Incarto n. 52.2006.4
Lugano 6 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 del
RI 1, ,
contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del Consiglio di Stato, che annulla la multa 24 agosto 2005 inflitta dal municipio di RI 1 a CO 1 per violazione del divieto di vago pascolo;
viste le risposte:
- 13 gennaio 2006 del patriziato di RI 1;
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
- 19 gennaio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che CO 1, qui resistente, è proprietaria di un gregge di capre, che suole estivare a M__________ sull'alpe di P__________ e C__________;
che a seguito di un reclamo per vago pascolo, il 15 giugno 2005 il cpl. T__________ della polizia comunale di M__________ ha sorpreso S__________ mentre pascolava circa ottanta capre sull'alpe Q__________, di proprietà del CO 2;
che, interrogato, S__________ ha dichiarato che una trentina di capre appartenevano a CO 1
che in sede di osservazioni al rapporto di contravvenzione notificatole dal municipio la resistente ha contestato tale affermazione;
che con risoluzione 24 agosto 2005, richiamato il rapporto di contravvenzione, il municipio ha inflitto alla resistente una multa di fr. 50.– per aver violato il divieto di vago pascolo sancito dagli art. 141 cpv. 2 e 3 del regolamento comunale di M__________ del 31 marzo 1992 (RCM);
che con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo il ricorso contro di esso interposto da CO 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non avesse sufficientemente provato la proprietà della prevenuta in contravvenzione sulle capre attraverso le apposite marche auricolari fornite dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA);
che avverso il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato;
che il ricorrente nega l'affidabilità dei contrassegni auricolari per determinare con sicurezza la proprietà degli animali;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che alla stessa conclusione perviene CO 1, con argomenti che verranno eventualmente ripresi in seguito, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva del comune (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l’art. 141 cpv. 2 RCM stabilisce che è vietato lasciare pascolare o vagare liberamente ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui nelle zone definite dal PR;
che l'art. 141 cpv. 3 RCM vieta inoltre il vago pascolo sull'ulteriore proprietà privata dell'intera giurisdizione comunale dal 1° maggio al 30 settembre;
che, nel caso concreto, un sottufficiale della polizia comunale ha constatato che tale S__________, alle 1100 del 16 giugno 2006, stava conducendo dall'alpe di C__________ a quella di Q__________ un gregge di un'ottantina di capre, una trentina delle quali sarebbero state di proprietà della resistente CO 1;
che gli accertamenti si limitano al rapporto di constatazione del predetto sottufficiale, corredato da quattro fotografie raffiguranti pecore e da due fotografie di animali visti da lontano, che potrebbero essere capre;
che le dichiarazioni rese da S__________ non sono raccolte da alcun verbale d'interrogatorio di polizia, che spieghi per qual motivo stesse conducendo da C__________ a Q__________ una cinquantina di capre di sua proprietà assieme ad una trentina di capre della resistente;
che manca, in particolare, qualsiasi accertamento riguardante i contrassegni auricolari numerati BTDA;
che in tali circostanze sfugge alle critiche del ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di ritenere insufficientemente provata la proprietà delle capre;
che è ben vero che i contrassegni non consentono di identificare con certezza il proprietario degli animali, poiché i trapassi di proprietà non devono essere obbligatoriamente notificati alla BTDA;
è anche vero che per gli estranei non è facile avvicinare gli animali per rilevare i numeri di matricola;
che non si può tuttavia negare che, omettendo di verbalizzare le dichiarazioni del pastore che stava conducendo il gregge di capre da C__________ a Q e di farsi semmai aiutare da questi a rilevare i numeri di matricola, l'autorità comunale ha permesso alla resistente di insinuare il dubbio che le capre non fossero sue;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto;
che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili, ritenuto che la resistente non si è avvalsa di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati.
Per questi motivi,
visti gli art. 148 LOC; 141 cpv. 2 e 3 Regolamento comunale di M__________ del 31 marzo 1992; 3; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. Luciana Blotti, 6713 Malvaglia, 2. Patriziato Malvaglia, 6713 Malvaglia, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario