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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.01.2007 52.2006.410

26. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,473 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Rinnovo di un permesso di dimora

Volltext

Incarto n. 52.2006.410  

Lugano 26 gennaio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2006 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 28 novembre 2006 (n. 5894) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    19 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-      9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che dopo vicissitudini che non è qui necessario evocare, il 3 ottobre 2004 la cittadina ucraina RI 1 (1969) è stata autorizzata a entrare in Svizzera in attesa di sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1983);

che, a seguito del matrimonio celebrato il 14 ottobre 2004 a __________, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 13 ottobre 2005;

che, interrogata l'11 gennaio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato che, a partire dal matrimonio, suo marito viveva più in Italia che in Svizzera e che dall'inizio di settembre 2005, a parte una settimana tra novembre e dicembre trascorsa in Ticino, egli risiedeva presso i propri genitori in __________, ma che sarebbe rientrato definitivamente nel nostro cantone entro la fine del mese;

che, interpellata nuovamente il 27 febbraio 2006, la ricorrente ha comunicato alla polizia che suo marito si trovava ancora in __________ e non lo sentiva da circa tre settimane (v. rapporto di esecuzione 1.3.2006 della Polizia cantonale);

che, fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 31 maggio 2006 per lasciare il territorio cantonale;

che l'autorità ha rilevato che lo scopo per cui tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito già poco tempo dopo le nozze, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS);

che con giudizio 28 novembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;

che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, considerato pure che ella aveva avviato nel frattempo la pratica di divorzio;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;

che la ricorrente non contesta il fallimento del suo matrimonio con __________, ma chiede di attendere la crescita in giudicato della sentenza di divorzio in quanto è intenzionata a convolare a nozze con il suo attuale convivente per il quale lavora;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che il 15 gennaio 2007 la ricorrente ha chiesto di sospendere la vertenza, quanto meno fino all'udienza relativa alla procedura di divorzio prevista per il 30 gennaio 2007;

considerato,                   in diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora;

che in concreto, la ricorrente risulta ancora sposata con un cittadino elvetico: di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto a un permesso di dimora;

che, pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora;

che questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo;

che per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b);

che in relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.);

che, in concreto, la ricorrente ammette che il matrimonio contratto il 14 ottobre 2004 con __________ è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo ed esiste solo sulla carta, tanto da avere inoltrato il 24 ottobre 2006 alla Pretura di __________ insieme al marito l'istanza di divorzio su richiesta comune (doc. C);

che di conseguenza è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora;

che in siffatte circostanze, a ragione il dipartimento ha deciso di non rinnovarle il permesso di soggiorno e il Consiglio di Stato di confermare tale provvedimento;

che in questa sede la ricorrente si limita a chiedere di sospendere la presente vertenza allo scopo di disporre del tempo necessario per ottenere il divorzio e sposarsi in seguito con il suo attuale convivente __________ cittadino svizzero, anch'egli in fase di divorzio;

che, tuttavia, ella non può pretendere che questo tribunale attenda fino a una data non ancora definita che crescano in giudicato le relative sentenze di divorzio per emanare la presente decisione, al fine di permetterle poi di convolare a nozze con il suo nuovo compagno e ottenere un nuovo permesso di soggiorno;

che, peraltro, nulla le impedisce in ogni caso di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per presenziare alle udienze previste in Pretura;

che la ricorrente risiede regolarmente in Svizzera da circa un paio di anni: il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata;

che inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari - tra cui la figlia __________ (1990) nata da un suo precedente matrimonio - in Ucraina, dove risiedeva prima di giungere e soggiornare stabilmente nel nostro Paese: per questi motivi il suo rientro in Patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento;

che, infine, la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza della sua attuale unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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