina i servizi di controllo delle carni e di raccolta dei rifiuti di origine animale al pagamento tempestivo delle relative fatture (cfr. dispositivi n. 1 e 3);
che essa non contesta neppure le modalità di pagamento fissate dall'UVC (dispositivo n. 2);
che la ricorrente chiede soltanto che il tenore del DL 21 gennaio 1999 dovrà essere modificato come ai considerandi;
che essa si limita in sostanza a contestare in abstracto e pro futuro le tariffe che l'UVC applicherà nei suoi confronti in virtù dell'art. 2 DE-TSROA;
che per contro essa non contesta concretamente alcuna decisione di tassazione emanata nei suoi confronti dall'UVC;
che, non impugnando alcuna decisione concreta, il ricorso davanti alla precedente istanza andava perciò dichiarato irricevibile; quello presentato davanti a questo tribunale va invece respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
che non si assegnano ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario